Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.5 beni ed attività culturali |
Data: | 22/02/2005 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Soggetti beneficiari). |
Art. 3. (Criteri per la concessione). |
Art. 4. (Finanziamento degli interventi). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 5.5.55 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 12.
Salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua dell’Umbria.
(B.U. 16 marzo 2005, n. 12).
Art. 1. (Oggetto).
1. La Regione Umbria promuove interventi per la salvaguardia, conservazione, ripristino e valorizzazione dei mulini storici ad acqua, degli edifici annessi, quali magazzini, abitazioni, dipendenze funzionali, canalizzazioni, sistemi idraulici, nonché dei macchinari e strumenti per il funzionamento dei mulini, ed in quanto tali appartenenti al più vasto mondo dell’antica civiltà rurale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono rivolti alla valorizzazione e conoscenza, attraverso iniziative didattiche o ricreative dei mulini ad acqua quale testimonianza dell’antica civiltà rurale, nonché al ripristino della loro funzionalità finalizzata a produzioni molitorie di qualità.
Art. 2. (Soggetti beneficiari).
1. Possono essere beneficiari degli interventi di cui all’articolo 1 enti pubblici o altri soggetti proprietari o in disponibilità dei beni di cui all’articolo 1.
Art. 3. (Criteri per la concessione).
1. Per la concessione dei contributi relativi agli interventi di cui all’articolo 1, si tiene conto dei seguenti elementi:
a) possibilità di ripristino dell’efficienza dell’impianto di molitura;
b) proprietà pubblica o disponibilità del bene oggetto dell’intervento;
c) proprietà privata convenzionata per uso pubblico.
Art. 4. (Finanziamento degli interventi).
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge mediante contributi in conto capitale nella misura massima fino al cinquanta per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili.
2. I progetti di intervento sono presentati alla Giunta regionale nei termini e con le modalità stabilite da norme regolamentari emanate dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 7.2.012 denominata «Iniziative volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità» del bilancio regionale di previsione (cap. 7692 n.i.).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2004 denominata«Fondi speciali per spese di investimento» in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella B) della
3. La disponibilità relativa all’anno 2004 di cui al comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2005 in attuazione dell’articolo 29, comma 4, della
3 bis. Al finanziamento degli interventi previsti al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 07.1.014 (capp. 3563-3564) del bilancio di previsione annuale [1].
4. Per gli anni 2006 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
[1] Comma inserito dall’art. 8 della