Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 11/05/2005 |
Numero: | 14 |
§ 3.3.855 – Direttiva 11 maggio 2005, n. 14. [1]
Direttiva n. 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilita civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 giugno 2005, n. L 149).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l’articolo 55 e l’articolo 95, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) L’assicurazione della responsabilita civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto contraenti sia come parti lese di un sinistro. Essa e anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione, in quanto rappresenta una parte consistente dell’attivita assicurativa, ramo non vita, nella Comunita, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli dovrebbe quindi costituire un obiettivo fondamentale dell’azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.
(2) Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla
(3) Il sistema comunitario dell’assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza e stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.
(4) Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle disposizioni della
(5) A norma della
(6) Ai fini dell’interpretazione e dell’applicazione della nozione di “controlli per sondaggio” nella
(7) L’articolo 4, lettera a), della
(8) L’articolo 4, lettera b), della
(9) Per chiarire l’ambito di applicazione delle direttive assicurazione autoveicoli a norma dell’articolo 299 del trattato, il riferimento al territorio extraeuropeo degli Stati membri di cui agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, della
(10) Un elemento fondamentale che assicura la protezione delle vittime e costituito dall’obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE dovrebbero non solo essere aggiornati per tener conto dell’inflazione, ma dovrebbero anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. L’importo minimo di copertura per i danni alle persone dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi, tenendo conto della bassa frequenza di incidenti che coinvolgono piu vittime e dell’esiguo numero di casi in cui piu vittime subiscono danni molto gravi nel corso di un unico incidente. Un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, costituisce un importo ragionevole ed adeguato. Per facilitare l’introduzione di tali importi minimi, si dovrebbe stabilire un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla data di attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero aumentare gli importi ad almeno la meta dei livelli entro trenta mesi dalla data di attuazione.
(11) Al fine di garantire che l’importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, e opportuno introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l’Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, come previsto dal
(12) La direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell’organismo di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni casi puo impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facolta di limitare o escludere l’indennizzo per il fatto che il veicolo non e identificato non dovrebbe valere quando l’organismo e intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose. Gli Stati membri possono prevedere una franchigia a concorrenza del limite stabilito in detta direttiva che puo essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose. I danni alle persone sarebbero qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui e avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessita o meno di cure ospedaliere.
(13) Attualmente, in virtu della facolta prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie imputabili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. Tale facolta riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facolta dovrebbe pertanto essere soppressa.
(14) La seconda
(15) L’inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell’incidente. Un passeggero non e solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d’intossicazione del conducente. L’obiettivo di dissuadere i conducenti dall’agire sotto gli effetti di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva la loro responsabilita secondo la pertinente normativa nazionale, nonche il livello dell’eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.
(16) I danni alle persone e alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che costituiscono di solito la parte piu debole in un sinistro dovrebbero essere coperti dall’assicurazione obbligatoria del veicolo coinvolto nel sinistro, se hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Tale disposizione fa salva la responsabilita civile o il livello del risarcimento per danni in uno specifico incidente, secondo la pertinente legislazione nazionale.
(17) Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze clausole che prevedono l’annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo piu lungo di quello specificato nel contratto. Tale pratica e contraria al principio stabilito nella
(18) Dovrebbero essere intraprese iniziative affinche divenga piu agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli importati da uno Stato membro in un altro, anche se il veicolo non e ancora immatricolato nello Stato membro di destinazione. E opportuno accordare una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio e situato. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data in cui il veicolo e consegnato, reso disponibile o spedito all’acquirente, dovrebbe essere considerato Stato membro dove e situato il rischio, lo Stato membro di destinazione.
(19) La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore dovrebbe essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Il contraente dovrebbe avere il diritto di esigere in qualunque momento un’attestazione relativa ai sinistri provocati o all’assenza di sinistri, per quanto riguarda il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto, almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, dovrebbe rilasciare l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.
(20) Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non dovrebbero permettere alle imprese assicurative di opporre franchigie alla parte lesa.
(21) Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice e estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La
(22) Al fine di migliorare la protezione delle vittime di incidenti automobilistici, e opportuno estendere la procedura dell’ “offerta motivata” prevista dalla
(23) Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle parti lese, i centri di informazione istituiti ai sensi della
(24) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del
(25) Poiche la
(26) Le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Modifiche della
La
1) all’articolo 1, il punto 4 e modificato come segue:
a) il primo trattino e sostituito dal seguente:
“- il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea, o”;
b) e aggiunto il seguente trattino:
“- qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde piu allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si e verificato l’incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, della presente direttiva o dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda
2) all’articolo 2, il paragrafo 1 e sostituito dal seguente:
“1. Ogni Stato membro si astiene dall’effettuare il controllo dell’assicurazione della responsabilita civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell’assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e avvengano nell’ambito di un controllo non esclusivamente finalizzato al controllo dell’assicurazione.”;
3) l’articolo 4 e modificato come segue:
a) alla lettera a), secondo comma:
i) la prima frase e sostituita dalla seguente:
“Uno Stato membro che prevede la deroga adotta le misure idonee al fine di assicurare l’indennizzo dei danni causati nel proprio territorio e nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone.”;
ii) l’ultima frase e sostituita dalla seguente:
“Esso notifica alla Commissione l’elenco delle persone dispensate dall’assicurazione obbligatoria nonche le autorita o gli organismi responsabili dell’indennizzo. La Commissione pubblica l’elenco.”;
b) alla lettera b), il secondo comma e sostituito dal seguente:
“In tal caso, gli Stati membri provvedono affinche ai veicoli di cui al primo comma della presente lettera sia riservato lo stesso trattamento dei veicoli per i quali non vi e stato adempimento dell’obbligo di assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1. L’organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si e verificato l’incidente puo allora presentare una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente.
