§ 3.6.75 - L.R. 22 novembre 2011, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 fiere, mercati, commercio
Data:22/11/2011
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione)


§ 3.6.75 - L.R. 22 novembre 2011, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)

(B.U. 25 novembre 2011, n. 47 Suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di somministrazione di alimenti e bevande)

1. All’articolo 68 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’alinea del comma 4, dopo le parole «la programmazione regionale» sono inserite le seguenti «e i criteri comunali» e la parola «applica» è sostituita dalla seguente «applicano»;

b) alla lettera b) del comma 4, le parole «aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 6/2010, in materia di vendita dei carburanti per uso di autotrazione)

1. Alla l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola «autotrazione,» sono inserite le seguenti «con i relativi serbatoi»;

b) alla lettera f) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola «assistito» è inserita la seguente «(ghost)» e le parole «ubicato esclusivamente nelle zone svantaggiate e prive di impianti» sono soppresse;

c) alla lettera i) comma 1 dell’articolo 82 dopo le parole «rifacimento dell’impianto» sono inserite le seguenti «così come definito alla lettera c)»;

d) alla lettera j) comma 1 dell’articolo 82 dopo la parola «bevande» sono inserite le seguenti «anche da asporto»;

e) dopo la lettera j) comma 1 dell’articolo 82 sono aggiunte le seguenti:

«j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;

j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.»;

f) dopo la lettera o) comma 1 dell’articolo 85 è aggiunta la seguente:

«o bis) il rilascio di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico con erogatori di elettricità per veicoli.»;

g) al comma 4 dell’articolo 86 dopo la parola «impianti» sono inserite le seguenti «e di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici»;

h) dopo il comma 4 dell’articolo 86 è inserito il seguente:

«4 bis) I comuni individuano altresì i criteri per l’installazione di erogatori per la ricarica dei veicoli elettrici anche in altre aree, pubbliche o private, nel rispetto delle norme in materia di occupazione del suolo pubblico.»;

i) il comma 4 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2, procede al rilascio dell’autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.»;

j) il comma 8 dell’articolo 87 è sostituito dal seguente:

«8. Gli impianti di cui all’articolo 82, comma 1, lettera f), possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia). Tali comuni possono autorizzare, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, l’apertura di un nuovo punto vendita di distribuzione carburanti nel caso ne siano sprovvisti e non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro chilometri dall’impianto che si prevede di realizzare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all’applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all’articolo 83.»;

k) dopo l’articolo 87 è inserito il seguente:

«Art. 87 bis. (Apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato)

1. Gli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria sono dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato. Dette apparecchiature possono essere installate anche in deroga all’obbligo di dotazione dell’impianto di area di rifornimento adeguatamente coperta da idonea pensilina, qualora non sia possibile per motivi di natura urbanistica. In caso di mancato adempimento entro i termini fissati dall’articolo 28, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si applica la sanzione amministrativa, secondo quanto previsto dal medesimo comma.

2. La modalità di rifornimento di cui al comma 1 può essere esercitata durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell’impianto, rilasciata dall’ufficio delle dogane, o di suoi coadiuvanti.»;

l) dopo l’articolo 87 bis è inserito il seguente:

«Art. 87 ter. (Attività commerciali)

1. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei servizi nelle aree degli impianti di distribuzione carburanti è sempre consentito, fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:

a) l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 63, fermo restando il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 65 e 66;

b) l’esercizio delle attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici, senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto;

c) l’esercizio della vendita di pastigliaggi.

2. Le attività di cui al comma 1, di nuova realizzazione, sono esercitate dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 28, comma 10, del d.l. 98/2011.»;

m) i commi 1 e 2 dell’articolo 88 sono abrogati;

n) al comma 3 dell’articolo 88 dopo la parola «Comune» è inserita la seguente «territorialmente»;

o) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 88 è sostituita dalla seguente:

«c) trasformazione di impianti da servito in impianti di cui all’articolo 82, comma 1, lett. f). L’autorizzazione può essere rilasciata, anche in deroga ai vincoli stabiliti dalla presente legge, esclusivamente nei Comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004, a condizione che non esistano altri impianti a distanza stradale inferiore a quattro chilometri dall’impianto che si prevede di trasformare. Le procedure amministrative ed ogni altra previsione relativa all’applicazione del presente comma sono determinate dai provvedimenti di cui all’articolo 83.»;

p) dopo il comma 3 all’articolo 88 è inserito il seguente:

«3 bis) Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui al comma 3 è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell’autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai vigili del fuoco, all’ARPA, all’ASL, all’Agenzia delle dogane competenti per territorio e all’ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.»;

q) al comma 2 dell’articolo 89, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Nei bacini in equilibrio i nuovi impianti devono dotarsi di almeno un prodotto a basso impatto ambientale, a scelta fra metano o gpl, fino al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi di programmazione.»;

r) al comma 2 dell’articolo 89 dopo le parole «l’erogazione del prodotto metano» sono aggiunte le seguenti «o, limitatamente ai bacini in equilibrio, gpl.»;

s) al comma 8 dell’articolo 90 le parole «o rinnovo» sono soppresse e, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: «La Giunta regionale individua gli impianti che, in sede di rinnovo della concessione, devono dotarsi del prodotto metano.»;

t) il comma 1 dell’articolo 91 è sostituito dal seguente:

«1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all’interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell’autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.»;

u) al comma 3 dell’articolo 91 dopo le parole «maggioritaria pubblica» sono inserite le seguenti «o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali,»;

v) il comma 4 dell’articolo 91 è sostituito dal seguente:

«4. L’autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 83 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:

a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;

c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.»;

w) dopo il comma 4 dell’articolo 91 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell’autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.»;

x) al comma 1 dell’articolo 94 dopo le parole «i nuovi impianti,» sono inserite le seguenti «ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia,»;

y) alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 94 la parola «agenzia» è sostituita con la seguente «ufficio»;

z) al comma 1 dell’articolo 96 la parola «agenzia» è sostituita con la seguente «ufficio»;

aa) l’articolo 97 è sostituito dal seguente:

«Art. 97

(Comunicazione agli utenti)

1. I gestori degli impianti espongono all’interno dell’area

di pertinenza idoneo cartello fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati l’orario di servizio ed i turni di apertura.

2. I gestori espongono altresì in prossimità degli accessi un altro cartello, fornito dai titolari delle autorizzazioni, in cui sono riportati i prezzi praticati riferiti a ogni singola tipologia di carburante in vendita. L’obbligo si intende assolto con l’esposizione di un solo prezzo per ciascuna categoria merceologica (gasolio, benzina, gpl, metano o carburanti di altra natura).»;

bb) dopo il comma 4 dell’articolo 101 è inserito il seguente:

«4 bis. È sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro chiunque sospenda, senza giustificato motivo, l’erogazione, anche di un solo prodotto, per più di tre giorni senza la preventiva comunicazione motivata al Comune competente, fatto salvo l’esercizio del diritto di sciopero.»;

cc) al comma 5 dell’articolo 101 le parole «commi 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti «commi 1, 2, 3, 4 e 4 bis».