§ 20.4.349 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 18/2003.
Decisione n. 2003/18/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:19/12/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     
Articolo 1      Il regime applicabile all'importazione nella Comunita di determinati prodotti agricoli originari della Romania definito negli allegati Aa) e Ab) e il regime applicabile all'importazione nella [...]
Articolo 2      Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.
Articolo 3      Il presente protocollo e approvato dalla Comunita e dalla Romania secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.
Articolo 4      Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrera in [...]
Articolo 5      Il presente protocollo e redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo [...]


§ 20.4.349 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 18/2003.

Decisione n. 2003/18/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

(G.U.C.E. 14 gennaio 2003, n. L 8).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.

     (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.

     (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Romania sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 98/626/CE del Consiglio.

     (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.

     (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Romania si sono conclusi il 18 giugno 2002.

     (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.

     (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2435/2000 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

 

          Art. 2.

     1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità.

     2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

 

          Art. 3.

     1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

     2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

 

          Art. 4.

     1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1o luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato Ab) del regolamento (CE) n. 2435/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato Ab) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1o luglio 2002.

 

          Art. 5.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 2435/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

 

 

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania

(di cui all'articolo 4)

 

N. d'ordine del contingente

Codice NC

Designazione delle merci

09.4598

09.4537

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

09.4753

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

09.4756

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

09.4765

0206 10 95

Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati

 

0206 29 91

Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati

 

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

0210 99 51

Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina

09.5855

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

09.4758

0406

Formaggi e latticini

09.6101

0702 00 00

Pomodori

09.6103

0703 10 19

Cipolle, escluse quelle da seme

09.6105

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre

 

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

 

0704 90 90

Altri

09.6107

ex 0707 00 05

Cetrioli, dal 1o novembre al 15 maggio

09.5611

ex 0707 00 05

Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre

09.6109

0708 20 00

Fagioli

09.6111

0709 60 10

Peperoni

09.6113

0710 21 00

Piselli, congelati

 

0710 22 00

Fagioli, congelati

 

0710 29 00

Altri legumi da granella, congelati

09.4726

0711 51 00

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

09.6119

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, diverse da quelle da sidro

09.6121

0809 10 00

Albicocche

09.6123

0809 40 05

Prugne

09.6125

0810 10 00

Fragole

09.6131

0813 10 00

Albicocche, secche

 

0813 20 00

Prugne, secche

 

0813 30 00

Mele, secche

09.4766

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

09.5871

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

09.4767

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

09.5872

1101

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

 

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

 

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

09.5873

1107

Malto

09.6133

1209 29 80

1209 99 91

1209 99 99

Altri semi, frutti e spore

09.6137

1512 11 91

1512 19 91

Oli di girasole

09.4751

1601 00 91

1601 00 99

Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato

09.6139

1602 31

1602 32

1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

09.4752

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Conserve di carni della specie suina domestica

09.4768

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina

09.6141

2001 10 00

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

Cetrioli e cetriolini, conservati

Altri ortaggi, legumi e frutta, conservati

09.6143

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori conservati

09.5545

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

09.6145

2005 40 00

Piselli

09.5723

2007 10 99

Altre preparazioni omogeneizzate

 

2007 99 10

Puree e paste di prugne

 

2007 99 98

Altre preparazioni

09.6149

2401 10 60

2401 10 70

2401 20 60

2401 20 70

Tabacco

 

 

PROTOCOLLO

     di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

 

     LA COMUNITA EUROPEA, in seguito denominata la “Comunità”,

     da una parte, e

     LA ROMANIA,

     dall'altra,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato “l'accordo europeo”), e stato firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1993 ed e entrato in vigore il 1° febbraio 1995.

     (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunita e la Romania esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.

     (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo e stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunita e dell'esito dell'Uruguay Round del GATT.

     (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente il 26 maggio 2000 e il 18 giugno 2002.

     (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 2435/2000, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2000, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e, dall'altro, il governo della Romania ha adottato disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2000, delle equivalenti concessioni rumene (ordinanza d'urgenza n. 124 del 30 luglio 2000).

     (6) Le concessioni sopra indicate devono essere completate e sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

          Articolo 1

     Il regime applicabile all'importazione nella Comunita di determinati prodotti agricoli originari della Romania definito negli allegati Aa) e Ab) e il regime applicabile all'importazione nella Romania di determinati prodotti agricoli originari della Comunita definito negli allegati Ba) e Bb) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

 

          Articolo 2

     Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante di quest'ultimo.

     Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo europeo.

 

          Articolo 3

     Il presente protocollo e approvato dalla Comunita e dalla Romania secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

     Le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma del presente articolo.

 

          Articolo 4

     Fatto salvo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 3, il presente protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2003. Qualora le procedure non fossero ultimate in tempo, esso entrera in vigore il primo giorno del primo mese successivo a quello in cui le parti contraenti avranno notificato l'espletamento delle procedure.

 

          Articolo 5

     Il presente protocollo e redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

 

ALLEGATO Aa)

     I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania sono aboliti . codici NC (1)

 

     0101

     0104 10 30

     0104 10 80

     0104 20

     0106 19 10

     0106 39 10

     0204

     0205

     0206 80 91

     0206 90 91

     0208 10 11

     0208 10 19

     0208 20 00

     0208 30 00

     0208 40

     0208 50 00

     0208 90 10

     0208 90 55

     0208 90 60

     0208 90 95

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 21

     0210 99 29

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 60

     0407 00 90

     0409 00 00

     0410 00 00

     0601

     0602 30 00

     0602 90 10

     0602 90 30

     0602 90 41

     0602 90 45

     0602 90 49

     0602 90 51

     0602 90 59

     0604 10 90

     0604 91 21

     0604 91 29

     0604 91 41

     0604 91 49

     0604 91 90

     0604 99 90

     0701 10 00

     0704 20 00

     0706 90 30

     0707 00 90

     0709 20 00

     0709 52 00

     0709 59 10

     0709 59 30

     0709 60 99

     0709 90 20

     0709 90 31

     0709 90 40

     0709 90 50

     0710 80 61

     0710 80 69

     0710 80 85

     0711 20

     0711 30 00

     0711 90 10

     0712 31 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0713 50 00

     0714 20

     0714 90 90

     0802 12 90

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 31 00

     0802 32 00

     0802 40 00

     0802 50 00

     0802 90 50

     0802 90 60

     0802 90 85

     0808 10 10

     0809 40 90

     0810 20 90

     0810 30 90

     0810 40 30

     0810 40 50

     0810 40 90

     0810 50 00

     0810 60 00

     0810 90 95

     0811 90 70

     0811 90 85

     0812 10 00

     0812 90 20

     0812 90 30

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 99

     0813 40 95

     0813 50 31

     0813 50 99

     0814 00 00

     0901 12 00

     0901 21 00

     0901 22 00

     0901 90 90

     0902 10 00

     0904 12 00

     0904 20 10

     0904 20 90

     0905 00 00

     0907 00 00

     0910 20 90

     0910 40 13

     0910 40 19

     0910 40 90

     0910 91 90

     0910 99 99

     1006 10 10

     1007 00 10

     1008 10 00 (2)

     1008 20 00 (2)

     1008 90 (2)

     1102 90 90 (2)

     1103 19 90 (2)

     1103 20 90 (2)

