§ 5.3.12 - L.R. 10 aprile 1990, n. 18.
Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 emigrazione ed immigrazione
Data:10/04/1990
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Consulta regionale dell'immigrazione.
Art. 4.  Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione.
Art. 5.  Organi della Consulta.
Art. 6.  Funzionamento della Consulta.
Art. 7.  Programma triennale degli interventi.
Art. 8.  Programma annuale degli interventi.
Art. 9.  Servizi socio-assistenziali.
Art. 10.  Servizi sanitari.
Art. 11.  Diritto all'abitazione.
Art. 12.  Interventi per il diritto allo studio.
Art. 13.  Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.
Art. 14.  Integrazione, identità culturale e interculturalità.
Art. 15.  Corsi di lingua e cultura italiana finalizzati al rientro.
Art. 16.  Difensore civico, assistenza legale.
Art. 17.  Centri di prima accoglienza.
Art. 18.  Ricerca, documentazione e informazione sull'immigrazione.
Art. 19.  Promozione dell'associazionismo.
Art. 20.  Norma finanziaria.


§ 5.3.12 - L.R. 10 aprile 1990, n. 18.

Interventi a favore degli immigrati extracomunitari.

(B.U. n. 16 del 18 aprile 1990).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito delle proprie attribuzioni ed in armonia con la legislazione statale vigente in materia nonché con la risoluzione delle Nazioni Unite n. 40/144 del 1985 e con la normativa CEE, riconosce e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi.

     2. La Regione dell'Umbria promuove interventi volti ad assicurare ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari:

     a) l'effettivo e paritario godimento dei diritti, con particolare riferimento al lavoro, alle prestazioni sociali e sanitarie, all'abitazione e alla scuola;

     b) l'inserimento nel tessuto sociale, culturale ed economico della regione;

     c) la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale d'origine.

     3. Le leggi regionali di settore concorrono all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Sono destinatari degli interventi disciplinati dalla presente legge i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari che risiedano o dimorino nel territorio della regione Umbria secondo la normativa vigente, sia in caso di immigrazione definitiva che in caso di permanenza limitata e finalizzata al rientro.

     2. I cittadini della Comunità economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge ove non usufruiscano di più favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e regionale.

     3. La presente legge non si applica ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari per i quali sono previste norme particolari più favorevoli anche in attuazione di accordi internazionali.

 

     Art. 3. Consulta regionale dell'immigrazione.

     1. E' istituita presso la Giunta regionale la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.

     2. La Consulta è composta da:

     a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

     b) dodici rappresentanti designati dalle associazioni di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari operanti in Umbria individuate dalla Giunta regionale sulla base della rappresentatività con riferimento al numero complessivo degli aderenti ed in modo da garantire, ove possibile, un'adeguata presenza nella Consulta di tutte le grandi aree geografico- culturali extracomunitarie;

     c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) quattro rappresentanti designati dai patronati maggiormente rappresentativi a livello regionale che si occupano dell'assistenza ai lavoratori extracomunitari;

     e) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti e degli agricoltori;

     f) [1];

     g) due rappresentanti designati dalle consulte locali istituite ai sensi del sesto comma dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, di cui uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Perugia e uno in rappresentanza dei comuni della provincia di Terni;

     h) un rappresentante designato dalla Unione province italiane, sezione regionale;

     i) sette rappresentanti designati rispettivamente dalla Caritas regionale umbra, da Amnesty International - sezione regionale umbra, dalla Lega per i diritti e la liberazione dei popoli - sezione regionale umbra, dal Centro internazionale di accoglienza di Perugia, dal Centro di informazione documentazione iniziativa per lo sviluppo di Perugia, dall'Organizzazione solidarietà internazionale di Perugia e dal Centro internazionale per la pace fra i popoli di Assisi;

     l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni del tempo libero e della cultura maggiormente rappresentative a livello regionale;

     m) un rappresentante designato dall'Università italiana per stranieri;

     n) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia;

     o) un rappresentante designato dall'Ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

     p) un rappresentante designato dal Centro sociale dell'Università italiana per stranieri;

     q) due rappresentanti designati rispettivamente dai Provveditori agli studi di Perugia e Terni;

     r) due rappresentanti designati dall'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

     s) un rappresentante designato dall'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali;

     t) un rappresentante del Centro per la realizzazione della parità e pari opportunità fra uomo e donna.

     3. La Consulta regionale dell'immigrazione elegge nel suo seno un vicepresidente.

     4. Alle sedute della Consulta regionale dell'immigrazione partecipano i funzionari regionali degli uffici interessati.

     5. La Consulta regionale umbra per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie è costituita, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro 90 giorni dall'insediamento della Giunta regionale e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.

