§ 5.4.19 - L.R. 21 gennaio 1975, n. 5.
Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 assistenza ed edilizia scolastica
Data:21/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, [...]
Art. 2.  Finalità. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.
Art. 3.  Contributo per la gestione. I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili- nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, [...]
Art. 4.  Modalità di erogazione. Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.
Art. 5.  Finanziamento. (Omissis).


§ 5.4.19 - L.R. 21 gennaio 1975, n. 5. [1]

Integrazione dei contributi concessi con la legge 6 dicembre 1971, n. 1044. Asili-nido.

(B.U. n. 5 del 29 gennaio 1975).

 

Art. 1. Contributi per la costruzione. I Comuni ammessi al beneficio del contributo «una tantum» per la costruzione di asili-nido comunali a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, negli anni 1972, 1973, 1974, usufruiranno di un ulteriore contributo a carico della Regione di lire 12.000.000 per ciascuno degli asili-nido di cui sopra.

 

     Art. 2. Finalità. Il contributo di cui al precedente articolo sarà utilizzato per il completamento delle strutture, per l'acquisto e l'istallazione degli impianti speciali nonché delle attrezzature.

 

     Art. 3. Contributo per la gestione. I Comuni che, per l'anno 1974, sono stati ammessi al beneficio del contributo per la gestione di asili- nido comunali, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, usufruiranno, per lo stesso fine, di un contributo aggiuntivo a carico della Regione di lire 5.600.000 per ciascun asilo nido beneficiario di detto contributo.

 

     Art. 4. Modalità di erogazione. Il contributo di cui all'art. 1 sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 6 della legge regionale 11 marzo 1974, n. 21.

     Il contributo di cui all'articolo precedente, sarà liquidato con le modalità e nei tempi previsti dall'art. 8 della legge regionale n. 21 succitata.

 

     Art. 5. Finanziamento. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.