Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 16/05/2000 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Campo d'applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Azione diretta. |
Art. 4. Mandatario per la liquidazione dei sinistri. |
Art. 5. Centri d'informazione. |
Art. 6. Organismo d'indennizzo. |
Art. 6 bis. Organismo centrale. |
Art. 7. Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo [...] |
Art. 8. La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue: |
Art. 9. La direttiva 88/357/CEE è modificata come segue: |
Art. 10. Attuazione. |
Art. 11. Entrata in vigore. |
Art. 12. Sanzioni. |
Art. 13. Destinatari. |
§ 3.3.854 – Direttiva 16 maggio 2000, n. 26. [1]
Direttiva n. 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio.
(G.U.C.E. 20 luglio 2000, n. L 181).
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 7 aprile 2000,
considerando quanto segue:
(1) Attualmente esistono differenze fra le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli, che ostacolano la libera circolazione delle persone e dei servizi assicurativi.
(2) Di conseguenza, è necessario ravvicinare tali legislazioni allo scopo di contribuire al buon funzionamento del mercato interno.
(3) Con la
(4) Con la
(5) Con il sistema degli Uffici Carta verde è garantita una rapida liquidazione dei sinistri avvenuti nel paese di residenza della parte lesa anche qualora l'altra parte coinvolta nell'incidente provenga da un altro paese europeo.
(6) Il sistema degli Uffici Carta verde non risolve le difficoltà che la parte lesa incontra nel far valere i suoi diritti in un paese diverso dal proprio nei confronti di una controparte ivi residente e di un'impresa di assicurazione autorizzata a operare in tale paese (diritto straniero, lingua straniera, procedura di liquidazione inconsueta per l'interessato e spesso di durata inammissibilmente lunga).
(7) Con la risoluzione sulla liquidazione dei sinistri in seguito ad incidenti stradali avvenuti fuori del paese d'origine della vittima del 26 ottobre 1995, il Parlamento europeo, conformemente all'articolo 192, paragrafo 2, del trattato ha invitato la Commissione a presentare una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per risolvere tali problemi.
(8) È effettivamente opportuno completare il regime istituito dalle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE e 90/232/CEE per garantire che le persone lese da incidenti automobilistici ricevano un trattamento equivalente indipendentemente dal luogo della Comunità ove l'incidente è avvenuto; in caso di incidenti rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza delle persone lese, vi sono delle lacune per quanto riguarda la liquidazione dei sinistri.
(9) L'applicazione della presente direttiva a sinistri avvenuti in paesi terzi ove si applica il sistema della carta verde, in relazione a sinistri con persone lese residenti nella Comunità e veicoli che sono assicurati o stazionano abitualmente in uno Stato membro, non comporta la copertura territoriale obbligatoria del contratto di assicurazione per autoveicoli come previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, della
(10) Ciò comporta l'attribuzione alla persona lesa di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione della controparte responsabile.
(11) Una soluzione soddisfacente potrebbe consistere nel prevedere che la persona lesa in un incidente automobilistico rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva avvenuto in uno Stato diverso dal suo paese di residenza possa richiedere nel proprio Stato membro di residenza un risarcimento al mandatario per la liquidazione dei sinistri designato per tale paese dall'impresa di assicurazione del responsabile.
(12) Tale soluzione farebbe sì che un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di residenza della persona lesa venga trattato secondo modalità ad essa familiari.
(13) Un sistema di questo tipo, basato su un mandatario incaricato della liquidazione di sinistri nel paese di residenza della persona lesa, non modifica il diritto materiale applicabile alla fattispecie né ha effetti sulla competenza giurisdizionale.
(14) La possibilità per la persona lesa di un'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione costituisce un logico complemento alla istituzione di tali mandatari e migliora la situazione giuridica delle persone lese in incidenti stradali avvenuti al di fuori del loro Stato membro di residenza.
(15) Per colmare le suddette lacune, è opportuno prevedere che lo Stato membro nel quale l'impresa di assicurazione è autorizzata esiga che l'impresa designi dei mandatari per la liquidazione di sinistri, residenti o stabiliti negli altri Stati membri, incaricati di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste d'indennizzo risultanti da tali incidenti e di adottare le misure appropriate per la liquidazione del sinistro in nome e per conto dell'impresa di assicurazione, compreso il pagamento degli indennizzi; il mandatario per la liquidazione dei sinistri dovrebbe essere dotato di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone che hanno subito un danno in seguito a tali incidenti e per rappresentarla dinanzi alle autorità nazionali e, se necessario, dinanzi ai tribunali, compatibilmente con le norme di diritto internazionale privato sulla attribuzione della giurisdizione.