     1106 10 00

     1106 30

     1108 20 00

     1208 10 00

     1209 10 00

     1209 21 00

     1209 23 80

     1209 29 50

     1209 29 60

     1209 30 00

     1209 91

     1211 90 30

     1212 10 10

     1212 10 99

     1214 90 10

     1302 19 05

     1502 00 90

     1503 00 19

     1503 00 90

     1504 10 10

     1504 10 99

     1504 20 10

     1504 30 10

     1509 10 10

     1509 90 00

     1510 00

     1511 10 90

     1511 90

     1512 21

     1512 29

     1513

     1515 21

     1515 30 90

     1515 50

     1515 90 29

     1515 90 39

     1515 90 40

     1515 90 51

     1515 90 59

     1515 90 60

     1515 90 91

     1515 90 99

     1516 10

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1602 41 90

     1602 42 90

     1602 49 90

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 72

     1602 90 74

     1602 90 76

     1602 90 78

     1602 90 98

     1603 00 10

     1703

     2001 90 20

     2001 90 65

     2001 90 91

     2003 20 00

     2003 90 00

     2004 90 30

     2005 60 00

     2005 90 10

     2005 90 50

     2005 90 75

     2006 00 91

     2006 00 99

     2008 19 11

     2008 19 13

     2008 19 51

     2008 19 59

     2008 19 93

     2008 20 19

     2008 20 39

     2008 20 51

     2008 20 59

     2008 20 71

     2008 20 79

     2008 20 91

     2008 20 99

     2008 30 11

     2008 30 31

     2008 30 39

     2008 30 51

     2008 30 55

     2008 30 59

     2008 30 71

     2008 30 75

     2008 30 79

     2008 30 90

     2008 92 72

     2008 99 11

     2008 99 19

     2008 99 25

     2008 99 26

     2008 99 46

     2008 99 47

     2008 99 49

     2008 99 61

     2008 99 62

     2009 21 00

     2009 29 19

     2009 29 99

     2009 31 19

     2009 31 51

     2009 31 59

     2009 31 91

     2009 31 99

     2009 39 19

     2009 39 39

     2009 39 55

     2009 39 59

     2009 39 95

     2009 39 99

     2009 41 91

     2009 41 99

     2009 49 19

     2009 49 93

     2009 49 99

     2009 71

     2009 79 19

     2009 79 30

     2009 79 93

     2009 79 99

     2302 50 00

     2306 90 19

     2308 00 90

     2309 90 10

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

     2309 90 91

 

(1) Quali definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo

alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

(2) I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscano di restituzioni all'esportazione.

 

ALLEGATO Ab)

     Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni sotto indicate

      (NPF = dazio della nazione piu favorita)

 

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Dazio applicabile (% dazio NPF) (2)

Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)

Quantita annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)

Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)

Disposizioni specifiche

0102 90 05

0102 90 21

Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg

10

178000 capi

178000 capi

0

(3) (9)

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg

10

153000 capi

153000 capi

0

(3) (9)

ex 0102 90

Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6 % ad valorem

7000 capi

7000 capi

0

(4) (9)

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

3500

4000

0

(8) (9)

ex 0203

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate

20

15625

15625

0

(5) (9)

0206 10 95

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

50

100

0

(8)

0206 29 91

Pezzi detti “onglets” e “hampes” della specie bovina, congelati

 

 

 

 

 

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti “onglets” e “hampes” di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

esenzione

3600

3900

300

(8) (9)

0406

Formaggi e latticini esenzione

2400

2600

200

(8) (9)

 

0603 90 00

Fiori recisi, non freschi

35

illimitata

illimitata

 

 

0702 00 00

Pomodori

20

9750

9750

0

(7) (9)

0703 10 19

Cipolle, escluse quelle da seme

esenzione

170

170

0

(9)

0703 20

Agli

9,6 % ad valorem

illimitata

illimitata

 

 

ex 0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre

20

3250

3250

0

(9)

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi

 

 

 

 

 

0704 90 90

Altri

 

 

 

 

 

ex 0707 00 05

Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio

20

4000

4000

0

(7) (9)

ex 0707 00 05

Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre

80

illimitata

illimitata

 

(7)

ex 0707 00 05

Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre

12 % ad valorem

330

330

0

(7) (9)

0708 20 00

Fagioli esenzione

250

250

0

(9)

 

ex 0709 30 00

Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo

56

illimitata

illimitata

 

 

ex 0709 90 00

Zucche, dal 1° gennaio al 31 marzo

56

 

 

 

 

ex 0709 90 90

Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo

56

 

 

 

 

0709 60 10

Peperoni

esenzione

3000

3000

0

(9)

0710 21 00

Piselli, congelati

20

250

250

0

(9)

0710 22 00

Fagioli, congelati

 

 

 

 

 

0710 29 00

Altri legumi da granella, congelati

 

 

 

 

 

0711 51 00

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

8,4 % ad valorem

500

500

0

(9)

0712 20 00

Cipolle, secche

50

illimitata

illimitata

 

 

ex 0712 90 90

Barbaforte o Cren

esenzione

 

 

 

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola fresche, dal 1° gennaio al 14 luglio (esclusa la varieta Emperor, unicamente dal 1° al 31 gennaio)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 0807 11 00

Meloni, dal 1° novembre al 30 aprile

59

illimitata

illimitata

 

 

0808 10 20

0808 10 50

0808 10 90

Mele, diverse da quelle da sidro

20

250

250

0

(7) (9)

0809 10 00

Albicocche

20

2500

2500

0

(7) (9)

0809 20 05

Ciliege acide

73

illimitata

illimitata

 

(7)

0809 40 05

Prugne

20

4250

4250

0

(7) (9)

0810 00

Fragole

20

3195

3195

0

(6) (9)

