§ 5.1.153 - L.R. 20 luglio 2011, n. 6.
Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/07/2011
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Esclusività del rapporto di lavoro)
Art. 3.  (Indennità)
Art. 4.  (Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario)
Art. 5.  (Commissione tecnica)
Art. 6.  (Compiti della commissione tecnica)
Art. 7.  (Modificazione all’art. 8)
Art. 8.  (Modificazioni dell’articolo 11)
Art. 9.  (Sostituzione dell’art. 12)
Art. 10.  (Integrazione alla l.r. 3/1998)
Art. 11.  (Sostituzione dell’art. 32)
Art. 12.  (Norme transitorie e finali)
Art. 13.  (Abrogazioni)


§ 5.1.153 - L.R. 20 luglio 2011, n. 6. [1]

Disciplina per l’attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15.

(B.U. 27 luglio 2011, n. 32)

 

TITOLO I

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA NELLE AZIENDE SANITARIE REGIONALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto) [2]

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

     Art. 2. (Esclusività del rapporto di lavoro)

1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo ai sensi

dell’articolo 15-quinquies, comma 5 del d.lgs. 502/1992.

2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa del servizio sanitario regionale, nonché la responsabilità e la gestione dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

3. Il dirigente titolare di uno degli incarichi di cui ai commi 1 e 2, che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo ai sensi dell’articolo 15-quater, comma 4 del d.lgs. 502/1992, decade automaticamente dall’incarico.

 

     Art. 3. (Indennità)

1. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e della dirigenza sanitaria è erogata unicamente al personale con rapporto di lavoro esclusivo.

 

CAPO II

INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA

 

     Art. 4. (Incarico di direzione di struttura complessa a dirigenti del ruolo sanitario) [3]

1. L’incarico di direzione di struttura complessa è attribuito dal direttore generale dell’Azienda sanitaria competente, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell’articolo 15-ter del d.lgs. 502/1992, alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale e alla dirigenza sanitaria in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l’accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale), nel limite del numero stabilito nell’atto aziendale e sulla base della preventiva autorizzazione della Giunta regionale di cui al comma 6.

2. Il direttore generale, sentito il collegio di direzione, prima della nomina della commissione di cui all’articolo 5, tenuto conto degli indirizzi della programmazione regionale e aziendale, nonché dei programmi da realizzare, definisce le specificità della struttura complessa oggetto di conferimento dell’incarico, sotto il profilo del governo clinico, tecnico-scientifico e manageriale e le comunica alla commissione al fine della individuazione dei candidati idonei.

3. Il direttore generale, sulla base di una rosa di tre candidati risultati idonei ai sensi dell’articolo 6, commi 5 e 6, provvede, con atto motivato, all’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa.

4. Il rapporto di lavoro del direttore di struttura complessa con l’azienda sanitaria è regolato da contratto di diritto privato che stabilisce anche la durata dell’incarico, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a sette anni. L’incarico può essere rinnovato, con atto motivato del direttore generale, per lo stesso periodo o per un periodo più breve.

5. La durata dell’incarico può essere inferiore a cinque anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato.

6. La copertura del posto di direttore di struttura complessa è sottoposta a preventiva autorizzazione della Giunta regionale. L’autorizzazione tiene conto della coerenza della richiesta con la programmazione regionale e attuativa locale della rete dei servizi e delle attività sanitarie nonché della strategicità della struttura rispetto alla mission aziendale.

7. La procedura per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa deve concludersi entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione di cui al comma 6.

8. L’atto di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa e il curriculum del dirigente a cui è stato attribuito il relativo incarico sono pubblicati nel sito internet dell’Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico.

 

     Art. 5. (Commissione tecnica) [4]

1. La commissione tecnica di cui all’articolo 15- ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992 è nominata dal direttore generale ed è composta dal direttore sanitario con funzioni di presidente e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto di incarico, di cui uno individuato dal direttore generale e uno dal collegio di direzione mediante sorteggio ai sensi del comma 2.

2. Ai fini del sorteggio per l’individuazione dei due dirigenti di cui al comma 1, la Giunta regionale istituisce, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un elenco regionale suddiviso nelle discipline di cui all’articolo 4 del d.p.r. 484/1997 e successive disposizioni in materia. L’elenco è predisposto e aggiornato dalla direzione regionale competente ed è pubblicato nel sito internet della Regione.

