§ 5.4.48 - L.R. 2 giugno 1987, n. 30.
Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:02/06/1987
Numero:30


Sommario
Art.      1. Contenuto della legge
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Funzioni dei Comuni.
Art. 4.  Localizzazione.
Art. 5.  Caratteristiche strutturali.
Art. 6.  Ricettività.
Art. 7.  Piano regionale annuale.
Art. 8.  Destinatari e disciplina di ammissione.
Art. 9.  Calendario di attività.
Art. 10.  Comitato di gestione.
Art. 11.  Attività di volontariato.
Art. 12.  Servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione.
Art. 13.  Tipologie sperimentali.
Art. 14.  Tipologie collaterali.
Art. 15.  Organico.
Art. 16.  Titoli di studio.
Art. 17.  Aggiornamento professionale.
Art. 18.  Intese sindacali.
Art. 19.  Contributi regionali.
Art. 20.  Modalità di accesso ai contributi.
Art. 21.  Erogazione dei contributi.
Art. 22.  Norma finanziaria. (Omissis).
Art. 23.  Vigilanza e controllo.
Art. 24.  Estensione della disciplina ad altri soggetti.
Art. 25.  Abrogazione.


§ 5.4.48 - L.R. 2 giugno 1987, n. 30. [1]

Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili-nido.

(B.U. n. 41 del 5 giugno 1987).

 

TITOLO I

Parte generale

 

Art.

     1. Contenuto della legge.

     1. La presente legge detta le finalità ed i principi informatori in materia di asili-nido, disciplinandone la realizzazione, l'organizzazione, la gestione, i finanziamenti ed i controlli.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo inteso a favorire la crescita psico-fisica e la socializzazione del bambino nei primi tre anni di vita, nonché a facilitare l'inserimento sociale e lavorativo dei genitori.

     2. L'asilo-nido è strumento di qualificazione dell'intervento dei Comuni nel settore dell'educazione permanente.

     3. La funzione educativo-formativa nell'asilo-nido è esercitata dal personale del nido in collaborazione con i genitori e la comunità locale e, ove possibile, con la scuola materna in un progetto pedagogico integrato.

     4. La Regione favorisce l'istituzione e la gestione di asili-nido secondo le norme dettate dalla presente legge.

 

     Art. 3. Funzioni dei Comuni.

     1. Il Comune, nell'ambito dei criteri fissati dalla presente legge, decide la localizzazione, le caratteristiche strutturali e la ricettività dell'asilo-nido stabilisce d'intesa con i Comitati di gestione, gli orientamenti educativi del servizio ivi comprese le iniziative di sperimentazione e ne assicura il funzionamento.

 

TITOLO II

Localizzazione e costruzione

 

     Art. 4. Localizzazione.

     1. La localizzazione dell'asilo-nido è tesa a favorire l'integrazione della struttura con il quartiere o nucleo abitato ed i relativi servizi, con particolare riferimento a quello per l'infanzia.

     2. L'area da destinare ad asilo-nido deve essere individuata in località salubri e lontane da fonti di inquinamento.

 

     Art. 5. Caratteristiche strutturali.

     1. I locali adibiti ad asilo-nido devono essere di preferenza situati al piano terra e dotati di idonea area verde.

     2. Lo spazio interno ed esterno al nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età e della percezione infantile dello spazio, nonché della necessità di diversificazione delle attività individuali e di piccolo gruppo.

     3. In ogni struttura adibita ad asilo-nido devono essere previsti gli spazi per:

     a) giochi e attività individuali e di piccolo gruppo;

     b) il riso, il pasto e l'igiene personale, dimensionati per fasce di età;

     c) le riunioni e i servizi generali;

     d) il verde attrezzato;

     e) l'educazione del bambino alla percezione dello spazio, del colore e della forma mediante strumenti e strutture adeguatamente progettati.

     4. Il rapporto minimo superficie utile netta - ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto.

 

     Art. 6. Ricettività.

     1. La ricettività dell'asilo-nido non deve essere inferiore ai 16 posti né superiore ai 48.

     2. Il Comune in presenza di particolari esigenze può istituire, previa autorizzazione della Giunta regionale, asili-nido con un limite minimo di 8 posti e un limite massimo di 60.

     3. Il Comune su proposta del Comitato di gestione può elevare, trascorsi 60 giorni dall'inizio delle attività e verificate le presenze effettive, il numero degli iscritti in ragione del 15 per cento.

     4. Gli asili-nido funzionanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con una ricettività superiore a 48 posti, non sono soggetti alle autorizzazioni di cui al secondo comma.

 

TITOLO III

Programma ed organizzazione

 

     Art. 7. Piano regionale annuale.

     1. La Giunta regionale adotta entro il 31 maggio di ciascun anno il piano degli interventi con il quale fissa gli indirizzi e gli obiettivi prioritari del servizio, riconosce le iniziative sperimentali e promozionali, definisce i criteri per l'assegnazione dei finanziamenti nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 della legge 29 novembre 1977, n. 891, individua i soggetti beneficiari degli interventi, determina l'entità dei contributi da assegnare, stabilisce le modalità di controllo e di vigilanza.

