§ 1.2.15 - R.R. 17 gennaio 2006, n. 1.
Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.2 controlli
Data:17/01/2006
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Modalità di trasmissione degli atti)
Art. 3.  (Regolarizzazione ed integrazione atti)
Art. 4.  (Termini per il controllo)
Art. 5.  (Pareri di congruità e procedimento)
Art. 6.  (Esercizio del controllo)
Art. 7.  (Esecutività degli atti)


§ 1.2.15 - R.R. 17 gennaio 2006, n. 1.

Modalità di esercizio del controllo regionale sugli atti delle aziende sanitarie.

(B.U. 1 febbraio 2006, n. 6).

 

Art. 1. (Oggetto)

     1. Il presente regolamento disciplina le modalità dell’esercizio delle attività di valutazione, verifica e controllo sugli atti degli Enti ed organismi del Servizio sanitario regionale, nonché dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche, di seguito chiamati Enti, di competenza della Regione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e sue modificazioni e integrazioni, dell’articolo 4, comma 8 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dell’articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e della legislazione regionale di attuazione.

 

     Art. 2. (Modalità di trasmissione degli atti)

     1. Gli atti da sottoporre a controllo ai sensi del presente regolamento, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 6 e 22 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51, sono trasmessi in doppia copia e completi di tutta la documentazione, corredati da apposito elenco descrittivo degli allegati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante consegna a mano, con contestuale rilascio di ricevuta alla Direzione regionale sanità e servizi sociali entro trenta giorni dalla loro adozione.

     2. Gli atti riguardanti l’approvazione di documenti di bilancio sono completati dal parere del collegio sindacale, qualora lo stesso non costituisca parte integrante e sostanziale del documento.

     3. I documenti che attengono alla programmazione o riguardanti l’ambito socio-sanitario sono corredati dal parere della Conferenza dei sindaci o, per le Aziende ospedaliere, dal parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale.

 

     Art. 3. (Regolarizzazione ed integrazione atti)

     1. Il responsabile del procedimento dell’attività di valutazione, verifica e controllo può chiedere all’Ente l’integrazione della documentazione prodotta qualora:

     a) l’atto trasmesso per il controllo sia carente dei requisiti formali, della documentazione integrativa o presenti errori materiali;

     b) l’acquisizione di ulteriori informazioni o documenti sia utile ai fini dell’istruttoria.

     2. L’Ente invia la documentazione richiesta entro trenta giorni ai sensi delle disposizioni sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

     Art. 4. (Termini per il controllo)

     1. I termini per l’esercizio dell’attività di valutazione, verifica e controllo, previsti dalla normativa, iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data riportata nel timbro di arrivo della Direzione regionale sanità e servizi sociali, apposto sul documento.

     2. I termini sono interrotti, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione della documentazione di cui all’articolo 3 e ricominciano a decorrere dal giorno successivo alla produzione dei chiarimenti richiesti o alla presentazione dei documenti integrativi.

     3. I termini sono sospesi nei periodi compresi fra il 1° e il 31 agosto e fra il 23 dicembre ed il 6 gennaio di ciascun anno.

 

     Art. 5. (Pareri di congruità e procedimento)

     1. Il Servizio della Direzione regionale sanità e servizi sociali, competente a svolgere l’istruttoria degli atti oggetto del presente regolamento, acquisisce i pareri di congruità sull’atto stesso dai Servizi della Direzione medesima, competenti per materia. Il parere di congruità è obbligatorio.

     2. I Servizi trasmettono il parere di cui al comma 1 entro dieci giorni dalla richiesta e comunque almeno sette giorni prima dell’ultima seduta di Giunta utile prima della scadenza del termine previsto per l’esame dell’atto.

     3. Il Servizio competente della Direzione regionale sanità e servizi sociali di cui al comma 1, acquisiti i pareri di congruità, predispone la proposta di deliberazione e l’iscrive, prima della scadenza del termine previsto dalla normativa vigente, all’ordine del giorno della seduta della Giunta regionale.

 

     Art. 6. (Esercizio del controllo)

     1. La Giunta regionale, nell’esercizio della funzione di controllo, adotta le seguenti determinazioni:

     a) approvazione dell’atto;

     b) richiesta di chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio;

     c) approvazione parziale o non approvazione dell’atto.

     2. Le determinazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) sono motivate con l’indicazione degli aspetti ostativi all’approvazione o degli aspetti da chiarire ed integrare.

     3. Il responsabile del procedimento di cui all’articolo 3, comma 1, qualora la Giunta regionale richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, trasmette la deliberazione all’Ente interessato entro quindici giorni dall’adozione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     4. L’Ente, a seguito della richiesta di chiarimenti può modificare il provvedimento, che è soggetto alle procedure di controllo, revocare lo stesso o fornire ulteriori elementi integrativi ai fini del giudizio. L’Ente trasmette le determinazioni assunte con le modalità di cui all’articolo 2.

     5. In caso di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, l’atto decade automaticamente se, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, l’Ente non fornisce i chiarimenti o gli elementi integrativi.

 

     Art. 7. (Esecutività degli atti)

     1. Gli atti sottoposti a controllo diventano esecutivi dal giorno successivo alla deliberazione di approvazione dell’atto da parte della Giunta regionale o per decorrenza dei termini previsti dalla normativa, per l’esercizio del controllo stesso.