3. L’elenco di cui al comma 2 contiene, per ogni disciplina, almeno otto nominativi di dirigenti di struttura complessa operanti nelle Aziende sanitarie del territorio regionale. Nel caso non si disponga per il sorteggio del numero di otto nominativi, la direzione regionale competente acquisisce gli elenchi di responsabili di strutture complesse presso una o più regioni.

4. Tra i nominativi da sorteggiare iscritti nell’elenco regionale, non possono essere inseriti i dirigenti di struttura complessa della disciplina oggetto dell’incarico della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico.

5. Il sorteggio è effettuato presso l’Azienda interessata al conferimento dell’incarico con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale). Per ciascun componente è individuato, con le medesime modalità, un supplente.

6. Le operazioni di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio sono comunicati, mediante pubblicazione nel sito internet della Azienda sanitaria interessata al conferimento dell’incarico, almeno trenta giorni prima della data stessa.

 

     Art. 6. (Compiti della commissione tecnica) [5]

1. La commissione tecnica accerta l’idoneità dei candidati sulla base del colloquio e della valutazione del curriculum professionale ai sensi dell’articolo 8 del d.p.r. 484/1997.

2. La commissione tecnica, prima di procedere al colloquio e alla valutazione del curriculum professionale, stabilisce i criteri di valutazione tenuto conto delle specificità di cui all’articolo 4, comma 2.

3. Al termine del colloquio e della valutazione del curriculum, la commissione tecnica accerta l’idoneità del candidato sulla base di una valutazione complessiva.

4. Nella valutazione dei candidati la commissione, in particolare, tiene conto:

a) delle competenze tecnico-professionali necessarie a svolgere l’incarico;

b) della casistica trattata nei precedenti incarichi misurabile in termini di volumi e complessità;

c) dello scenario organizzativo in cui ha operato il candidato;

d) dei ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti dal candidato;

e) della continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;

f) dei risultati ottenuti nel corso dei precedenti incarichi;

g) della proposta del candidato in merito alla gestione della struttura complessa finalizzata all’innovazione e al miglioramento dell’organizzazione della struttura stessa e alla soddisfazione degli utenti.

5. La commissione tecnica, accertata l’idoneità del candidato, redige una relazione comprovante l’idoneità dello stesso.

6. La commissione tecnica, con proposta motivata, sulla base della valutazione complessiva, individua, tra i soggetti risultati idonei, una rosa di tre candidati, all’interno della quale il direttore generale sceglie il candidato a cui attribuire l’incarico di direzione di struttura complessa.

7. La commissione tecnica, al termine della propria attività, rimette entro e non oltre giorni tre la relazione di cui al comma 5 ed il curriculum professionale dei candidati risultati idonei alla direzione amministrativa, la quale provvede alla loro tempestiva pubblicazione nel sito internet aziendale.

 

TITOLO II

ULTERIORI MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1998, N. 3

 

     Art. 7. (Modificazione all’art. 8) [6]

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le unità sanitarie locali di cui al comma 1 sono costituite in aziende dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

2 ter. L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con l’atto aziendale di diritto privato di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).”.

 

     Art. 8. (Modificazioni dell’articolo 11) [7]

1. L’articolo 11, comma 3, lettera a) della l.r. 3/1998 è così modificato:

“a) la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, in possesso di specifiche competenze e che non godano già del trattamento di quiescenza;”.

 

     Art. 9. (Sostituzione dell’art. 12) [8]

1. L’articolo 12 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 12

(Direttore generale: nomina e rapporto di lavoro)

1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età, in possesso dei requisiti previsti all’articolo 3-bis, comma 3 del d.lgs. 502/1992, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 12-bis.

2. Il direttore generale è il rappresentante legale dell’azienda sanitaria ed è responsabile della gestione complessiva della stessa. Il rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo.

3. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliere nelle quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia è subordinata alla previa intesa con il Rettore dell’Università degli studi di Perugia. L’intesa si intende acquisita decorsi tre giorni dal ricevimento da parte del Rettore della proposta regionale senza che pervenga formale e motivato diniego da parte del Rettore stesso.