0810 20 10

Lamponi

esenzione

illimitata

illimitata

 

(6)

0810 30 10

Ribes nero (cassis)

 

 

 

 

 

0810 30 30

Ribes rosso

 

 

 

 

 

0811 10 90

Fragole

36

illimitata

illimitata

 

(6)

0811 20 31

Lamponi

39

 

 

 

(6)

0811 20 39

Ribes nero (cassis)

28

 

 

 

(6)

0811 20 59

More di rovo o di gelso

53

 

 

 

 

0811 20 90

Altre bacche

33

 

 

 

 

0811 90 50

Mirtilli neri

47

 

 

 

 

ex 0811 90 95

Cotogne

56

 

 

 

 

ex 0811 90 95

Frutti della rosa canina

esenzione

 

 

 

 

ex 0811 90 95

Altre frutta, diverse dalle cotogne e dai frutti della rosa canina

33

 

 

 

 

0813 10 00

Albicocche, secche

esenzione

1250

1250

0

(9)

0813 20 00

Prugne, secche

 

 

 

 

 

0813 30 00

Mele, secche

 

 

 

 

 

0813 40 30

Pere, secche

50

illimitata

illimitata

 

 

1001

Frumento (grano) e frumento segalato

esenzione

130000

230000

0

(8)

1005 10 90

Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido

esenzione

500

1000

0

(8)

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

esenzione

74500

149000

0

(8)

1101

Farine di frumento (grano) e di frumento segalato

esenzione

1500

3000

0

(8)

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

 

 

 

 

 

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

 

 

 

 

 

1107

Malto

esenzione

5000

10000

0

(8)

1209 29 80

1209 99 91

1209 99 99

Altri semi, frutti e spore

esenzione

625

625

0

(9)

1512 11 91

1512 19 91

Oli di girasole

esenzione

4750

4750

0

(9)

1601 00 91

1601 00 99

Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato

20

1125

1125

0

(9)

1602 20 11

1602 20 19

Fegato di oca o di anatra

69

69

illimitata

illimitata

 

 

ex 1602 50 39

ex 1602 50 80

Preparazioni e conserve di lingua di animali della specie bovina

65

65

 

 

 

 

1602 31

1602 32

1602 39

Preparazioni e conserve di carni di volatili

esenzione

900

975

75

(8) (9)

1602 41 10

1602 42 10

1602 49 11

1602 49 13

1602 49 15

1602 49 19

1602 49 30

1602 49 50

Conserve di carni della specie suina domestica

20

2125

2125

0

(9)

1602 50

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina

esenzione

250

500

0

(8)

2001 10 00

Cetrioli e cetriolini, conservati

20

250

250

0

(9)

2001 90 60

2001 90 70

2001 90 75

2001 90 85

2001 90 93

2001 90 96

Altri ortaggi o legumi e altre frutta, conservati

 

 

 

 

 

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Pomodori conservati

20

700

700

0

(9)

2003 10 20

2003 10 30

Funghi del genere Agaricus

esenzione

250

250

0

(9)

2005 40 00

Piselli

20

250

250

0

(9)

2007 10 99

Altre preparazioni omogeneizzate

esenzione

2400

2600

200

(9)

2007 99 10

Puree e paste di prugne

 

 

 

 

 

2007 99 98

Altre preparazioni

 

 

 

 

 

ex 2007 91 90

Altre, escluse le confetture e marmellate di arancia

70

illimitata

illimitata

 

 

2007 99 31

Confetture di ciliegie

83

 

 

 

(7)

ex 2007 99 39

Preparazioni di frutta, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %, frutta comprese nelle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananassi), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90

27

 

 

 

(7)

2008 60 61

Ciliege acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

70

illimitata

illimitata

 

 

2401 10 60

2401 10 70

2401 20 60

2401 20 70

Tabacco

20

4375

4375

0

(9)

 

(1) Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci e da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale e determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale e determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile e uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

(3) Il contingente relativo a questo prodotto e aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Qualora appaia probabile che le importazioni totali di bovini nella Comunita possano superare, per una data campagna, i 500 000 capi, la Comunita puo prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

(4) Il contingente relativo a questo prodotto e aperto per: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia.

(5) Esclusi i filetti “mignons” presentati da soli.

(6) Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato del presente allegato.

(7) La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

(8) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

(9) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.

