Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.1 questioni generali |
Data: | 22/05/2003 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 6.1.66 - Decisione 22 maggio 2003, n. 393.
Decisione n. 2003/393/CE della Commissione recante modifica della decisione n. 2000/728/CE che fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 3 giugno 2003, n. L 135).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del piano di lavoro di cui alla
(2) La
(3) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in virtù dell'articolo 17 del
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
All'articolo 2 della
«8 bis. Gli organismi competenti possono concedere riduzioni fino al 30 % nel caso di prodotti cui è stato assegnato un altro marchio di qualità ecologica che soddisfi i requisiti generali della norma ISO 14024.»
Gli Stati membri e gli organismi competenti per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono i destinatari della presente decisione.