Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.3 cave |
Data: | 10/07/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione all’art. 2). |
Art. 2. (Integrazione all’art. 3). |
Art. 3. (Modificazione dell’art. 7). |
Art. 4. (Integrazione del r.r. 3/2005). |
Art. 5. (Integrazioni all’art. 8). |
Art. 6. (Modificazione dell’art. 20). |
Art. 7. (Norme finali). |
§ 4.3.11 – R.R. 10 luglio 2006, n. 10.
Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 - Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni.
(B.U. 19 luglio 2006, n. 35).
Art. 1. (Integrazione all’art. 2).
1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell’articolo 2 del
«o bis) cava dismessa: l’area ove è stata esercitata l’attività estrattiva che ha lasciato evidenti segni sul territorio non compatibili con l’assetto dei luoghi, con il contesto territoriale e paesaggistico interessato, individuata dalla Regione a seguito della ricognizione dello stato dei luoghi.».
Art. 2. (Integrazione all’art. 3).
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del
«1 bis. Nei casi di interventi di riattivazione previsti al comma 1, lettera b) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1.».
Art. 3. (Modificazione dell’art. 7).
1. Al comma 1 dell’articolo 7 del
Art. 4. (Integrazione del
1. Dopo l’articolo 7 del
«Art. 7 bis. (Elenco cave dismesse).
1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2006, sentite le province e i comuni interessati, approva l’elenco delle cave dismesse risultante dalla ricognizione di cui all’articolo 2, lettera o bis), contenente l’indicazione dei prevedibili interventi di riattivazione reinserimento o recupero ambientale.
2. L’elenco delle cave dismesse presenti sul territorio regionale di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La presentazione di nuove domande di accertamento di giacimenti di cave dismesse di cui all’articolo 7 è subordinata alla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 1 e può essere presentata entro i successivi sei mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco di cui al comma 2.».
Art. 5. (Integrazioni all’art. 8).
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 del
«2 bis. Alla domanda di accertamento di nuovi giacimenti di cui al comma 1, lettera b) è allegata la dichiarazione del titolare dell’autorizzazione all’esercizio di attività estrattiva che contiene la data di scadenza o di previsione di esaurimento della cava di cui al comma 1, lettera b). La dichiarazione contiene, altresì, i dati concernenti la qualità e quantità dei materiali estratti, gli impianti approvvigionati, la previsione di ultimazione dei lavori di ricomposizione ambientale.».
Art. 6. (Modificazione dell’art. 20).
1. Il comma 1 dell’articolo 20 del
«1. L’autorizzazione per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario di cui all’articolo 8, comma 1 della
Art. 7. (Norme finali).
1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento concernenti le domande di accertamento di cava dismessa sono conclusi nel rispetto del
a) l’area di cava dismessa non abbia raggiunto un sufficiente grado di reinserimento nel contesto territoriale e paesaggistico interessato;
b) la ripresa dell’attività estrattiva sia funzionale al definitivo riassetto dei luoghi, alla riqualificazione ambientale e al miglioramento del contesto paesaggistico;
c) i materiali estratti siano esclusivamente destinati all’approvvigionamento di impianti di lavorazione o trasformazione esistenti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione copia delle domande di accertamento prodotte ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del
3. I comuni trasmettono alla provincia competente e alla Regione, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, copia delle vigenti autorizzazioni di cava o di impianti di lavorazione e trasformazione di materiali o prodotti di cava, nonché copia della comunicazione di avvio dei procedimenti concernenti il rilascio di autorizzazioni o di approvazione di Piani attuativi finalizzati all’esercizio dell’attività estrattiva avviati e non conclusi prima dell’entrata in vigore del
4. Nel rispetto dell’articolo 22 della