4. L’efficacia della nomina è subordinata alla stipula di apposito contratto di diritto privato tra il Presidente della Giunta regionale ed il direttore generale, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni. La durata degli incarichi di direzione generale è di norma la stessa per tutte le aziende sanitarie. Il contratto è redatto in osservanza delle norme del libro V Titolo III del codice civile, secondo uno schema tipo adottato dalla Giunta regionale.

5. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dalla Giunta regionale al direttore generale il quale, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia alla Giunta stessa; decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.

6. Prima della scadenza del contratto, la Giunta regionale con delibera motivata contenente la valutazione positiva dell’operato del direttore generale può procedere alla conferma dell’incarico con la stipula di un nuovo contratto nel rispetto di quanto previsto al comma 7, ovvero prorogare per un periodo non superiore a sessanta giorni il contratto in scadenza.

7. Le funzioni di direttore generale non possono essere esercitate per un periodo superiore ai dieci anni.

8. La Giunta regionale può modificare, per motivate esigenze organizzative e gestionali, la sede di assegnazione degli incarichi già conferiti a direttori generali di aziende sanitarie. La mobilità interaziendale non comporta ulteriori variazioni al contratto originario, fatta salva la sede di assegnazione riportata nell’atto di accettazione. La mancata accettazione della variazione di sede comporta la risoluzione del contratto.

9. Il direttore generale, entro diciotto mesi dalla data della nomina, ha l’obbligo di produrre l’attestato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992, pena la decadenza automatica dall’incarico.

10. Ai fini della nomina del direttore generale delle aziende sanitarie non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).”.

 

     Art. 10. (Integrazione alla l.r. 3/1998) [9]

1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 3/1998 sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 bis. (Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie)

1. La Giunta regionale istituisce, entro il 31 maggio 2012, l’elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie regionali. L’elenco degli idonei è aggiornato ogni due anni ed è pubblicato nel sito internet e nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco dei candidati idonei, la Giunta regionale definisce con specifico atto i criteri per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e può prevedere specifici titoli e attestazioni comprovanti una qualificata formazione ed attività professionale di direzione tecnica o amministrativa rispetto all’incarico da ricoprire.

3. La Giunta regionale disciplina con specifico atto i contenuti e i termini degli avvisi pubblici finalizzati all’istituzione e all’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 12 ter. (Valutazione dell’attività del direttore generale)

1. La Giunta regionale disciplina le modalità e i criteri per la valutazione dell’attività del direttore generale in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale, in termini di efficacia e di efficienza, dei risultati di gestione conseguiti in riferimento agli indirizzi e agli obiettivi fissati nel piano sanitario regionale, nel Documento regionale annuale di programmazione e agli altri atti di indirizzo emanati dalla Regione.

2. La Giunta regionale per i procedimenti di cui al presente articolo si avvale del supporto tecnico delle proprie strutture anche attraverso l’istituzione con specifico atto di un apposito organismo di valutazione. La Giunta regionale con l’atto istitutivo stabilisce la composizione ed il funzionamento dell’organismo di valutazione.

3. Le strutture di valutazione di cui al comma 2 provvedono a:

a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;

b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e di fine mandato, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati.

4. La Giunta regionale ai fini della valutazione dell’attività del direttore generale acquisisce preventivamente i pareri di cui all’articolo 5, comma 4, lettera c). Per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.

5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla valutazione dell’attività dei direttori generali, unitamente ai pareri di cui al comma 4.

6. All’esito della verifica di cui al presente articolo la Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, la conferma dell’incarico o la risoluzione del contratto.

 

     Art. 12 quater. (Decadenza e revoca del direttore generale)

1. La Giunta regionale può dichiarare la decadenza e la revoca del direttore generale. La pronuncia della decadenza e della revoca comportano la risoluzione del contratto dello stesso.

2. Costituiscono causa di decadenza e revoca oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 3-bis del d.lgs. 502/1992:

a) l’insorgenza di un grave disavanzo d’esercizio, tale da costituire pregiudizio all’equilibrio economico dell’azienda;

b) il mancato rispetto delle direttive vincolanti emanate dalla Regione;

c) la mancata realizzazione degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione regionale, allorché gli stessi prevedano espressamente tale sanzione in caso di inadempienza;

d) l’esito negativo della valutazione di cui all’articolo 12 ter;

e) la mancata rimozione delle incompatibilità di cui all’articolo 12, comma 5.

f) la grave violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione o altri gravi motivi anche su segnalazione della Commissione consiliare competente in materia di sanità.