(16) L'attività del mandatario per la liquidazione di sinistri non è sufficiente a determinare la competenza giurisdizionale dei tribunali dello Stato membro di residenza della parte lesa se ciò non è previsto dalle norme di diritto internazionale privato in materia.
(16 bis) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del
(17) La designazione dei mandatari incaricati della liquidazione dei sinistri dovrebbe essere una delle condizioni d'accesso all'attività assicurativa di cui al ramo 10 del punto A dell'allegato della
(18) Oltre al fatto di garantire la presenza di un interlocutore che rappresenta l'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa, è opportuno garantire il contenuto stesso del diritto della vittima, vale a dire la pronta liquidazione del sinistro. Di conseguenza, le normative nazionali devono prevedere sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, quali provvedimenti urgenti che prevedano sanzioni amministrative pecuniarie, relazioni periodiche alle autorità di vigilanza, controlli in loco, pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale nazionale e nella stampa, sospensione delle attività della società (divieto di concludere nuovi contratti per un certo periodo di tempo), designazione di un rappresentante speciale delle autorità di vigilanza incaricato di verificare se le attività siano svolte conformemente alla normativa sulle assicurazioni, revoca dell'autorizzazione per il ramo di attività in questione, sanzioni agli amministratori e ai dirigenti da applicare all'impresa di assicurazione nel caso in cui detto assicuratore o il suo mandatario non adempia all'obbligo di presentare un'offerta d'indennizzo entro un lasso di tempo ragionevole; ciò dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione di qualsiasi altra misura considerata appropriata, specialmente in virtù della legislazione in materia di controllo. Tuttavia la responsabilità ed il danno subito non dovrebbero essere contestati, affinché l'impresa di assicurazione possa presentare un'offerta motivata entro i termini stabiliti. L'offerta di indennizzo motivata dovrebbe intendersi come un'offerta scritta che contenga la motivazione in base alla quale sono stati valutati i profili di responsabilità e gli elementi di quantificazione del danno.
(19) Oltre a tali sanzioni, è opportuno prevedere che l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi qualora l'offerta non sia stata presentata entro i detti termini stabiliti. Qualora la normativa nazionale degli Stati membri contempli la possibilità di esigere interessi di mora, tale disposizione può essere attuata facendo riferimento a detta normativa.
(20) Le persone lese da incidenti stradali a volte hanno difficoltà ad accertare l'identità dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli coinvolti in un incidente.
(21) Nell'interesse di tali persone lese occorre che gli Stati membri istituiscano centri d'informazione per garantire che tale informazione sia prontamente disponibile. Tali centri d'informazione dovrebbero anche rendere accessibile alle persone lese l'informazione concernente i mandatari incaricati per la liquidazione dei sinistri. È necessario che questi centri cooperino tra loro e reagiscano rapidamente alle richieste d'informazioni in merito ai mandatari inviate da altri centri d'informazione altri Stati membri. Pare opportuno raccogliere informazioni sulla cessazione effettiva della copertura assicurativa ma non sulla scadenza originaria della polizza qualora il contratto sia stato tacitamente rinnovato.
(22) Occorrerebbe prevedere disposizioni specifiche con riferimento ai veicoli (ad esempio, governativi o militari) che sono esonerati dall'obbligo di assicurazione della responsabilità civile.
(23) La persona lesa può avere un interesse giuridicamente tutelato ad essere informata dell'identità del proprietario o del conducente abituale o della persona che risulta detenere il veicolo, ad esempio, se essa può ottenere un indennizzo soltanto da dette persone perché il veicolo non è debitamente assicurato o il danno è superiore al massimale, e quindi dovrebbe essere fornita anche tale informazione.
(24) Alcune informazioni fornite - quali nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale del veicolo, numero della polizza di assicurazione o numero di immatricolazione del veicolo - costituiscono dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; il trattamento di tali dati richiesto ai fini della presente direttiva deve quindi essere conforme alle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE. Il nome e l'indirizzo del conducente abituale dovrebbero essere comunicati soltanto se la legislazione nazionale lo prevede.
(25) È necessario prevedere un organismo di indennizzo, al quale la persona lesa possa rivolgersi qualora l'impresa di assicurazione abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio nella liquidazione del sinistro o qualora l'impresa di assicurazione non possa essere identificata, per garantire che la persona lesa non resti priva dell'indennizzo ad essa spettante; l'intervento dell'organismo di indennizzo andrebbe limitato ai rari casi singoli in cui l'impresa di assicurazione non ottempera ai suoi obblighi nonostante l'effetto dissuasivo delle sanzioni minacciate.
