Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.4 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 25/02/1976 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. Contributi per la gestione. I Comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, [...] |
Art. 2. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973 e [...] |
Art. 3. Finalità dei contributi per la costruzione. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali [...] |
Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al [...] |
Art. 5. Finanziamento. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell'anno 1975 e lire 500.000.000 nell'anno 1976. |
§ 5.4.22 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 9. [1]
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.
(B.U. n. 9 del 3 marzo 1976).
Art. 1. Contributi per la gestione. I Comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali a norma della
Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della
Art. 2. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della
I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della
Art. 3. Finalità dei contributi per la costruzione. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.
Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al precedente art. 2, ai Comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla citata
Art. 5. Finanziamento. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell'anno 1975 e lire 500.000.000 nell'anno 1976.
La spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al cap. 4475 denominato «Contributi per la costruzione e gestione di asili-nido comunali», mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».
Alla spesa di lire 500.000.000 relativa all'anno 1976 si farà fronte con fondi di cui all'art. 16 del
I fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi fini, negli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2 della