Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali |
Data: | 29/06/2006 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione delle commissioni. |
Art. 2. Composizione e durata. |
Art. 3. Procedimento di nomina e insediamento delle commissioni. |
Art. 4. Scioglimento delle commissioni. |
Art. 5. Modalità di funzionamento delle commissioni. |
Art. 6. Indennità. |
Art. 7. Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico. |
Art. 8. Dichiarazione di notevole interesse pubblico. |
Art. 9. Norma finanziaria. |
Art. 10. Norma transitoria. |
§ 3.5.119 – L.R. 29 giugno 2006, n. 26. [1]
Istituzione delle commissioni ai sensi dell’articolo 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 e disciplina del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree di particolare pregio paesaggistico.
(B.U. 5 luglio 2006, n. 21).
Art. 1. Istituzione delle commissioni.
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 137 del
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 136, 138, 139, 140 e 141 del
Art. 2. Composizione e durata.
1. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto:
a) il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana;
b) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
c) il soprintendente per i beni archeologici della Toscana, competente per territorio;
d) due dirigenti preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio.
2. Oltre ai membri di diritto indicati al comma 1, della commissione fanno altresì parte quattro membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con particolare e qualificata professionalità ai sensi del comma 3 di cui:
a) due designati direttamente dalla Regione;
b) uno designato da ciascuna provincia;
c) uno, in rappresentanza dei comuni della provincia, designato dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) secondo il procedimento indicato all’articolo 3.
3. I quattro membri nominati ai sensi del comma 2 e i relativi supplenti sono scelti tra le seguenti categorie di soggetti:
a) i due designati dalla Regione tra docenti universitari o altri soggetti con particolare, pluriennale e qualificata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio;
b) quello designato da ciascuna provincia e quello designato dal CAL tra i responsabili degli uffici di pianificazione territoriale degli enti locali della provincia.
4. Per ciascun membro nominato, la Regione, la provincia ed il CAL designano i relativi supplenti appartenenti alle medesime categorie a cui appartengono i membri effettivi.
5. I membri di cui al comma 2 e i relativi supplenti durano in carica cinque anni.
Art. 3. Procedimento di nomina e insediamento delle commissioni.
1. Entro quindici giorni dalla cessazione della commissione provinciale, il Presidente della Giunta regionale richiede alla provincia e al CAL la designazione dei propri rappresentanti.
2. La provincia e il CAL provvedono alla designazione entro trenta giorni dalla richiesta.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro quindici giorni dal ricevimento delle designazioni o, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta, nomina con decreto i membri della commissione provinciale e ne convoca la prima seduta.
4. Con lo stesso atto e con la stessa procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 sono nominati i quattro membri supplenti.
Art. 4. Scioglimento delle commissioni.
1. Il Presidente della Giunta regionale può sciogliere la commissione qualora i membri di essa compiano attività contrarie alle leggi o ai regolamenti, ovvero gravi irregolarità nella gestione, nonché in caso di accertata protratta inattività della commissione.
2. In caso di scioglimento, la commissione è ricostituita entro novanta giorni dallo scioglimento.
Art. 5. Modalità di funzionamento delle commissioni.
1. Ciascuna commissione, nel corso della prima seduta, nomina fra i membri di cui all’articolo 2, comma 2, il suo presidente.
2. Ciascuna commissione adotta il proprio regolamento interno di funzionamento.
3. I pareri della commissione sono approvati con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti e ogni componente ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno sei membri.
5. Dalla convocazione della riunione della commissione è dato avviso alla Regione che ha facoltà di partecipare alla riunione, tramite i propri dirigenti competenti per il piano di indirizzo territoriale e per i beni paesaggistici, senza diritto di voto.
6. La provincia fornisce la sede della commissione ed il supporto tecnico-organizzativo per il corretto funzionamento della commissione medesima.
7. Le spese inerenti il mantenimento della sede e l’apparato tecnico-organizzativo comprensivo del personale di segreteria sono a carico della provincia.
7 bis. La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita [2].
1. Ai membri delle commissioni è corrisposta un’indennità di presenza per l’effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni e per non più di una seduta al giorno, nella misura definita con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto delle funzioni, della complessità degli atti che l’organismo è chiamato ad assumere, dell’impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
2. L’indennità di cui al comma 1 è altresì corrisposta agli esperti che le commissioni decidano di consultare ai sensi dell’articolo 138 del
Art. 7. Procedimento per la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. La commissione esamina l’atto d’iniziativa presentato dai soggetti indicati all’articolo 138 del
2. Qualora l’atto d’iniziativa di cui al comma 1 risulti incompleto, la commissione, entro il termine di cui al comma 1, richiede gli elaborati integrativi. In tal caso, il termine è sospeso e decorre nuovamente dalla produzione delle integrazioni necessarie.
3. Il termine di cui al comma 1 può essere sospeso una sola volta.
Art. 8. Dichiarazione di notevole interesse pubblico.
1. All’esito del procedimento di cui agli articoli 139 e 140, comma 1 del
Art. 9. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, commi 1 e 2, stimati in euro 40.000,00 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si fa fronte con le risorse iscritte nella unità previsionale di base (UPB) 631 “Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti” del bilancio di previsione 2006.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 10. Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, il termine per l’avvio del procedimento di nomina, di cui all’articolo 3, decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 8 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 72 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 73 della