 

ALLEGATO dell'allegato Ab)

     Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

 

     1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Romania, vengono stabiliti nel modo seguente:

 

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione

(EUR/100 kg peso netto)

ex 0810 10 00

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

54,4

ex 0810 20 10

Lamponi, freschi, destinati alla trasformazione

63,1

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

38,5

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

23,3

ex 0811 90 95

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

75,0

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

57,6

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

99,5

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

79,6

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

62,8

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

44,8

 

     2. I prezzi minimi all'importazione, fissati all'articolo 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

     3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorita rumene per consentire loro di rimediare alla situazione.

     4. Su richiesta della Comunita o della Romania, il comitato di associazione esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Esso adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

     5. Per favorire e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, viene organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunita europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorita, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

     Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonche le possibilita di adeguare l'offerta alla domanda.

 

 

ALLEGATO Ba)

 

     I dazi doganali all'importazione di seguito elencati applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità sono aboliti . codici tariffari della Romania (1)

 

     0101

     0102 10

     0102 90 90

     0103 10 00

     0103 91 90

     0103 92 90

     0104

     0106

     0203 11 90

     0203 12 90

     0203 19 90

     0203 21 90

     0203 22 90

     0203 29 90

     0204

     0205

     0206 10 91 (2)

     0206 10 99 (2)

     0206 21 00 (2)

     0206 22 00 (2)

     0206 29 99 (2)

     0206 30 80

     0206 41 80

     0206 49 80

     0206 80 91

     0206 80 99

     0206 90 91

     0206 90 99

     0208

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 21

     0210 99 29

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 60

     0407 00 90

     0408 11 20

     0408 19 20

     0408 91 20

     0408 99 20

     0410 00 00

     0501 00 00

     0502 90 00

     0503 00 00

     0504 00 00

     0505 10 10

     0506

     0507 10 00

     0507 90 00

     0508 00 00

     0509 00 10

     0510 00 00

     0511 91

     0511 99

     0601

     0602 30 00

     0602 90 10

     0602 90 20

     0602 90 30

     0602 90 41

     0602 90 45

     0602 90 49

     0602 90 51

     0602 90 59

     0604

     0704 20 00

     0706 90 30

     0709 20 00

     0709 52 00

     0709 59 10

     0709 59 30

     0709 60 91

     0709 60 95

     0709 60 99

     0709 90 20

     0709 90 31

     0709 90 40

     0709 90 50

     0710 80 10

     0710 80 61

     0710 80 69

     0710 80 85

     0711 20

     0711 30 00

     0711 90 10

     0712 31 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0713 20 00

     0713 40 00

     0713 50 00

     0714 20

     0714 90 90

     0801

     0802 11

     0802 12

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 40 00

     0802 50 00

     0802 90

     0803

     0804

     0805

     0806 20

     0807 20 00

     0808 10 10

     0809 40 90

     0810 40 10

     0810 40 50

     0810 40 90

     0810 50 00

     0810 60 00

     0810 90

     0811 90 70

     0811 90 85

     0812 10 00

     0812 90 20

     0812 90 30

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 70

     0812 90 99

     0813 40 50

     0813 40 60

     0813 40 70

     0813 40 95

     0813 50 12

     0813 50 31

     0813 50 99

     0814 00 00

     0901

     0904 20 10

     0904 20 30

     0909 10 00

     0909 40 00

     0909 50 00

     0910 20

     0910 40 11

     0910 40 13

     0910 40 19

     1102 90 90 (2)

     1103 19 90 (2)

     1103 20 90 (2)