Dopo un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
4) agli articoli 6 e 7, paragrafo 1, sono soppressi i termini “o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro”.
Art. 2. Modifiche della direttiva 84/5/CEE.
L’articolo 1 della direttiva 84/5/CEE e sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1. L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della
2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l’assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:
a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a 1 000 000 EUR per vittima o a 5 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose, 1 000 000 EUR per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Ove opportuno, gli Stati membri possono stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla data di attuazione della
Gli Stati membri che stabiliscono il suddetto periodo transitorio ne informano la Commissione ed indicano la durata del periodo transitorio.
Entro 30 mesi dalla data di attuazione della
3. Ogni cinque anni dall’entrata in vigore della
Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi sono aumentati della variazione percentuale indicata dall’IPCE per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e sono arrotondati ad un multiplo di 10 000 EUR.
La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e stato adempimento dell’obbligo di assicurazione a norma del paragrafo 1.
Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o no all’intervento dell’organismo un carattere sussidiario, nonche quello di disciplinare la soluzione di controversie fra l’organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non possono autorizzare l’organismo a subordinare il pagamento dell’indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non e in grado o rifiuta di pagare.
5. La vittima puo in ogni caso rivolgersi direttamente all’organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, e tenuto a darle una risposta motivata circa il pagamento dell’indennizzo.
Gli Stati membri possono tuttavia escludere il pagamento dell’indennizzo da parte di tale organismo per le persone che per loro spontanea volonta hanno preso posto nel veicolo che ha causato il danno, se l’organismo puo dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.
6. Gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.
Tuttavia, quando l’organismo e intervenuto per gravi danni alle persone del medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l’indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non e identificato. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una franchigia non superiore a 500 EUR che puo essere imputata alla vittima che ha subito i danni alle cose.
I danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui e avvenuto l’incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l’altro, della necessita o meno di cure ospedaliere.
7. Gli Stati membri applicano al pagamento dell’indennizzo da parte dell’organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica piu favorevole alle vittime.”
Art. 3. Modifica della
All’articolo 12 bis, paragrafo 4, quarto comma, della
Art. 4. Modifiche della
La
1) all’articolo 1, fra il primo e il secondo comma e inserito il comma seguente:
“Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinche qualsiasi disposizione di legge o clausola contrattuale contenuta in una polizza di assicurazione che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell’alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro sia considerata senza effetto per quanto riguarda l’azione di tale passeggero.”;
2) e inserito l’articolo seguente:
«Articolo 1 bis
L’assicurazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della
3) all’articolo 2, il primo trattino e sostituito dal seguente:
“- coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunita, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validita del contratto, e”;
4) sono inseriti gli articoli seguenti:
«Articolo 4 bis
1. In deroga all’articolo 2, lettera d), secondo trattino, della
2. Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro durante il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo e sia privo di assicurazione, l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione e responsabile dell’indennizzo previsto nell’articolo 1 di detta direttiva.
Art. 4 ter
Gli Stati membri provvedono affinche il contraente possa esigere in qualunque momento un’attestazione dello stato di rischio della garanzia di responsabilita civile concernente il veicolo o i veicoli coperti da tale contratto almeno durante gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale, oppure dell’assenza di sinistri. L’impresa assicurativa, o un organismo eventualmente designato da uno Stato membro al fine di fornire l’assicurazione obbligatoria ovvero la suddetta attestazione, rilascia l’attestazione al contraente entro quindici giorni dalla richiesta.
Art. 4 quater
Le imprese assicurative non oppongono franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della
Art. 4 quinquies
Gli Stati membri provvedono affinche le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della
Art. 4 sexies
Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall’articolo 4, paragrafo 6, della
In caso di incidenti che possono essere definiti mediante il sistema degli uffici nazionali d’assicurazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della
5) all’articolo 5, il paragrafo 1 e sostituito dal seguente:
“1. Gli Stati membri provvedono affinche, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalla
Art. 5. Modifiche della
La
1) e inserito il seguente considerando 16 bis:
“(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del
2) all’articolo 4, il paragrafo 8 e sostituito dal seguente:
“8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per se l’apertura di una succursale ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non e considerato uno stabilimento ai sensi dell’articolo 2, lettera c), della
- uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda la Danimarca,
- uno stabilimento ai sensi del
3) all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), il punto 2) ii) e soppresso;
4) e inserito il seguente articolo 6 bis:
«Articolo 6 bis. Organismo centrale.
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.
Tali dati di base sono, all’occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.”
Art. 6. Attuazione.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il/l’11 giugno 2007. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalita di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni piu favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 7. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 8. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Abrogata dall'art. 29 della