     6. La Giunta regionale individua, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi di cui alle lettere b), c), d), e), i) del comma 2.

     7. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

     8. Per ogni membro effettivo della Consulta è nominato, con le stesse modalità dei membri effettivi, un supplente.

     9. Le proposte di designazione dei membri devono pervenire entro 40 giorni dalla richiesta da parte della Regione. Trascorso detto termine, il Presidente nomina la Consulta purché le designazioni pervenute permettano l'insediamento di almeno la maggioranza dei componenti l'organo medesimo.

     10. Possono essere invitati alle riunioni della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi particolarmente interessati agli argomenti all'ordine del giorno.

     11. Le funzioni di segretario della Consulta e del Comitato esecutivo, di cui all'articolo 5, sono svolte da un dipendente dell'ufficio coordinamento relazioni esterne e rapporti comunitari della Giunta regionale, dalla stessa designato.

 

     Art. 4. Compiti della Consulta regionale dell'immigrazione.

     1. La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie è organismo tecnico consultivo della Regione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di immigrazione.

     La Consulta in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) formula proposte agli organismi competenti, esprime pareri ed assume iniziative su tutte le materie relative ai fenomeni

dell'immigrazione e del multiculturalismo;

     b) esprime alla Giunta regionale il parere sul programma annuale degli interventi di cui all'articolo 8.

     2. La Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie elegge nel proprio seno il Comitato esecutivo di cui all'articolo 5 e propone alla Giunta regionale per la sua approvazione un regolamento per il proprio funzionamento e per quello del Comitato esecutivo per quanto non previsto dalla presente legge.

 

     Art. 5. Organi della Consulta.

     1. Organi della Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie sono il presidente e il comitato esecutivo.

     2. Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede la Consulta stessa e il comitato esecutivo.

     3. Le funzioni vicarie del presidente sono svolte dal vicepresidente.

     4. Il comitato esecutivo è composto di 9 membri eletti dalla Consulta nel suo seno, di cui almeno tre in rappresentanza delle associazioni di cittadini provenienti da paesi extracomunitari, con voto limitato a sei, nonchè dal presidente e dal vicepresidente.

     5. Il comitato esecutivo formula proposte alla Consulta e provvede all'attuazione delle determinazioni di questa. In casi di particolare necessità ed urgenza può avanzare proposte, esprimere pareri e assumere iniziative per conto della Consulta su tutte le materie relative ai fenomeni dell'immigrazione e del multiculturalismo, salvo ratifica nella prima riunione utile della stessa.

 

     Art. 6. Funzionamento della Consulta.

     1. La Consulta e il comitato esecutivo sono convocati dal presidente quando egli ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti.

     2. Il presidente presiede le riunioni della Consulta e del comitato esecutivo stabilendo l'ordine del giorno.

     3. Le determinazioni della Consulta sono adottate, in prima convocazione, a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione le determinazioni sono valide se prese ove sia presente almeno un quarto dei componenti.

     4. La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro; il presidente, sentita la Consulta, ne designa i coordinatori.

     5. I membri della Consulta e del comitato esecutivo che risultino assenti senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dalla Giunta regionale.

     6. Alla sostituzione dei membri della Consulta in caso di decadenza, impossibilità sopravvenuta permanente o dimissioni si provvede con le stesse modalità seguite per la loro elezione.

     7. La Consulta di cui alla presente legge ed il Consiglio regionale dell'emigrazione di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 26, possono essere convocati congiuntamente dal Presidente della Giunta regionale.

     8. La partecipazione alla Consulta ed al comitato esecutivo è gratuita. Ai membri della Consulta e del comitato esecutivo spetta il rimborso delle spese di viaggio nel rispetto della normativa vigente.

     9. Ai membri della Consulta e del comitato esecutivo per la partecipazione in Italia e all'estero, autorizzata dalla Giunta regionale, a convegni, incontri e manifestazioni in tema di immigrazione competono, nel rispetto della normativa vigente, il rimborso delle spese di viaggio e il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.

 

     Art. 7. Programma triennale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, predispone il programma triennale degli interventi in materia di immigrazione e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

     2. Nel programma triennale sono indicati:

     a) gli indirizzi, le linee programmatiche e gli obiettivi generali da perseguire, anche in relazione alle esigenze di riequilibrio socio- economico della regione individuate nel piano regionale di sviluppo;

     b) le priorità settoriali di intervento e di promozione;

     c) i criteri per la formulazione dei programmi annuali di cui all'articolo 8.