     1106 10 00

     1106 30

     1108 20 00

     1202 10

     1202 20 00

     1207 30

     1207 40

     1207 50 90

     1207 60

     1207 91 10

     1209 21 00

     1209 22 10

     1209 22 80

     1209 23

     1209 24 00

     1209 25 10

     1209 25 90

     1209 26 00

     1209 29 50

     1209 30 00

     1209 91

     1209 99 10

     1211 90

     1212 10

     1213 00 00

     1214 10 00

     1214 90

     1301 10 00

     1301 20 00

     1301 90

     1302 11 00

     1302 14 00

     1302 19 05

     1302 19 98

     1302 32 90

     1302 39 00

     1401

     1402 00 00

     1403 00 00

     1404

     1502

     1503

     1504

     1509 10 10

     1509 90 00

     1510 00 10

     1510 00 90

     1512 21

     1512 29

     1515 21

     1515 30

     1515 40 00

     1515 50

     1515 90

     1516 10

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1522 00 99

     1602 41 90

     1602 42 90

     1602 49 90

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 72

     1602 90 74

     1602 90 76

     1602 90 78

     1602 90 98

     1603

     1703

     2001 90 10

     2001 90 20

     2001 90 65

     2001 90 91

     2003 20 00

     2003 90 00

     2004 90 30

     2005 60 00

     2005 90 10

     2005 90 50

     2005 90 75

     2006 00 10

     2006 00 91

     2006 00 99

     2008 11

     2008 19 11

     2008 19 13

     2008 19 51

     2008 19 59

     2008 19 93

     2008 20 19

     2008 20 39

     2008 20 51

     2008 20 59

     2008 20 71

     2008 20 79

     2008 20 91

     2008 20 99

     2008 30

     2008 92 72

     2008 99 11

     2008 99 19

     2008 99 25

     2008 99 26

     2008 99 41

     2008 99 46

     2008 99 47

     2008 99 49

     2008 99 51

     2008 99 61

     2008 99 62

     2009 21 00

     2009 29 19

     2009 29 99

     2009 31 19

     2009 31 51

     2009 31 59

     2009 31 91

     2009 31 99

     2009 39 19

     2009 39 39

     2009 39 55

     2009 39 59

     2009 39 95

     2009 39 99

     2009 41 91

     2009 41 99

     2009 49 19

     2009 49 93

     2009 49 99

     2301

     2302 50 00

     2304 00 00

     2305 00 00

     2306 10 00

     2306 20 00

     2306 41 00

     2306 50 00

     2306 60 00

     2306 70 00

     2306 90

     2307 00 11

     2307 00 90

     2308 00 11

     2308 00 40

     2308 00 90

     2309 90 10

     2309 90 20

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

     2309 90 91

 

(1) Quali definiti nell'ordinanza d'urgenza n. 171/2001, MO I n. 848/29 del 29.12.2001.

(2) I dazi doganali all'importazione di questi prodotti sono aboliti, a condizione che non fruiscano di restituzioni all'esportazione.

 

ALLEGATO Bb)

 

     Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

 

Codice tariffario della Romania

Designazione delle merci (*)

Dazio applicabile (% dazio ad valorem)

Quantitativo dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (tonnellate)

Quantita annuale dall'1.7.2003 al 30.6.2004 (tonnellate)

Incremento annuo dall'1.7.2004 (tonnellate)

Disposizioni specifiche

ex 0102 90 41

ex 0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

Giovenche (bovine femmine che non hanno ancora figliato), di peso superiore a 220 kg

18,8

illimitata

illimitata

 

 

0201

0202

Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

esenzione

2000

4000

0

(*)

0206 10 95

Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati

esenzione

50

100

0

(*)

0206 29 91

Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati

 

 

 

 

 

0210 20

Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti onglets" e "hampes di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0207

Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105

esenzione

3600

3900

300

(*) (4)

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

18,8

illimitata

illimitata

 

 

0402 10 19

Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide

15

1500

1500

0

(4)

0402 21 11

 

18,8

 

 

 

 

0402 21 19

 

18,8

 

 

 

 

0402 21 91

 

18,8

 

 

 

 

 

Iogurt non aromatizzati, ne addizionati di frutta o di cacao

18,8

illimitata

illimitata

 

 

 

Altri, non aromatizzati, ne addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

 

 

 

Siero di latte, in polvere o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

18,8

illimitata

illimitata

 

 

0405 10

0405 90

Burro e altre materie grasse del latte

18,8

1900

1900

0

(4)

0406

Formaggi e latticini

esenzione

2400

2600

200

(*) (4)

0602 10

Talee senza radici e marze

15

illimitata

illimitata

 

 

ex 0701 10 00

Patate da semina, fresche o refrigerate, di categorie biologiche superiori

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

0701 90 50

0701 90 90

Patate, fresche o refrigerate, non destinate alla semina e altre diverse da quelle destinate alla fabbricazione della fecola

18,8

20000

20000

0

(4)

0709 10

Carciofi, freschi o refrigerati

18,8

illimitata

illimitata

 

 

0709 90 39

Olive, destinate alla produzione di olio

 

 

 

 

 

ex 0806 10 10

Uve da tavola, fresche, dal 1° gennaio al 14 luglio (esclusa la varieta Emperor, unicamente dal 1° al 31 gennaio)

