§ 5.4.22 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 9.
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:25/02/1976
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Contributi per la gestione. I Comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, [...]
Art. 2.  Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973 e [...]
Art. 3.  Finalità dei contributi per la costruzione. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali [...]
Art. 4.  Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al [...]
Art. 5.  Finanziamento. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell'anno 1975 e lire 500.000.000 nell'anno 1976.


§ 5.4.22 - L.R. 25 febbraio 1976, n. 9. [1]

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.

(B.U. n. 9 del 3 marzo 1976).

 

Art. 1. Contributi per la gestione. I Comuni che per l'anno 1975 sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo-nido beneficiando di detto contributo.

     Il contributo di cui al comma precedente sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

 

     Art. 2. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973 e 1974 ed ai quali sia stato assegnato o liquidato il contributo di cui alla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 5, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 18.000.000 per ogni opera finanziata.

     I Comuni ammessi al beneficio del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nell'anno 1975 e successivi, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 30.000.000 per ogni opera finanziata.

 

     Art. 3. Finalità dei contributi per la costruzione. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'installazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.

 

     Art. 4. Modalità di erogazione dei contributi per la costruzione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvederà a liquidare i contributi di cui al precedente art. 2, ai Comuni che alla stessa data abbiano costruito o stiano costruendo o abbiano appaltato le opere per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla citata legge n. 1044/1971; agli altri Comuni ammessi al godimento del contributo una tantum per la costruzione di asili-nido comunali di cui alla legge numero 1044/1971, la Giunta regionale provvederà alla liquidazione del contributo previsto dalla presente legge entro trenta giorni dalla ricezione del verbale di appalto dell'opera.

 

     Art. 5. Finanziamento. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la complessiva spesa di lire 842.000.000 di cui lire 342.000.000 nell'anno 1975 e lire 500.000.000 nell'anno 1976.

     La spesa gravante sul bilancio 1975 viene imputata al cap. 4475 denominato «Contributi per la costruzione e gestione di asili-nido comunali», mediante prelevamento di pari importo dal cap. 3130 dello stesso bilancio «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso».

     Alla spesa di lire 500.000.000 relativa all'anno 1976 si farà fronte con fondi di cui all'art. 16 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modifica, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492.

     I fondi non utilizzati in un esercizio, possono essere utilizzati, per gli stessi fini, negli esercizi successivi.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.