Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 06/06/2012 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della commissione regionale per il paesaggio |
Art. 2. Composizione e durata della commissione |
Art. 3. Procedimento di nomina e insediamento della commissione |
Art. 4. Modalità di funzionamento della commissione |
Art. 5. Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico |
Art. 6. Dichiarazione di notevole interesse pubblico |
Art. 7. Norma transitoria |
Art. 8. Abrogazioni |
Art. 9. Norma finanziaria |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 3.5.137 - L.R. 6 giugno 2012, n. 26.
Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
(B.U. 15 giugno 2012, n. 29)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 7 maggio 2012;
Considerato quanto segue:
1. Le commissioni provinciali per il paesaggio, istituite ai sensi della
2. Si procede all’abrogazione della
3. Occorre disciplinare la composizione della commissione regionale per il paesaggio, il procedimento di nomina e insediamento, nonché il funzionamento della stessa, in quanto la norma nazionale di riferimento non risulta sufficientemente dettagliata;
4. In considerazione dell’urgenza di provvedere alla nomina della commissione regionale per il paesaggio, è necessario stabilire un termine per l’attivazione del procedimento di nomina della commissione ed, altresì, disporre l’entrata in vigore della legge a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1. Istituzione della commissione regionale per il paesaggio
1. In attuazione dell’articolo 137 del
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139 e 140 del
Art. 2. Composizione e durata della commissione [1]
1. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. Della commissione fanno parte di diritto:
a) il segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, o suo delegato;
b) i soprintendenti archeologia, belle arti e paesaggio competenti per il territorio in cui sono situati gli immobili o le aree oggetto dei procedimenti attribuiti alla competenza della commissione, o loro delegati;
c) due fra dirigenti o funzionari preposti alle strutture regionali in materia di paesaggio, individuati nel decreto di nomina dal Presidente della Giunta regionale in ragione del loro ufficio.
2. Oltre ai membri di diritto, indicati al comma 1, della commissione fanno parte tre membri, anch’essi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, scelti fra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio:
a) un docente universitario scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dai rettori delle università degli studi della Toscana;
b) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati d’intesa dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia ambientale, che sono rappresentate al tavolo di concertazione generale, secondo quanto previsto dall’articolo 3 della
c) un esperto scelto all’interno di una terna di soggetti designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. La commissione è integrata da un rappresentante designato dal competente comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare carabinieri regionale, nel caso in cui la proposta di cui all’articolo 1 riguardi filari, alberate ed alberi monumentali, ai sensi dell’articolo 137 del
4. La commissione resta in carica cinque anni.
Art. 3. Procedimento di nomina e insediamento della commissione
1. Entro i sessanta giorni precedenti la cessazione della commissione regionale, il Presidente della Giunta regionale richiede la designazione degli esperti di cui all’articolo 2, comma 2, e la designazione del rappresentante di cui all’articolo 2, comma 3, che sono effettuate nei trenta giorni successivi.
2. Entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale costituisce la commissione provvedendo alla nomina dei membri secondo la composizione stabilita nell’articolo 2 e ne convoca la prima seduta, in composizione plenaria. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 1, trascorsi quindici giorni dalla scadenza dello stesso, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione della commissione ed alla nomina dei suoi membri [2].
2 bis. [Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all'articolo 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso articolo 2, scelti nell'ambito delle terne ivi previste] [3].
Art. 4. Modalità di funzionamento della commissione
1. Nel corso della prima seduta, la commissione, convocata in composizione plenaria:
a) nomina il presidente fra i membri di diritto di cui all’articolo 2, comma 1;
b) approva il regolamento interno di funzionamento della commissione [4].
2. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.
3. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno cinque membri [5].
4. Della convocazione della seduta della commissione è dato avviso alla provincia e al comune nel cui territorio sono situati gli immobili, o le aree, oggetto del procedimento per la proposta di cui all’articolo 5; provincia e comune possono partecipare alla seduta senza diritto di voto.
5. La Regione fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento della commissione stessa.
6. Ai membri della commissione di cui all’articolo 2, comma 2, sono attribuiti:
a) un gettone di presenza di euro 30,00, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione;
b) i rimborsi delle spese di missione, determinati con riferimento alle norme in vigore per i dirigenti regionali.
Art. 5. Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. La commissione esamina l’atto d’iniziativa presentato dai soggetti indicati all’articolo 138 del
2. Qualora l’atto d’iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine previsto dallo stesso comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.
3. Il termine di cui al comma 1, può essere sospeso una sola volta e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 6. Dichiarazione di notevole interesse pubblico
1. All’esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1, del
1. In fase di prima applicazione dell'articolo 2, come modificato dalla
2. Fino alla nomina della commissione secondo la composizione stabilita ai sensi dell'articolo 2, come modificato dalla l.r.70/2017 sono prorogate le funzioni della commissione nella composizione precedente.
Art. 8. Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la
b) l’articolo 72 della
Art. 9. Norma finanziaria
1. Agli oneri della presente legge, stimati in euro 6.240,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014.
2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 - 2014, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza:
anno 2012:
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 6.240,00
anno 2013
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 6.240,00
anno 2014
in diminuzione, UPB 344 “Azioni di sistema per il governo del territorio - Spese correnti”, per euro 6.240,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti”, per euro 6.240,00
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 73 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 74 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 100 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 75 della
[5] Comma così modificato dall'art. 75 della
[6] Articolo già sostituito dall'art. 101 della