§ 5.1.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 13.
Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:19/07/1972
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate [...]
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono [...]
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme statutarie regionali.
Art. 5.  La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.1.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 13. [1]

Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

(B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

 

Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera elencate dall'art. 1 e seguenti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

     1) determina gli indirizzi della politica sanitaria della Regione e ne elabora i relativi programmi;

     2) delibera i provvedimenti relativi alla ripartizione in zone del territorio regionale, in ordine alla distribuzione dei servizi e dei presidi sanitari;

     3) costituisce e modifica i Consorzi per l'erogazione dei servizi e dell'assistenza sanitaria e veterinaria e provvede al loro scioglimento;

     4) determina i piani di riparto per la erogazione di fondi;

     5) designa i membri delle Commissioni e dei Collegi dei revisori previsti da leggi dello Stato, assicurando la rappresentanza delle minoranze; nomina i Presidenti delle Commissioni stesse;

     6) adotta i provvedimenti relativi ai regolamenti generali e speciali;

     7) autorizza l'apertura e l'esercizio delle case di cura private, l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali, di cure idropiniche e idroterapiche, l'apertura delle centrali del latte e ne revoca le autorizzazioni.

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettanti in base alle norme statutarie regionali.

 

     Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.