§ 4.3.13 - R.R. 13 giugno 2012, n. 10.
Modifiche ed integrazioni al R.R. 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.3 cave
Data:13/06/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell'art. 3.
Art. 2.  Abrogazione dell'art. 4.
Art. 3.  Abrogazione dell'art. 5.
Art. 4.  Modificazione all'art. 8.
Art. 5.  Modificazione ed integrazione all'art. 9.
Art. 6.  Norme transitorie e finali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.3.13 - R.R. 13 giugno 2012, n. 10.

Modifiche ed integrazioni al R.R. 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente).

(B.U. 20 giugno 2012, n. 26)

 

Art. 1. Sostituzione dell'art. 3.

1. L'articolo 3 del R.R. 22 ottobre 2008, n. 8 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 12, comma 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 concernente i tempi e le modalità di versamento del contributo per la tutela dell'ambiente), è sostituito dal seguente:

"Art 3 (Pagamento del contributo)

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava comunica alla provincia territorialmente competente, entro il 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, il contributo dovuto per la tutela dell'ambiente, determinato ai sensi dell'articolo 2.

2. Il titolare di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, provvede a versare alla provincia territorialmente competente il contributo determinato, mediante pagamento in unica soluzione.

3. Qualora l'entità del contributo dovuto sia superiore a 2.500,00 euro, il titolare può richiederne, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, la rateizzazione in quattro rate di pari importo da versare alla scadenza di ogni trimestre dell'anno, per un periodo non superiore a dodici mesi.

4 La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.

5. Qualora il beneficiario della rateizzazione non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata, lo stesso decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo, in un'unica soluzione comprensiva dell'aumento di cui all'articolo 17 della L.R. 2/2000 con decorrenza dalla data di scadenza della rata non pagata.".

 

     Art. 2. Abrogazione dell'art. 4.

1. L'articolo 4 del R.R. 8/2008 è abrogato.

 

     Art. 3. Abrogazione dell'art. 5.

1. L'articolo 5 del R.R. 8/2008 è abrogato.

 

     Art. 4. Modificazione all'art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del R.R. 8/2008, le parole: "30 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

 

     Art. 5. Modificazione ed integrazione all'art. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del R.R. 8/2008, le parole: "30 marzo" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del R.R. 8/2008, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le province, unitamente ai dati di cui al comma 2, trasmettono al Servizio regionale competente una relazione comprovante, per ogni attività estrattiva, l'entità del contributo riscosso, la parte del contributo stesso trasferita alla Regione e al comune competente per territorio.".

 

     Art. 6. Norme transitorie e finali.

1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava provvede al versamento del saldo del contributo per la tutela dell'ambiente relativo all'annualità 2011 in un'unica soluzione alla data del 30 giugno 2012. Eventuali conguagli sono compensati mediante riduzione di pari importo dei versamenti di cui al comma 2.

2. Il contributo per la tutela dell'ambiente dovuto per l'anno 2012 è ripartito in due rate, così suddivise:

a) la prima, che costituisce l'acconto, pari al trenta per cento del contributo dovuto per l'anno 2011, da pagare entro il 31 ottobre 2012;

b) la seconda, che costituisce il saldo, pari alla differenza tra il contributo calcolato ai sensi dell'articolo 2 del R.R. 8/2008 e la rata di acconto di cui alla lettera a), da pagare entro il 31 marzo 2013.

3. La rata a saldo di cui al comma 2, lettera b) può essere rateizzata secondo le modalità di cui all'articolo 3 del R.R. 8/2008, così come modificato dal presente regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione alla coltivazione di cava, qualora non abbia pagato il contributo per la tutela dell'ambiente per gli anni precedenti al 2012, comprensivo degli aumenti di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizione), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento può richiedere la rateizzazione della somma dovuta in sei rate di pari importo per un periodo non superiore a diciotto mesi.

5. La provincia territorialmente competente determina il piano di rateizzazione comprensivo degli interessi legali.

6. Il comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della L.R. 2/2000, dispone la sospensione dell'attività e provvede alla riscossione della somma dovuta qualora il beneficiario della rateizzazione di cui al comma 4 non provveda nei termini prescritti al pagamento anche di una sola rata.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.