§ 6.1.66 - Decisione 22 maggio 2003, n. 393.
Decisione n. 2003/393/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:22/05/2003
Numero:393


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 6.1.66 - Decisione 22 maggio 2003, n. 393.

Decisione n. 2003/393/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. L 135).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, in particolare l'articolo 12 e l'allegato V,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi del piano di lavoro di cui alla decisione 2002/18/CE della Commissione, la struttura tariffaria per il marchio comunitario di qualità ecologica deve offrire gli incentivi appropriati al fine di incoraggiare l'uso dei marchi nel quadro dei sistemi di assegnazione sia comunitario che di altra natura.

     (2) La decisione 2000/728/CE delle Commissione, del 10 novembre 2000, che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità deve pertanto essere modificata in modo da consentire l'applicazione di riduzioni per i prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024.

     (3) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     All'articolo 2 della decisione n. 2000/728/CE è stato aggiunto il seguente paragrafo 8 bis:

     «8 bis. Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 30 % nel caso di prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri e gli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono i destinatari della presente decisione.