     3. Il programma triennale è attuato mediante i programmi annuali di cui all'articolo 8.

     4. Il programma triennale è approvato dal Consiglio regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.

 

     Art. 8. Programma annuale degli interventi.

     1. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie, approva il programma degli interventi da realizzarsi nell'anno successivo [2].

     2. Il programma annuale stabilisce:

     a) i progetti da realizzare, con specificazione delle iniziative da attuare tramite convenzione;

     b) l'onere finanziario di ogni intervento con le previsioni ed i capitoli di spesa per quanto a carico del bilancio regionale;

     c) la quota da destinare ad interventi integrativi, straordinari, sperimentali ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali ed internazionali.

     3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

     a) interventi diretti della Regione;

     b) progetti assunti in collaborazione con altri soggetti;

     c) interventi attuati tramite apposita convenzione tra Regione e soggetti pubblici o privati;

     d) interventi proposti e realizzati da enti locali, o da organismi ed associazioni pubblici o privati ammessi al finanziamento regionale.

     4. Le domande volte ad ottenere il sostegno ad iniziative e progetti nell'ambito del programma annuale vanno presentate dai soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 3 al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre dell'anno precedente.

     5. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo ai sensi del secondo comma, dell'articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     6. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio una relazione illustrativa delle attività svolte in attuazione del programma di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Servizi socio-assistenziali.

     1. I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari sono ammessi alle prestazioni socio-assistenziali e ai servizi sociali erogati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1982, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni ed accedono inoltre al servizio di asilo nido di cui alla legge regionale 2 giugno 1987, n. 30.

     2. La Regione a tal fine, nel ripartire la quota dei fondi riservata agli interventi finalizzati e di riequilibrio territoriale delle attività socio-assistenziali e da assegnare agli Enti locali competenti, tiene conto, dei particolari servizi da essi resi agli immigrati extracomunitari e delle eventuali prestazioni economiche in favore degli stessi, correlate anche a carenze del servizio sanitario nazionale, con riferimento al diritto alle prestazioni.

 

     Art. 10. Servizi sanitari. [3]

     1. La Regione, nell'ambito ed in attuazione della normativa statale e regionale in materia, assicura ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari l'accesso ai servizi sanitari.

     2. Al fine di consentire per una fascia di popolazione il pieno diritto alla tutela ed al controllo sanitario, le Unità locali per i servizi sanitari e socio assistenziali inseriscono tra i destinatari delle campagne di prevenzione collettiva i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari dimoranti nel territorio regionale.

     3. Allo stesso scopo di cui al secondo comma le ULSS garantiscono anche ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, residenti o dimoranti in Umbria, i seguenti servizi:

     a) screening e monitoraggio clinico-sierologico delle patologie infettive e trattamento delle stesse;

     b) indagini epidemiologiche su specifiche patologie infettive;

     c) educazione sanitaria a fini preventivi.

     4. Le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal terzo comma sono indicate dalla Regione nell'ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento con particolare riguardo alle esigenze delle ULSS maggiormente interessate dai flussi migratori, anche per il coinvolgimento delle competenti strutture dell'Università degli studi di Perugia.

     5. La Regione favorisce iniziative rivolte ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari tendenti a colmare carenze dei servizi sanitari. In particolare, in considerazione dei problemi e dei rischi di sofferenza psicologica legati alle trasformazioni della nostra società in senso multiculturale, nell'ambito dell'attività dell'Osservatorio epidemiologico regionale umbro, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto italiano di igiene mentale transculturale, allo scopo di promuovere:

     a) ricerche cliniche epidemiologiche sulla morbilità psichiatrica in ambito multiculturale;

     b) la formazione professionale di operatori;

     c) la promozione di specifici programmi di intervento;

     d) l'informazione e l'aggiornamento sui problemi di una società multiculturale.

 

     Art. 11. Diritto all'abitazione.

     1. I lavoratori extracomunitari regolarizzati ai sensi della normativa nazionale vigente, sono ammessi a partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 30 e del terzo comma dell'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 39.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì ammessi a beneficiare delle provvidenze della normativa statale e regionale in materia di edilizia agevolata-convenzionata per l'acquisto ed il recupero della prima casa.

     3. Gli enti locali di residenza provvedono a facilitare la disponibilità di idonei alloggi. A tal fine la Regione può intervenire con incentivi ed agevolazioni finanziarie al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, secondo i criteri e le modalità di attuazione previsti nella legge 5 agosto 1978, n. 457.

     4. La Regione promuove e sostiene ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità di idonei alloggi per far fronte a situazioni di emergenza abitativa di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

 

     Art. 12. Interventi per il diritto allo studio.

