§ 4.2.73 - L.R. 21 maggio 2008, n. 8.
Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:21/05/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazione ed integrazione all’articolo 1)
Art. 2.  (Integrazioni all’articolo 3)
Art. 3.  (Sostituzione dell’articolo 11)
Art. 4.  (Integrazione alla l.r. 1/2004)
Art. 5.  (Modificazioni all’articolo 30)
Art. 6.  (Modificazioni all’articolo 39)
Art. 7.  (Integrazione all’articolo 50)
Art. 8.  (Norma transitoria)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10.  (Norma finale)


§ 4.2.73 - L.R. 21 maggio 2008, n. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).

(B.U. 28 maggio 2008, n. 25)

 

Art. 1. (Modificazione ed integrazione all’articolo 1)

1. Alla lettera d) del comma 2, dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) la locuzione: “, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” è sostituita dalle parole:

“e successive modificazioni ed integrazioni;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2, dell’articolo 1 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:

“d bis) il rilascio, per i lavori di cui all’articolo 11, comma 1, prima dell’inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.”.

 

     Art. 2. (Integrazioni all’articolo 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 1, dell’articolo 3 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:

“g bis) “congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori”, la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.”.

 

     Art. 3. (Sostituzione dell’articolo 11)

1. L’articolo 11 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. (Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3 del d.lgs. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell’articolo 25, superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell’inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell’inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all’articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l’impresa esecutrice, l’incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l’esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell’annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all’inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d bis), nonché le eventuali variazioni o l’accertamento delle violazioni agli stessi.

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall’impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d bis).

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera d), risulta che l’impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l’edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l'attivazione dello Sportello di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d bis), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.

6. La Regione, d’intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l’espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitolati, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto all'articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.”.

 

     Art. 4. (Integrazione alla l.r. 1/2004)

1. Dopo l’articolo 11 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 11 bis. (Irregolarità contributiva delle imprese)

1. La Regione, nel caso previsto all’articolo 11, comma 3, applica all’impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’uno per cento dell’importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all’articolo 39, comma 9.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

3. Nel caso in cui l’impresa non sia risultata in regola a seguito della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il committente paga all’impresa la somma dovuta quale rata di saldo, detraendo l’importo dei contributi non versati di cui l’impresa è risultata debitrice nei confronti della Cassa edile. Tale importo è quantificato e comunicato dalla Cassa edile al committente, specificando le forme e i modi per effettuare il pagamento.

4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3 consente, in presenza di completezza e regolarità della restante documentazione di cui all’articolo 30, comma 1, il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello unico per l’edilizia. Al ricevimento della somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 30. Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, l’iscrizione dell’impresa risultata irregolare nell’elenco di cui all’articolo 39, comma 10.”.

 

     Art. 5. (Modificazioni all’articolo 30)

1. Alla lettera h) del comma 1, dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 le parole: “acquisito nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11.” sono sostituite dalle seguenti: “e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all’articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d bis).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Lo Sportello unico per l’edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità.

Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all’articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l’applicazione dell’articolo 39, commi 9 e 10.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 30 della l.r. 1/2004 il secondo capoverso è soppresso.

 

     Art. 6. (Modificazioni all’articolo 39)

1. Il comma 9, dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell’impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all’inserimento dell’impresa inadempiente nell’elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lettera d).”.

2. Il comma 10, dell’articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

“10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l’affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.”.

 

     Art. 7. (Integrazione all’articolo 50)

1. Dopo il comma 1, dell’articolo 50 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per il finanziamento delle attività previste all’articolo 11, comma 6, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro diecimila da iscrivere alla unità previsionale di base 12.1.015 denominata “Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia” (Cap. 4993 N.I.).”.

2. Al comma 2, dell’articolo 50 della l.r. 1/2004 dopo la locuzione: “comma 1” è aggiunta la locuzione: “e 1 bis”.

 

     Art. 8. (Norma transitoria)

1. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all’articolo 11, comma 1 della legge 18 febbraio 2004, n. 1, così come sostituito dalla presente legge, la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L’impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

2. Fino all’emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che individuano gli indici di congruità ai sensi dell’articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2007”), l’individuazione degli indici di congruità è fatta dalla Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Per consentire lo svolgimento dei compiti previsti all’articolo 8, al fine di garantire l’avviamento delle attività anche attraverso adeguati supporti informatici, è autorizzata per il solo anno 2008 la spesa complessiva di euro quarantamila a favore delle Casse edili di Perugia e Terni, da iscrivere nella unità previsionale di base 12.1.015 denominata “Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia” (Cap. 4994 N.I.).

2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 1 bis dell’articolo 50 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dalla presente legge, si fa fronte per l’anno 2008 quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 04.2.002 denominata “Opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione” (Cap. 8900) e quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 05.1.007 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (Cap. 5010).

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

 

          Art. 10. (Norma finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 1/2004, così come sostituito ed integrato dalla presente legge, si applicano agli interventi edilizi privati per i quali la trasmissione della notifica preliminare sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore della presente legge.

2. I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo di cui all’articolo 11, comma 7 della l.r. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall’entrata in vigore della presente legge.