§ 5.1.25 - L.R. 18 luglio 1977, n. 34.
Disciplina della istituzione di nuovi presìdi di diagnosi e cura. Norme transitorie [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:18/07/1977
Numero:34


Sommario
Art. unico.  Fino all'entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, è [...]


§ 5.1.25 - L.R. 18 luglio 1977, n. 34. [1]

Disciplina della istituzione di nuovi presìdi di diagnosi e cura. Norme transitorie [2].

(B.U. n. 32 del 20 luglio 1977).

 

Art. unico. Fino all'entrata in vigore del piano regionale per i servizi sanitari e socio-assistenziali di cui alla legge regionale 14 novembre 1974, n. 57 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, è vietato il rilascio di autorizzazioni all'apertura dei presìdi gestiti da privati di cui agli artt. 193 e 194 del Testo Unico delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) e di cui all'art. 96 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 [3].

     Per le domande presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, potrà essere rilasciata, secondo le attribuzioni espressamente indicate dalla legge regionale 19 luglio 1972, n. 13, rispettivamente dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale, autorizzazione in deroga al divieto stabilito dalla presente legge, qualora la rete dei servizi sanitari esistenti in ciascuno degli ambiti territoriali stabiliti dalla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, dovesse giustificare l'attivazione dei presìdi di cui al comma precedente.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 27 gennaio 2010, n. 4.

[2] Vedi L.R. 31-7-1978, n. 38.

[3] Art. 1 L.R. 31 luglio 1978, n. 38: «Il termine di cui al primo comma dell'articolo unico della legge regionale 18 luglio 1977, n. 34, è prorogato di un semestre dall'entrata in vigore della presente legge.»