Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 16/11/2011 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2009 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 3/2009 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 3/2009 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 3/2009 |
Art. 5. Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della l.r. 3/2009 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della l.r. 3/2009 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 3/2009 |
§ 1.2.103 - L.R. 16 novembre 2011, n. 60.
Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale)
(B.U. 23 novembre 2011, n. 55)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende proseguire la politica di contenimento della spesa complessiva di funzionamento degli organi regionali iniziata con l’approvazione della
2. In tale contesto, si ritiene opportuno disporre l’eliminazione dell’indennità attualmente corrisposta ai consiglieri, ed estesa anche agli assessori, per le missioni svolte in Italia e all’estero, limitando conseguentemente il trattamento di missione alla sola corresponsione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, analogamente a quanto già avviene per le missioni in Italia e all’estero del personale regionale.
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della
1. Il numero 6) del comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 6 della
1. Al comma 6 dell’articolo 6 della
Art. 4. Modifiche all’articolo 31 della
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della
Art. 5. Abrogazione degli articoli 32, 33 e 34 della
1. Gli articoli 32, 33 e 34 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 35 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 35 della
2. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 35 della
“f) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio in albergo non di lusso, dietro presentazione delle relative ricevute.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 37 della
1. Al comma 1 dell’articolo 37 della
2. Il comma 2 dell’articolo 37 della
“2. Il rimborso delle spese spettanti è conguagliato al termine della missione”".