(26) Il ruolo dell'organismo d'indennizzo è procedere alla liquidazione del danno a cose o a persone subito dalla persona lesa soltanto nei casi oggettivamente determinabili e che pertanto l'organismo di indennizzo si deve limitare a verificare l'esistenza di un'offerta di indennizzo secondo i tempi e le modalità stabilite senza valutarne il merito.
(27) Le persone giuridiche surrogate per legge alla persona lesa nei confronti del responsabile del sinistro o della impresa di assicurazione (come per esempio altre imprese di assicurazione o enti previdenziali) non dovrebbero avere facoltà di presentare le proprie richieste all'organismo di indennizzo.
(28) L'organismo di indennizzo dovrebbe avere un diritto di surrogazione qualora esso abbia indennizzato la persona lesa; per facilitare l'azione dell'organismo di indennizzo nei confronti dell'impresa di assicurazione, qualora questa abbia omesso di designare un mandatario o abbia un comportamento manifestamente dilatorio, l'organismo d'indennizzo nel paese della persona lesa gode di un diritto di automatico rimborso da parte dell'organismo omologo del paese in cui l'impresa di assicurazione è stabilita, con diritto, per quest'ultima, di surrogazione nei diritti della persona lesa; detto organismo omologo è in posizione migliore per avviare un'azione di regresso contro l'impresa di assicurazione.
(29) Benché gli Stati membri possano conferire carattere sussidiario alla richiesta nei confronti dell'organismo d'indennizzo, la persona lesa non dovrebbe essere obbligata a presentare la propria richiesta di indennizzo alla persona responsabile dell'incidente prima di presentarla all'organismo d'indennizzo; in questo caso la posizione della persona lesa dovrebbe essere almeno uguale a quella del caso di una richiesta di indennizzo nei confronti del fondo di garanzia a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE.
(30) Il sistema può essere attuato attraverso un accordo tra gli organismi d'indennizzo istituiti o approvati dagli Stati membri che definisce le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso.
(31) Qualora l'impresa di assicurazione del veicolo non abbia potuto essere identificata, dovrebbe essere previsto che il debitore finale della somma versata alla persona lesa sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro in cui staziona abitualmente il veicolo non assicurato il cui uso ha provocato l'incidente; qualora sia impossibile individuare il veicolo deve essere disposto che il debitore finale sia il fondo di garanzia di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE situato nello Stato membro dell'incidente,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Campo d'applicazione.
1. La presente direttiva stabilisce disposizioni specifiche relative a persone lese aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa provocati dall'uso veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
Fatti salvi la legislazione di paesi terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni della presente direttiva si applicano anche alle persone lese residenti in uno Stato membro aventi diritto a risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in paesi terzi i cui uffici nazionali d'assicurazione, quali definiti all'articolo 1, paragrafo 3, della
2. Gli articoli 4 e 6 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo
a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa, e
b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona lesa.
3. L'articolo 7 si applica anche agli incidenti provocati da veicoli di paesi terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della
Art. 2. Definizioni.
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
a) "impresa di assicurazione": un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della
b) "stabilimento": la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della
c) "veicolo": un veicolo quale definito nell'articolo 1, punto 1, della
d) "persona lesa": la persona lesa quale definita nell'articolo 1, punto 2 della
e) "lo Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente": il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente quale definito nell'articolo 1, punto 4 della
Art. 3. Azione diretta.
Ogni Stato membro provvede a che le persone di cui all'articolo 1 lese da sinistri ai sensi di detta disposizione dispongano di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.
Art. 4. Mandatario per la liquidazione dei sinistri.
1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni impresa di assicurazione che copre i rischi classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato della
2. La scelta del mandatario per la liquidazione dei sinistri è a discrezione dell'impresa di assicurazione. Gli Stati membri non possono limitare tale scelta.
3. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri può operare per conto di una o più imprese di assicurazione.
4. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri raccoglie tutte le informazioni necessarie in merito alla liquidazione dei sinistri stessi e prende le misure necessarie per negoziarne la liquidazione. L'obbligo di designare un mandatario non esclude il ricorso diretto della persona lesa o della sua impresa di assicurazione contro la persona che ha causato il sinistro o la sua impresa di assicurazione.
5. Il mandatario per la liquidazione dei sinistri è dotato di poteri sufficienti a rappresentare l'impresa di assicurazione nei confronti delle persone lese nei casi di cui all'articolo 1, e a soddisfare interamente le loro richieste di indennizzo. Egli deve essere in grado di esaminare il caso nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza della persona lesa.