     1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico sociale e culturale che si frappongono ad una piena attuazione del diritto allo studio, fra i destinatari degli interventi di cui alla legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, sono ricompresi i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge medesima.

     2. I Comuni promuovono e sostengono in particolare iniziative volte a facilitare i processi di integrazione ed apprendimento scolastico dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

     3. La Regione promuove e sostiene nella fascia dell'istruzione secondaria superiore iniziative volte alla concessione di borse di studio riservate a cittadini provenienti da Paesi extracomunitari meritevoli ed in difficili condizioni economiche.

     4. Qualora le borse di studio siano finalizzate al reinserimento nei Paesi d'origine, i relativi progetti vengono proposti dalla Direzione per la cooperazione allo sviluppo, al fine del finanziamento ai sensi dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

     5. Per i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari frequentanti corsi universitari o istituti di istruzione superiore in Umbria, bisognosi e meritevoli, tenuto conto delle maggiori difficoltà che essi incontrano rispetto agli studenti italiani, sono disposte specifiche provvidenze nell'ambito delle somme assegnate annualmente all'ERSU da affidare all'ERSU stesso ai fini della loro gestione.

 

     Art. 13. Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale.

     1. I soggetti di cui all'articolo 2 hanno diritto a partecipare alle attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento professionale programmate nel territorio regionale ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La Regione promuove e programma, nell'ambito del piano pluriennale e dei programmi annuali di formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'ingresso e l'inserimento dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nelle attività ordinarie e nel mercato del lavoro, nonché corsi di aggiornamento rivolti principalmente agli operatori degli enti locali addetti ai problemi dell'immigrazione.

     3. La Giunta regionale, con riferimento alla rete dei soggetti idonei a svolgere attività formative, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, in attuazione della legge 30 dicembre 1986, n. 943 e con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, specifici programmi e corsi miranti allo sviluppo dei paesi emergenti, diretti alla formazione professionale e alla promozione sociale di cittadini provenienti da tali Paesi, con l'obiettivo di favorire il loro reinserimento nella terra d'origine.

 

     Art. 14. Integrazione, identità culturale e interculturalità.

     1. La Regione riconosce ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari il diritto alla integrazione sociale, nel rispetto della propria identità culturale e tende a valorizzare il patrimonio d'origine favorendo le interrelazioni culturali all'interno della società regionale.

     2. A tal fine promuove e sostiene:

     a) corsi di lingua e cultura italiana, di norma attraverso apposite convenzioni con soggetti idonei e con particolare riferimento all'Università italiana per stranieri;

     b) iniziative atte a favorire il mantenimento dei legami linguistici e culturali con i Paesi d'origine, anche in collaborazione con le sedi di rappresentanza degli stessi;

     c) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine;

     d) iniziative idonee al mantenimento della cultura d'origine con particolare riferimento a religione, abitudini alimentari, vita sociale e tradizioni;

     e) incontri diretti di educazione interculturale fra cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e scuole, indirizzati principalmente agli alunni della fascia dell'obbligo, nel rispetto delle competenze dell'autorità scolastica;

     f) iniziative sociali e ricreative volte a favorire un clima di reciproca comprensione fra la società umbra ed i soggetti di cui al primo comma;

     g) iniziative volte a promuovere la conoscenza delle diverse culture;

     h) iniziative culturali volte in particolare a far conoscere e valorizzare le capacità espressive dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari.

     3. La Regione al fine di realizzare gli interventi di cui al comma 2 stimola e sostiene in particolare l'azione degli enti locali, delle Università, delle scuole, delle associazioni culturali e del tempo libero che operano nel campo dell'immigrazione.

 

     Art. 15. Corsi di lingua e cultura italiana finalizzati al rientro.

     1. La Giunta regionale, individuati i soggetti idonei, con particolare riferimento all'Università italiana per stranieri di Perugia, propone annualmente alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la realizzazione di corsi specifici di lingua e cultura italiana mirati alla formazione di esperti e riservati ai cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, con l'obiettivo di favorire, a seguito del rientro, il collegamento con l'Italia.

 

     Art. 16. Difensore civico, assistenza legale.

     1. I cittadini provenienti da Paesi extracomunitari residenti o dimoranti in Umbria hanno diritto di avvalersi dell'attività di assistenza e di consulenza del Difensore civico istituito con legge regionale 22 agosto 1979, n. 48.

     2. La Regione promuove e sostiene l'assistenza legale gratuita o semi- gratuita ai soggetti di cui al primo comma, residenti o dimoranti in Umbria, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con le seguenti modalità:

     a) con apposite convenzioni;

     b) direttamente;

     c) mediante contributi a strutture ed associazioni deputate a tale finalità.

