Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 02/11/2005 |
Numero: | 25 |
§ 2.3.261 – L.R. 2 novembre 2005, n. 25.
(B.U. 9 novembre 2005, n. 47 – Suppl. straord.).
Art. 1. (Saldo finanziario).
1. Ai sensi del comma 2, dell’articolo 37, della
Art. 2. (Copertura finanziaria).
1. Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all’articolo 1, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con il comma 4 dell’articolo 10 della
2. All’onere conseguente dal comma 1, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2005 e successivi, del bilancio pluriennale 2005/2007.
3. Per gli effetti di cui al comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 3. (Fondi da reiscrivere).
1. L’ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l’anno 2005, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell’esercizio 2004, a norma del comma 6 dell’articolo 82, della
Art. 4. (Fondi perenti).
1. Per gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 42 della
Art. 5. (Modificazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 6. (Modificazioni alle tabelle allegate alle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7).
1. La tabella E), della
2. La tabella H), della
3. La tabella P) della
4. Alla tabella C), della
5. Alla tabella D) della
Art. 7. (Finanziamento delle risorse decentrate).
1. Lo stanziamento relativo al fondo per le risorse decentrate, previsto dal comma 2 dell’articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) e destinato al finanziamento degli istituti previsti dall’articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999), come modificato dall’articolo 36 del citato CCNL del 22 gennaio 2004, è incrementato, per l’anno 2005, dell’importo di euro 1.600.000,00.
2. All’onere di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 02.1.013 «Gestione delle risorse umane» del corrente bilancio di previsione.
Art. 8. (Integrazione all’articolo 5 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 5, della
«3 bis. Al finanziamento degli interventi previsti al comma 2 dell’articolo 1 della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 07.1.014 (capp. 3563-3564) del bilancio di previsione annuale.».
Art. 9. (Integrazione all’articolo 37 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 37, della
«1 bis. Al finanziamento degli interventi per investimenti previsti dall’articolo 20, comma 3, della presente legge, si fa fronte con lo stanziamento della UPB 10.2.004 (cap. 6793) del bilancio di previsione annuale.
Art. 10. (Variazioni di bilancio).
1. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni della presente legge.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 e delle somme reiscritte ai sensi dell’articolo 3, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI
(Omissis)