     2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Destinatari e disciplina di ammissione.

     1. Destinatari del servizio sono i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, senza esclusioni dovute a minorazioni fisiche, psico-motorie o sensoriali.

     2. L'ammissione all'asilo-nido è disciplinata in base a criteri deliberati dal Comune con indicazioni di priorità per i bambini portatori di handicap e per quelli in condizioni di rischio o di particolare disagio.

     3. E' consentita la permanenza al nido degli iscritti che compiano il terzo anno di età durante l'anno di attività in corso.

 

     Art. 9. Calendario di attività.

     1. Il calendario degli asili-nido è approvato dal Comune, sentito il Comitato di gestione, con riferimento alle esigenze formative dei bambini ed alle caratteristiche socio-economiche del territorio, tenendo conto che:

     a) l'orario giornaliero non deve essere, di norma, inferiore alle sette e superiore alle undici ore;

     b) il periodo minimo di funzionamento in un anno deve essere di almeno 46 settimane.

 

     Art. 10. Comitato di gestione.

     1. Presso ogni asilo-nido è costituito un Comitato di gestione che dura in carica due anni, nominato dal Comune.

     2. Il Comitato è organo consultivo per gli aspetti gestionali e amministrativi dell'attività dell'asilo-nido.

     3. In particolare compete al Comitato di gestione:

     a) promuovere la partecipazione dei genitori o di chi esercita la patria potestà alla gestione del nido;

     b) collaborare alla predisposizione dei programmi educativi e alla verifica della loro attuazione d'intesa con i genitori;

     c) mantenere i collegamenti con le realtà istituzionali presenti nel territorio;

     d) proporre al Comune interventi concernenti il servizio;

     e) promuovere l'informazione nel territorio sulle problematiche dell'infanzia;

     f) esprimere parere sul calendario di attività;

     g) proporre al Comune la elevazione del numero degli iscritti ai sensi del terzo comma dell'art. 6.

     4. Il Comitato di gestione è composto da:

     a) un rappresentante del Comune o della circoscrizione, ove istituita;

     b) due rappresentanti designati dall'assemblea del personale;

     c) tre rappresentanti designati dai genitori di cui uno con le funzioni di presidente.

     5. Il Comune assegna al Comitato di gestione i fondi necessari per far fronte alle proprie spese di funzionamento.

 

     Art. 11. Attività di volontariato.

     1. La Regione favorisce l'inserimento delle attività di volontariato nell'ambito del servizio per gli asili-nido, ai sensi della l.r. 23 gennaio 1987, n. 9.

     2. La Giunta regionale promuove la stipula di convenzioni con le Associazioni di volontariato e la partecipazione dei singoli volontari all'attività dei nidi, tenendo conto delle esigenze del servizio e degli utenti.

 

     Art. 12. Servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione.

     1. La Giunta regionale, all'interno dell'Ufficio per l'istruzione ed il diritto allo studio, istituisce un servizio di documentazione, aggiornamento e sperimentazione con il compito di:

     a) raccogliere e divulgare la documentazione sulle esperienze compiute nei singoli nidi;

     b) promuovere il dibattito sulle problematiche dell'infanzia;

     c) stimolare le iniziative di sperimentazione, esprimere parere sulle proposte e verificarne le risultanze;

     d) programmare i corsi di aggiornamento e riqualificazione del personale educativo;

     e) organizzare i corsi regionali di cui al successivo art. 17 della presente legge e coordinare quelli istituiti dagli Enti locali;

     f) curare iniziative editoriali e di informazione;

     g) proporre gli indirizzi pedagogici da attuare negli asili-nido.

     2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al precedente comma la Giunta regionale istituisce un Comitato tecnico-scientifico composto da:

     a) tre rappresentanti degli Enti locali designati dall'A.N.C.I. regionale;

     b) i Provveditori agli studi o loro delegati;

     c) un rappresentante dell'Istituto regionale di ricerca sperimentazione e aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.);

     d) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia.

 

TITOLO IV

Sperimentazione

 

     Art. 13. Tipologie sperimentali.

     1. In presenza di particolari esigenze locali, i Comuni possono essere autorizzati dalla Giunta regionale alla apertura di sezioni di asilo-nido con ricettività inferiore ai minimi stabiliti dalla presente legge, aggregate a scuole materne comunali.

     2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma i servizi ed il personale delle due strutture sono utilizzati nell'ambito di un progetto pedagogico definito d'intesa fra gli enti gestori.

     3. I rapporti tra le due istituzioni, qualora la scuola materna non sia gestita dal Comune, sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 14. Tipologie collaterali.

     1. Nell'ambito della struttura dell'asilo-nido può essere attivato un servizio collaterale per consentire la permanenza saltuaria dei bambini.

     2. Gli spazi educativi devono essere individuati e organizzati in modo da favorire il collegamento con l'attività istituzionale dell'asilo-nido.

 

TITOLO V

Personale

 

     Art. 15. Organico.

     1. Il personale educativo operante nel nido deve essere in rapporto di una unità ogni otto bambini iscritti, tenendo conto dell'orario di funzionamento giornaliero e dell'articolazione dei turni di lavoro.