6. Gli Stati membri prevedono degli obblighi, sotto pena di sanzioni pecuniarie appropriate, efficaci e sistematiche o sanzioni amministrative equivalenti, affinché, entro tre mesi a decorrere dalla data alla quale la persona lesa ha presentato la sua richiesta d'indennizzo direttamente all'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri,
a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
b) l'impresa di assicurazione a cui è stata indirizzata la richiesta d'indennizzo o il suo mandatario fornisca una risposta motivata sugli elementi dedotti nella domanda, qualora la responsabilità sia negata o non sia stata chiaramente accertata o il danno non sia stato interamente quantificato.
Gli Stati membri adottano norme al fine di assicurare che, qualora l'offerta non sia stata presentata entro il termine di tre mesi l'importo dell'indennizzo offerto dall'impresa di assicurazione o riconosciuto dal giudice alla persona lesa produca interessi.
7. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del paragrafo 4, primo comma e sull'efficacia di detta disposizione, nonché sull'equivalenza delle disposizioni nazionali in materia di sanzioni entro il 20 gennaio 2006 e, se necessario, presenta proposte.
8. La nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per se l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 92/49/CEE e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della
- uno stabilimento ai sensi della convenzione di Bruxelles, del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale, per quanto riguarda la Danimarca,
- uno stabilimento ai sensi del
Art. 5. Centri d'informazione.
1. Per consentire alla persona lesa di chiedere un indennizzo, ciascuno Stato membro istituisce o riconosce un centro informazioni incaricato,
a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:
1) il numero di immatricolazione di ogni autoveicolo che staziona abitualmente nel territorio dello Stato considerato;
2) i) i numeri delle polizze di assicurazione che coprono la circolazione di detti veicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla
[ii) il numero della carta verde o della polizza di assicurazione frontiera, nel caso in cui il veicolo sia coperto da uno di questi documenti, se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della
3) le imprese di assicurazione della responsabilità civile che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali autoveicoli per i rischi del ramo 10 del punto A dell'allegato alla
4) l'elenco dei veicoli che, in ciascuno Stato membro, beneficiano della deroga dall'obbligo di copertura mediante un'assicurazione per la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 4, lettere a) e b), della
5) riguardo ai veicoli di cui al punto 4:
i) il nome dell'autorità o organismo designato a norma dell'articolo 4, lettera a), secondo comma, della
ii) il nome dell'organismo che copre il veicolo nello Stato membro in cui esso staziona abitualmente, se esso gode della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della
b) o di coordinare la compilazione e la diffusione di dette informazioni
c) e di assistere gli aventi diritto nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3, 4 e 5.
Le informazioni di cui alla lettera a), punti 1, 2 e 3, devono essere conservate per un periodo di sette anni dopo la cessazione dell'immatricolazione del veicolo o la scadenza del contratto di assicurazione.
2. Le imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 lettera a), punto 3 notificano ai centri d'informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 4.
3. Gli Stati membri provvedono a che la persona lesa abbia diritto, per sette anni dall'incidente, di ottenere senza indugio le seguenti informazioni dal centro di informazione dello Stato in cui risiede o dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente o è avvenuto l'incidente:
a) nome e indirizzo dell'impresa di assicurazione;
b) numero della polizza d'assicurazione, e
c) nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nel paese di residenza della persona lesa.
I centri di informazione cooperano tra loro.
4. Il centro di informazione comunica alla persona lesa nome e indirizzo del proprietario o del conducente abituale o del detentore del veicolo se la persona lesa ha un interesse giuridicamente tutelato a ottenere queste informazioni. Per poter fornire tali informazioni, il centro stesso si rivolge in particolare:
a) all'impresa di assicurazione, o
b) all'ente di immatricolazione del veicolo.
Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera a), della
Se il veicolo beneficia della deroga di cui all'articolo 4, lettera b), della
5. Al trattamento dei dati personali risultanti dai precedenti paragrafi si deve procedere nel rispetto delle norme nazionali adottate in virtù della direttiva 95/46/CE.
Art. 6. Organismo d'indennizzo.
1. Ciascuno Stato membro costituisce o riconosce un organismo d'indennizzo incaricato di risarcire le persone lese nei casi di cui all'articolo 1.
