§ 5.1.150 - R.R. 28 maggio 2009, n. 5.
Modificazioni del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, concernente “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/05/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’art. 3)


§ 5.1.150 - R.R. 28 maggio 2009, n. 5.

Modificazioni del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2, concernente “Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)”.

(B.U. 3 giugno 2009, n. 25)

 

Art. 1. (Modificazioni all’art. 3)

1. Il comma 6 dell’articolo 3 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 – Disciplina in materia di requisiti igienicosanitari delle piscine ad uso natatorio) è sostituito dal seguente:

“6. I titolari delle piscine classificate A/2 e B/1 possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti, ai sensi dell’articolo 9, comma 6 della legge regionale, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) piscina con vasca di superficie non superiore a 180 mq avente profondità non superiore a 150 cm calcolata dal livello dell’acqua;

b) piscina con vasca di superficie di qualunque dimensione avente profondità non superiore a 120 cm calcolata dal livello dell’acqua.”;

2. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 del r.r. 2/2008 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Nei casi di cui al comma 6, in assenza di assistenti bagnanti, sono obbligatorie le seguenti misure preventive:

a) la presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre disponibili a bordo vasca;

b) divieto di accesso alla piscina ai minori di 12 anni se non accompagnati da un adulto.

6 ter. I titolari delle piscine classificate B/1, nonché delle piscine classificate A/2 limitatamente a quelle inserite in strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e agrituristiche, per le quali non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, possono derogare dall’obbligo della presenza dell’assistente bagnanti ai sensi dell’art. 9, comma 6 della legge regionale, qualora vengano messe in atto le seguenti misure preventive obbligatorie:

a) informazione agli utenti dell’assenza del servizio di assistente bagnanti;

b) recinzione o altre forme di delimitazione che impediscano il libero accesso alla piscina;

c) linee galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l’autosalvataggio;

d) segnalazione di dislivello di profondità del fondale;

e) sistemi in grado di informare tempestivamente il determinarsi di situazioni di emergenza;

f) divieto di accesso alla piscina ai minori di dodici anni se non accompagnati da un adulto;

g) presenza di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti, pertiche allungabili ed altre, disponibili a bordo vasca.”.