3. La Giunta regionale in caso di decadenza, di revoca del direttore generale o di vacanza dell’ufficio, in via temporanea fino alla data di stipula del contratto del nuovo direttore, attribuisce le funzioni al direttore amministrativo o al direttore sanitario, ovvero procede alla nomina di un commissario straordinario in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la nomina a direttore generale.”.

 

     Art. 11. (Sostituzione dell’art. 32) [10]

1. L’articolo 32 della l.r. 3/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 32

(Controllo della Regione)

1. La Giunta regionale esercita il controllo sulle aziende sanitarie regionali anche ai sensi dell’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), mediante:

a) la valutazione della congruità, rispetto alle indicazioni del piano sanitario regionale, alle direttive vincolanti regionali e alle risorse assegnate, dei seguenti atti:

1) bilancio preventivo annuale e relative variazioni;

2) bilancio pluriennale di previsione;

3) bilancio di esercizio;

4) istituzione di nuovi servizi;

5) proposta di copertura delle perdite e per il riequilibrio della situazione economica;

6) dotazione organica complessiva del personale;

7) deliberazioni di programmi di spesa pluriennali, con esclusivo riferimento alle spese di investimento. Non sono considerati impegni pluriennali quelli riferiti a spese il cui impegno non ecceda i dodici mesi;

b) l’attività ispettiva, di vigilanza e di controllo ai sensi della legge 26 aprile 1982, n. 181 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1982));

c) la nomina, previa diffida a provvedere entro il termine di trenta giorni, di commissari ad acta per i provvedimenti non adottati entro i termini stabiliti e le modalità prescritte per legge e per atti amministrativi di programmazione generale.

2. Il termine per l’esercizio del controllo sugli atti delle aziende sanitarie regionali è di quaranta giorni dal ricevimento dell’atto ed è interrotto, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione. Il termine ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

3. Nel caso di mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2, l’atto soggetto a controllo si intende approvato.

4. Il termine per l’esercizio del controllo è sospeso dal 1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio di ciascun anno, fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza.

5. Le modalità per l’esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie sono disciplinate dal regolamento regionale 17 gennaio 2006, n. 1 (Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie).

6. Il controllo sulle deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’Istituto zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, previsto dall’articolo 20 della legge regionale 19 febbraio 1997, n. 5 (Norme per la organizzazione e la gestione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche), viene esercitato dalla Giunta regionale dell’Umbria con le modalità di cui al presente articolo.

7. Gli atti ed i provvedimenti assunti dal direttore generale per le aziende sanitarie regionali e dal consiglio d’amministrazione per l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche sono pubblicati nel sito istituzionale dell’azienda sanitaria o dell’istituto, secondo le modalità e i limiti previsti dall’ordinamento vigente in materia di pubblicità degli atti. Gli atti non soggetti a controllo sono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione nel sito istituzionale, salvo diversa espressa disposizione. L’esecutività degli atti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata all’esito positivo del controllo regionale ovvero alla mancata pronuncia della Giunta regionale entro il termine di cui al comma 2.”.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 12. (Norme transitorie e finali) [11]

1. Le commissioni di cui all’articolo 5 costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le loro funzioni fino alla definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico per le quali sono state nominate.

2. Fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 5, comma 2, le commissioni tecniche di cui articolo 5 sono nominate ai sensi dell’articolo 15-ter, comma 2 del d.lgs. 502/1992.

3. Fino all’attuazione del d.lgs. 517/1999, l’intesa di cui al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) così come sostituito dall’articolo 9 della presente legge, opera solo nei confronti dell’Azienda ospedaliera di Perugia.

4. Fino all’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 12 bis della l.r. 3/1998, così come inserito dall’articolo 10 della presente legge, per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie la Giunta regionale si avvale dell’elenco degli idonei approvato con delibera della Giunta regionale 23 giugno 2009, n. 873.

 

     Art. 13. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali) è abrogata.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[3] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[4] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[5] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[7] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[8] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[9] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[10] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.R. 12 novembre 2012, n. 18.

[11] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.