Dette persone lese possono presentare all'organismo d'indennizzo del loro Stato membro di residenza una richiesta d'indennizzo:
a) nel caso in cui l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri non abbiano dato una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta d'indennizzo entro tre mesi dalla data in cui la persona lesa ha presentato la sua richiesta di indennizzo all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri; o
b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nello Stato di residenza della persona lesa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1. In questo caso le persone lese non possono presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno presentato una richiesta del genere direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato l'incidente e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Le persone lese non possono tuttavia presentare all'organismo d'indennizzo una richiesta d'indennizzo se hanno intrapreso un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione.
L'organismo di indennizzo interviene entro due mesi dalla data alla quale la persona lesa notifica ad esso la sua richiesta d'indennizzo ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione, o il mandatario per la liquidazione dei sinistri, alla richiesta.
L'organismo di indennizzo informa immediatamente:
a) l'impresa di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) l'organismo di indennizzo nello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
del fatto che ha ricevuto una richiesta d'indennizzo dalla persona lesa e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta domanda.
Questa disposizione non osta al diritto degli Stati membri di considerare l'indennizzo ad opera di tale organismo come sussidiario o meno, e al loro diritto di disciplinare la soluzione di controversie tra detto organismo e la persona o le persone che hanno causato il sinistro e altre imprese di assicurazione o organismi previdenziali tenuti a risarcire la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia gli Stati membri non possono consentire che l'organismo subordini il pagamento dell'indennizzo a condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva in particolare che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro è insolvente o rifiuta di pagare.
2. L'organismo d'indennizzo che ha indennizzato la persona lesa nel suo Stato membro di residenza acquisisce un credito nei confronti dell'organismo d'indennizzo dello Stato membro in cui dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto, per la somma pagata a titolo di indennizzo.
Quest'ultimo organismo è quindi surrogato nei diritti della persona lesa nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua impresa di assicurazione, nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza della persona lesa ha indennizzato quest'ultima per il danno subito. Ciascuno Stato membro è tenuto a riconoscere questa surrogazione come disposto da ogni altro Stato membro.
3. Il presente articolo è efficace:
a) dopo che sia stato concluso un accordo fra gli organismi di indennizzo, istituiti o approvati dagli Stati membri, per quanto riguarda le loro funzioni, i loro obblighi e le modalità di rimborso;
b) a decorrere dalla data fissata dalla Commissione al momento in cui accerta, in stretta cooperazione con gli Stati membri, che il suddetto accordo è stato concluso.
La Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente articolo e sulla sua efficacia entro il 20 luglio 2005 e, se necessario, presenta proposte.
Art. 6 bis. Organismo centrale. [5]
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni.
Tali dati di base sono, all'occorrenza, messi a disposizione in forma elettronica in un deposito centrale in ciascuno Stato membro e sono accessibili alle parti interessate su loro esplicita richiesta.
Qualora risulti impossibile identificare il veicolo ovvero risulti impossibile identificare, entro due mesi dal sinistro, l'impresa di assicurazione, la persona lesa può richiedere l'indennizzo all'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui risiede. Essa è indennizzata conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE. L'organismo di indennizzo acquisisce allora un credito, alle condizioni indicate nell'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva, nei confronti:
a) del fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;
b) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, in caso di veicolo non identificato;
c) del fondo di garanzia dello Stato membro del sinistro, nel caso di veicoli di paesi terzi.
La
a) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:
(omissis)
b) All'articolo 23, paragrafo 2 è aggiunta la seguente lettera:
(omissis)
La
all'articolo 12 bis, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:
(omissis)
Art. 10. Attuazione.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 20 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni anteriormente al 20 gennaio 2003.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri istituiscono o riconoscono l'organismo di indennizzo, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, anteriormente al 20 gennaio 2002. Se gli organismi di indennizzo non hanno concluso un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, anteriormente al 20 luglio 2002, la Commissione propone misure atte ad assicurare che le disposizioni degli articoli 6 e 7 possano spiegare la propria efficacia anteriormente al 20 gennaio 2003.
4. Gli Stati membri possono, conformemente al trattato, mantenere o mettere in vigore disposizioni più favorevoli alla persona lesa di quelle necessarie a conformarsi alla presente direttiva.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 11. Entrata in vigore.
La presente direttiva entra il vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 12. Sanzioni.
Gli Stati membri determinano il regime delle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva, prendendo i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Le sanzioni così previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano quanto prima alla Commissione dette disposizioni e ogni loro ulteriore modifica, entro il 20 luglio 2002.
Art. 13. Destinatari.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Abrogata dall'art. 29 della
[2] Considerando inserito dall'art. 5 della
[3] Paragrafo così sostituito dall'art. 5 della
[4] Punto abrogato dall'art. 5 della
[5] Articolo inserito dall'art. 5 della