     2. Il personale di cui al precedente comma deve essere integrato per particolari esigenze poste dalla presenza:

     a) di bambini portatori di handicap;

     b) di lattanti in numero superiore al 30 per cento del totale degli iscritti.

     3. Il personale ausiliario operante nel nido deve essere in rapporto di una unità ogni dodici iscritti.

     4. I rapporti numerici del personale di cui ai precedenti commi devono essere mantenuti anche mediante sostituzione del personale assente.

     5. I Comuni istituiscono e regolamentano apposite graduatorie per le finalità di cui al precedente comma.

 

     Art. 16. Titoli di studio.

     1. Il personale educativo che opera negli asili-nido deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) diploma di scuola media superiore;

     b) frequenza con esito positivo di apposito corso di formazione professionale, di durata non inferiore a 900 ore, promosso o organizzato dalla Regione a norma della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.

     2. Il personale ausiliario operante negli asili-nido deve avere conseguito il diploma della scuola dell'obbligo.

     3. I titoli di cui ai precedenti commi costituiscono requisiti obbligatori al fine dell'ammissione ai concorsi per il personale degli asili-nido.

     4. Fino a che non siano attivati i corsi di cui alla lettera b) del primo comma, si prescinde dal relativo requisito.

 

     Art. 17. Aggiornamento professionale.

     1. La Regione promuove l'aggiornamento per il personale operante negli asili-nido nell'ambito delle attività della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.

     2. Tali attività si articolano in corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale organizzati dalla Regione e dagli Enti locali, al fine di armonizzare ed elevare i differenti gradi di formazione.

 

     Art. 18. Intese sindacali.

     1. La Giunta regionale promuove con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale intese volte a realizzare gli obiettivi della presente legge, nel rispetto del contratto nazionale dei dipendenti degli Enti locali.

 

TITOLO VI

Finanziamento

 

     Art. 19. Contributi regionali.

     1. La Giunta regionale concede annualmente contributi ai Comuni ai sensi del precedente art. 7 per:

     a) la gestione e il funzionamento degli asili-nido, l'acquisto delle attrezzature e degli arredi;

     b) l'acquisizione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli asili nido;

     c) le iniziative sperimentali, idonee a qualificare la funzione educativa del nido.

     2. Sugli edifici costruiti o adattati ad asilo con i contributi della presente legge è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione al servizio della struttura.

 

     Art. 20. Modalità di accesso ai contributi.

     1. Le domande volte ad ottenere i contributi di cui al primo comma del precedente articolo sono inoltrate alla Giunta regionale, Ufficio per l'istruzione ed il diritto allo studio, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

     2. Le domande per i contributi di cui al precedente comma, lettera a) del precedente articolo, devono essere corredate da una dichiarazione attestante:

     a) l'avvenuta assunzione della gestione del servizio;

     b) la localizzazione;

     c) la ricettività strutturale;

     d) l'organigramma del personale;

     e) l'orario di funzionamento;

     f) il periodo di chiusura;

     g) il numero dei bambini iscritti nel mese di presentazione della domanda;

     h) il consuntivo di gestione dell'anno precedente unitamente ad una relazione illustrativa sull'attività svolta;

     i) i preventivi di spesa relativamente all'acquisto di attrezzature e di arredi.

     3. Per gli interventi di cui al primo comma, lettera b) del precedente articolo, sino all'attuazione del disposto di cui all'art. 2 della l.r. 20 maggio 1986, n. 19 le richieste di contributo devono essere corredate da:

     a) relazione tecnica dei lavori da eseguire;

     b) quadro economico delle previsioni di spesa.

     4. Le domande di contributo per le attività di sperimentazione devono essere corredate da appositi progetti approvati dall'Ente gestore, che prevedono l'esclusivo utilizzo di personale addetto al nido.

 

     Art. 21. Erogazione dei contributi.

     1. L'erogazione dei contributi per la gestione e la sperimentazione è disposta dalla Giunta regionale previo accertamento del funzionamento degli asili-nido e dell'attuazione dei progetti sperimentali.

     2. Per l'attuazione degli interventi previsti al primo comma, lettera b) dell'art. 19 e per la erogazione dei contributi si applicano le norme di cui alla legge regionale 20 maggio 1986, n. 19.

 

     Art. 22. Norma finanziaria. (Omissis).

 

TITOLO VII

Norme generali

 

     Art. 23. Vigilanza e controllo.

     1. La vigilanza ed il controllo degli asili-nido competono alla Giunta regionale nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio regionale con il piano di cui al precedente art. 7.

     2. La vigilanza igienica e sanitaria sugli asili-nido è esercitata dalla U.L.S.S. territorialmente competente.

 

     Art. 24. Estensione della disciplina ad altri soggetti.

     1. Le norme di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 23 si applicano, in quanto compatibili, a tutti gli enti ed istituzioni che svolgono le attività previste dalla presente legge.

 

     Art. 25. Abrogazione.

     1. E' abrogata la legge regionale 11 marzo 1974, n. 21 e successive modificazioni.

 


[1] Legge abrogata dall’art. 25 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 30.