Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 21/09/2011 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 |
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013 |
Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 66/2010 |
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 66/2010 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 66/2010 |
Art. 8. Integrazione dell’allegato A.4 alla l.r. 66/2010 |
Art. 9. Sostituzione dell’allegato 2 della l.r. 66/2010 |
Art. 10. Coordinamento degli allegati |
Art. 11. Entrata in vigore |
§ 6.1.306 - L.R. 21 settembre 2011, n. 45.
Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio pluriennale 2011 – 2013. Seconda variazione.
(B.U. 23 settembre 2011, n. 45)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;
Visti gli articoli 14 e 22 della
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013 in funzione delle esigenze di spesa, sia di parte corrente che di investimento, intervenute successivamente all’approvazione del bilancio stesso (
2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede con risorse finanziarie già stanziate in bilancio (storni compensativi, riduzione di stanziamenti e attingimento dai fondi di riserva) e con la previsione di un maggiore ricorso al credito;
3. Risulta necessario disporre l’immediata esecutività della presente legge per consentire una rapida attivazione degli interventi in essa previsti;
Approva la presente legge
CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1. Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011
1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell’entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1A) Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata, nell’allegato 1B) Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa e nell’allegato 1E) Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
|
Entrata |
Spesa |
Residui |
|
|
Incremento |
0,00 |
0,00 |
Diminuzione |
0,00 |
0,00 |
Saldo |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Competenza |
|
|
Incremento |
3.249.270,80 |
33.521.654,80 |
Diminuzione |
8.505.210,80 |
38.777.594,80 |
Saldo |
-5.255.940,00 |
-5.255.940,00 |
|
|
|
Cassa |
|
|
Incremento |
3.249.270,80 |
33.521.654,80 |
Diminuzione |
8.505.210,80 |
38.777.594,80 |
Saldo |
-5.255.940,00 |
-5.255.940,00 |
Art. 2. Autorizzazioni di spesa per l’anno 2011
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell’importo indicato all’allegato 1B).
Art. 3. Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013
1. Agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 – 2013 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato 1C) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Entrata e e nell’allegato 1D) Bilancio pluriennale 2011 – 2013 - Spesa.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:
|
Entrata |
Spesa |
|
|
|
ESERCIZIO 2011 |
|
|
Incremento |
3.249.270,80 |
33.521.654,80 |
Diminuzione |
8.505.210,80 |
38.777.594,80 |
Saldo |
-5.255.940,00 |
-5.255.940,00 |
|
|
|
ESERCIZIO 2012 |
|
|
Incremento |
116.941.848,00 |
140.995.728,41 |
Diminuzione |
0,00 |
24.053.880,41 |
Saldo |
116.941.848,00 |
116.941.848,00 |
|
|
|
ESERCIZIO 2013 |
|
|
Incremento |
105.000.000,00 |
109.550.713,54 |
Diminuzione |
0,00 |
4.550.713,54 |
Saldo |
105.000.000,00 |
105.000.000,00 |
Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi
1. L’elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali, (Allegato 1 di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della
UPB 741 FONDI – SPESE CORRENTI
DESCRIZIONE |
2011 |
2012 |
2013 |
Proposta di legge sulla partecipazione |
0,00 |
0,00 |
1.000.000,00 |
|
|
|
|
Proposta di legge sul decentramento |
0,00 |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
|
|
|
Proposta di legge sul digitale terrestre |
700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
TOTALE |
700.000,00 |
150.000,00 |
1.150.000,00 |
UPB 743 FONDI – SPESE DI INVESTIMENTO
DESCRIZIONE |
2011 |
2012 |
2013 |
Proposta di legge sul digitale terrestre |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTALE |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
CAPO II
Modifiche alla
(Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 – 2013)
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Disavanzo dell’esercizio 2011
1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l’esercizio 2011 è approvato in euro 2.138.037.588,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo accertato con il rendiconto 2010.
2. Nell’esercizio 2011 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari, per l’importo complessivo di euro 2.138.037.588,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate nell’allegato A.4. 3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 6. Sostituzione dell’articolo 5 della
1. L’articolo 5 della l.r.66/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 5
Autorizzazione all’indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti
1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 204.633.595,14 di cui euro 180.883.925,14 nel 2011 (Allegato A.4), ed euro 23.749.670,00 nel 2012, per l’attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell’articolo 9 della
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.
3. I mutui e prestiti di cui al comma 1 sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.
5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito – Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Autorizzazione all’indebitamento per il settore sanitario
1. Nel triennio 2011 – 2013 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti o titoli similari per l’importo complessivo di euro 650.000.000,00 di cui euro 250.000.000,00 nel 2011 (Allegato A.4), euro 200.000.000,00 nel 2012 ed euro 200.000.000,00 nell’esercizio 2013 per la riqualificazione, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane.
2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.
3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5,50 per cento effettivo annuo.
4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI. 5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 “Oneri del ricorso al credito - Spese correnti” e UPB 735 “Rimborso prestiti”.
6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.”.
Art. 8. Integrazione dell’allegato A.4 alla
1. L’allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 – 2013 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla
Art. 9. Sostituzione dell’allegato 2 della
1. L’allegato 2 alla
Art. 10. Coordinamento degli allegati
1. Nelle more della pubblicazione la Giunta regionale è autorizzata ad operare gli interventi di mera correzione materiale degli allegati alla presente legge, ai fini di un loro corretto coordinamento.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 11. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegati
(Omissis)