Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 28/05/2009 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni all’art. 3) |
§ 5.1.150 - R.R. 28 maggio 2009, n. 5.
Modificazioni del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, concernente “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.
(B.U. 3 giugno 2009, n. 25)
Art. 1. (Modificazioni all’art. 3)
1. Il comma 6 dell’articolo 3 del
“6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell’acqua;
b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell’acqua.”;
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 del
“6 bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:
a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;
b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.
6 ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:
a) informazione agli utenti dell’assenza del servizio di assistente bagnanti;
b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;
c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l’autosalvataggio;
d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;
e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;
f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;
g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.”.