§ 5.4.221 – Regolamento 25 novembre 2003, n. 2257.
Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:25/11/2003
Numero:2257


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 5.4.221 – Regolamento 25 novembre 2003, n. 2257.

Regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, e in particolare l'elenco delle caratteristiche dell'indagine. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 23 dicembre 2003, n. L 336).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

     vista la proposta della Commissione, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) L'indagine per campione sulle forze di lavoro prevista dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio dovrebbe coprire adeguatamente anche le caratteristiche nuove e recenti del mercato del lavoro.

     (2) Secondo l'agenda sociale europea approvata dal Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, la decisione 2002/177/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativa a orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2002 e la raccomandazione 2002/549/CE del Consiglio, del 21 giugno 2002, concernente gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e della Comunità, le modalità dell'indagine devono tenere conto delle esigenze delle imprese e dei singoli cittadini.

     (3) Le caratteristiche dell'indagine stabilite dal regolamento (CE) n. 577/98 sono state determinate in base alle esigenze statistiche e alla situazione del mercato del lavoro di allora.

     (4) La raccolta dei dati non dovrebbe costituire per i rispondenti un onere sproporzionato ai risultati che gli utilizzatori dell'indagine possono ragionevolmente aspettarsi.

     (5) La Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio.

     (6) Il regolamento (CE) n. 577/98 deve quindi essere modificato di conseguenza,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio è modificato come segue:

     1) Al paragrafo 1 le lettere b), c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) situazione lavorativa:

     — situazione lavorativa nel corso della settimana di riferimento,

     — percezione continuata di salario e stipendio,

     — ragione per cui la persona non ha lavorato pur avendo un'occupazione,

     — ricerca di un'occupazione da parte della persona disoccupata,

     — tipo di occupazione cercata (lavoratore autonomo o subordinato),

     — metodi usati per trovare un'occupazione,

     — disponibilità a cominciare a lavorare;

     c) caratteristiche dell'occupazione nella prima attività:

     — status professionale,

     — attività economica dell'unità locale,

     — professione,

     — responsabilità di supervisione,

     — numero di persone che lavorano nell'unità locale,

     — paese del luogo di lavoro,

     — regione del luogo di lavoro,

     — anno e mese in cui la persona ha cominciato a lavorare nell'attuale occupazione,

     — ruolo dei servizi pubblici di collocamento per la ricerca dell'attuale occupazione,

     — permanenza del posto di lavoro (e ragioni),

     — durata dell'occupazione temporanea o del contratto di lavoro a durata determinata,

     — distinzione fra tempo pieno e tempo parziale (e ragioni),

     — contratto con un'agenzia temporanea di lavoro,

     — lavoro a domicilio;

     d) ore lavorative:

     — numero di ore prestate abitualmente per settimana,

     — numero di ore prestate effettivamente,

     — numero di ore di lavoro straordinario nella settimana di riferimento,

     — ragione principale per cui le ore effettivamente prestate differiscono dal numero di quelle prestate abitualmente;»

     «g) ricerca di un'occupazione:

     — tipo di occupazione cercata,

     — durata della ricerca di occupazione,

     — situazione della persona immediatamente prima della ricerca di occupazione,

     — iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento ed eventuale percezione di indennità,

     — desiderio di lavorare delle persone che non cercano occupazione,

     — ragione per cui la persona non ha cercato un'occupazione,

     — mancanza di strutture di assistenza.»

     2) Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera:

     «n) orari di lavoro atipici:

     — lavoro a turni,

     — lavoro serale,

     — lavoro notturno,

     — lavoro il sabato,

     — lavoro la domenica.»

     3) Al paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

     «— la dimensione di un modulo ad hoc è limitata a undici variabili.»

     4) È aggiunto il seguente paragrafo:

     «4. Su proposta della Commissione è possibile identificare un elenco di variabili, in appresso denominate variabili strutturali, nell'ambito delle caratteristiche dell'indagine specificate al paragrafo 1, che devono essere oggetto di indagine soltanto a livello di medie annuali in riferimento a 52 settimane anziché a medie trimestrali. Questo elenco di variabili strutturali, le dimensioni minime del campione e la frequenza delle indagini saranno stabiliti in base alla procedura di cui all'articolo 8. Per un periodo transitorio fino alla fine del 2007, la Spagna, la Finlandia e il Regno Unito possono sottoporre a indagine le variabili strutturali con riferimento a un unico trimestre.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.