§ 2.3.261 – L.R. 2 novembre 2005, n. 25.
Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:02/11/2005
Numero:25


Sommario
Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37. (B.U. 9 novembre 2005, n. 47 – Suppl. straord.).
Art. 1.  (Saldo finanziario).
Art. 2.  (Copertura finanziaria).
Art. 3.  (Fondi da reiscrivere).
Art. 4.  (Fondi perenti).
Art. 5.  (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6).
Art. 6.  (Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7).
Art. 7.  (Finanziamento delle risorse decentrate).
Art. 8.  (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12).
Art. 9.  (Integrazione all’articolo 37 della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37).
Art. 10.  (Variazioni di bilancio).


§ 2.3.261 – L.R. 2 novembre 2005, n. 25.

Articolo 45 e articolo 82 - comma 6 - della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziate a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l’esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37.

(B.U. 9 novembre 2005, n. 47 – Suppl. straord.).

 

     Art. 1. (Saldo finanziario).

     1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13, il saldo finanziario negativo alla chiusura dell’esercizio finanziario 2004, è accertato in euro 76.762.340,05. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

     Art. 2. (Copertura finanziaria).

     1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all’effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all’importo complessivo di euro 76.762.340,05, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2005 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l’anno 2005 e di euro 4.100.000,00 dal 2006 in poi.

     2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2005 e successivi, del bilancio pluriennale 2005/2007.

     3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, il mutuo o prestito di cui al comma 1 è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. (Fondi da reiscrivere).

     1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2005, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2004, a norma del comma 6 dell’articolo 82, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.268.194.926,01 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. (Fondi perenti).

     1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 42 della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l’elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2004 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell’esercizio 2005 e di cui all’articolo 3.

 

     Art. 5. (Modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, l’importo di «54.175.500,00» è sostituito con l’importo di «56.830.500,00».

     2. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, l’importo di «206.500,00» è sostituito con l’importo di «216.500,00».

 

     Art. 6. (Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7).

     1. La tabella E), della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella E).

     2. La tabella H), della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella F).

     3. La tabella P) della legge regionale di bilancio 16 febbraio 2005, n. 7, è sostituita dalla allegata tabella G).

     4. Alla tabella C), della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).

     5. Alla tabella D) della legge regionale finanziaria 16 febbraio 2005, n. 6, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).

 

     Art. 7. (Finanziamento delle risorse decentrate).

     1. Lo stanziamento relativo al fondo per le risorse decentrate, previsto dal comma 2 dell’articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) e destinato al finanziamento degli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999), come modificato dall’articolo 36 del citato CCNL del 22 gennaio 2004, è incrementato, per l’anno 2005, dell’importo di euro 1.600.000,00.

     2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 02.1.013 «Gestione delle risorse umane» del corrente bilancio di previsione.

 

     Art. 8. (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12, è inserito il seguente:

     «3 bis. Al finanziamento degli interventi previsti al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 07.1.014 (capp. 3563-3564) del bilancio di previsione annuale.».

 

     Art. 9. (Integrazione all’articolo 37 della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37, della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37, è inserito il seguente:

     «1 bis. Al finanziamento degli interventi per investimenti previsti dall’articolo 20, comma 3, della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 10.2.004 (cap. 6793) del bilancio di previsione annuale.

 

     Art. 10. (Variazioni di bilancio).

     1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni della presente legge.

     2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

ALLEGATI

 

     (Omissis)