 

     Art. 17. Centri di prima accoglienza.

     1. La Regione sostiene i Centri di prima accoglienza esistenti e favorisce l'istituzione, in particolare da parte dei Comuni, di nuovi Centri promuovendone il coordinamento. Favorisce, d'intesa con gli organismi interessati, la collaborazione tra i Centri esistenti allo scopo di migliorare la qualità dei servizi e di una più razionale utilizzazione delle risorse disponibili.

     2. I Centri di prima accoglienza hanno lo scopo di assicurare, senza fini di lucro, le seguenti prestazioni:

     a) fornire informazioni ed assistenza agli immigrati extracomunitari, al fine di agevolare la fruizione dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla normativa vigente;

     b) assistere gli immigrati che si trovino in condizioni di particolare disagio, assicurando il soddisfacimento delle loro necessità fondamentali;

     c) fornire ogni genere di informazioni ed assistenza utili agli immigrati, promuovere iniziative volte a favorire il loro inserimento nella comunità regionale;

     d) ospitare le attività delle associazioni degli immigrati.

     3. I Centri di prima accoglienza possono essere ammessi al finanziamento regionale per lo svolgimento delle proprie attività. A tal fine enti locali e organismi pubblici o privati presentano domanda di contributo al Presidente della Giunta regionale, corredata da idonea documentazione attestante l'attività svolta ed i servizi erogati, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno.

     4. I beneficiari delle sovvenzioni di cui al terzo comma sono tenuti a presentare entro il 30 marzo di ogni anno, analitica relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

 

     Art. 18. Ricerca, documentazione e informazione sull'immigrazione.

     1. La Regione avvalendosi in particolare dell'Istituto regionale di ricerche economiche e sociali, promuove e sostiene attività di ricerca, studio e progettazione sui diversi aspetti dell'immigrazione, ivi compresi seminari e convegni, ed incoraggia la raccolta, produzione, conservazione e circolazione della relativa documentazione.

     2. La Regione promuove inoltre la diffusione di notizie utili agli immigrati e, più in generale, di una corretta informazione sul fenomeno immigratorio.

     3. La Regione stimola e favorisce la partecipazione diretta dei cittadini extracomunitari a tali progetti.

 

     Art. 19. Promozione dell'associazionismo.

     1. La Regione riconosce la rilevanza e sostiene le funzioni socio- culturali svolte senza fine di lucro dalle associazioni che operano a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari in Umbria nonché dalle associazioni costituite dagli stessi.

     2. Possono usufruire di sovvenzioni le associazioni con sede, centrale o periferica, nella regione, che hanno svolto continuativamente, per almeno un anno, attività a favore degli immigrati nel territorio regionale e che siano regolarmente costituite con atto costitutivo o statuto ispirati a principi di democraticità.

     3. Per ottenere sovvenzioni le associazioni presentano apposita domanda con il programma delle iniziative e il preventivo di spesa.

     4. Le domande di cui al terzo comma sono inviate al Presidente della Giunta regionale entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno e corredate da:

     a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'associazione;

     b) idonea documentazione attestante lo svolgimento continuativo, da almeno un anno di attività a favore degli immigrati;

     c) dichiarazione attestante il numero degli iscritti.

     5. I beneficiari delle sovvenzioni sono tenuti a presentare, entro il 30 marzo di ogni anno, dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ed il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 100 milioni in termini di competenza e di cassa, con iscrizione ai seguenti capitoli di nuova istituzione nella parte seconda del bilancio preventivo regionale:

     - lire 40.000.000 al cap. 2715 denominato «Interventi diretti della Regione a favore dei cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale»;

     - lire 60.000.000 al cap. 2855, denominato «Provvidenze della Regione da erogare, per il tramite di enti locali, di organismi ed associazioni pubblici o privati a favore di cittadini provenienti da Paesi extracomunitari, degli apolidi, dei rifugiati e dei profughi che risiedano o dimorino nel territorio regionale».

     2. All'onere di cui al comma precedente si fa fronte con la disponibilità espressamente allocata nel fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1990. La Giunta regionale è autorizzata a disporre le conseguenti variazioni di bilancio a norma dell'art. 28, secondo comma della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

     3. All'onere per il funzionamento degli organismi previsti agli articoli 3 e 5 della presente legge, si farà fronte con lo stanziamento annuale del cap. 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

     4. Per gli anni dal 1991 in poi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita con la legge di bilancio.

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 5 dicembre 1997, n. 40.

[2] Comma così modificato con L.R. 17 aprile 1991, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.