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 1001 10 00

Frumento (grano) duro destinato alla semina

esenzione

illimitata

illimitata

 

 

ex 1001

Frumento (grano) e frumento segalato, escluso il frumento (grano) duro destinato dalla semina

esenzione

125000

125000

0

(*) (4)

1002 00 00

Segala

18,8

30000

30000

0

(4)

1003 00 10

Orzo destinato alla semina

18,8

1118

1118

0

(4)

1003 00 90

Orzo non destinato alla semina

18,8

55882

55882

0

(4)

1005 10

Granturco destinato alla semina

esenzione

1000

1000

0

(*) (4)

1005 90 00

Granturco non destinato alla semina

esenzione

24500

49000

0

(*)

1006

Riso

esenzione

10000

10000

0

(4)

1102 30 00

Farina di riso

 

 

 

 

 

1103 19 50

Semole e semolini di riso

 

 

 

 

 

1103 20 50

Agglomerati in forma di pellets di riso

 

 

 

 

 

1101

Farina di frumento (grano) e di frumento segalato

esenzione

1500

3000

0

(*)

1103 11

Semole e semolini di frumento (grano)

 

 

 

 

 

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

 

 

 

 

 

1107

Malto

esenzione

5000

10000

0

(*)

1204 00 10

Semi di lino destinati alla semina

esenzione

illimitata

illimitata

 

(2)

1209 10 00

Semi di barbabietole da zucchero

esenzione

illimitata

illimitata

 

(3)

1509 10 90

Olio d'oliva vergine, diverso dall'olio di oliva vergine lampante

18,8

illimitata

illimitata

 

 

1515 11 00

Olio greggio di lino

18,8

illimitata

illimitata

 

 

1602 20 90

Preparazioni di fegato, diverse da quelle di fegato d'oca o di anatra

18,8

illimitata

illimitata

 

 

1602 49 19

Preparazioni di carni di animali della specie suina domestica, altre

 

 

 

 

 

 

Preparazioni e conserve di carni di volatili esenzione

600

650

50

(*) (4)

 

1602 50

Preparazioni di carni di animali della specie bovina

esenzione

250

500

0

(*)

1701 11

Zuccheri greggi di canna

18,8

20000

20000

0

(4)

1701 12

Zuccheri greggi di barbabietola

 

 

 

 

 

1701 99

Zuccheri bianchi o altri, senza aggiunta di aromatizzanti né di coloranti

 

 

 

 

 

1801 00 00

Cacao in grani, interi o infranti

esenzione

illimitata

illimitata

 

(2)

2005 70

Olive, preparate o conservate esenzione

5000

5000

0

(4)

 

2007 91

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi

18,8

illimitata

illimitata

 

 

2007 99 35

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi

 

 

 

 

 

2007 99 51

Puree e paste di marroni

 

 

 

 

 

2009 11

Succhi di arancia congelati

18,8

illimitata

illimitata

 

 

2009 19

Altri succhi di arancia

 

 

 

 

 

2009 29 11

2009 29 91

Succhi di pompelmo

 

 

 

 

 

2009 31 11

2009 39 11

2009 39 31

succhi di agrumi

 

 

 

 

 

2009 39 51

Succhi di limone

 

 

 

 

 

2009 41 10

2009 49 11

2009 49 30

2009 49 91

Succhi di ananasso

 

 

 

 

 

2401 10 10

2401 10 20

2401 10 60

2401 10 70

2401 20 10

2401 20 20

Tabacchi non lavorati

18,8

2500

2500

0

(4)

 

(*) La designazione delle merci e da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale e determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici. Laddove vengono indicati “ex” codici, il regime preferenziale e determinato dall'applicazione combinata del codice e della corrispondente descrizione.

(1) Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcun tipo di sovvenzione all'esportazione.

(2) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunita puo essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 18,8 % ad valorem.

(3) Qualora venga aumentato il dazio doganale applicabile erga omnes, il dazio preferenziale per le importazioni originarie della Comunita puo essere fissato al 75 % del dazio doganale applicabile erga omnes, fatta salva un'aliquota massima di 15 % ad valorem.

(4) I quantitativi di prodotti soggetti al contingente tariffario in vigore e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 prima dell'entrata in vigore del presente protocollo, sono detratti integralmente dal quantitativo indicato nella quarta colonna.