§ 4.1.75 - R.R. 28 maggio 2007, n. 5.
Norme per l’individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:28/05/2007
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Indici di densità edilizia, di altezze e superfici)
Art. 3.  (Produzioni agricole tipiche di qualità)
Art. 4.  (Produzioni agricole ad alta redditività)
Art. 5.  (Produzioni agricole a seguito di piani regionali)
Art. 6.  (Attuazione degli interventi)
Art. 7.  (Tipologie degli impianti)
Art. 8.  (Caratteristiche degli interventi)
Art. 9.  (Titolo abilitativo)
Art. 10.  (Entrata in vigore)


§ 4.1.75 - R.R. 28 maggio 2007, n. 5. [1]

Norme per l’individuazione delle specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici da realizzare in zona agricola, in deroga all’indice di utilizzazione territoriale - Art. 62, comma 1, lettera h) della l.r. 22.2.2005, n. 11.

(B.U. 6 giugno 2007, n. 25)

 

     Art. 1. (Oggetto e finalità)

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 62, comma 1, lettera h) della legge

regionale 22 febbraio 2005, n. 11 “Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle imprese agricole, in deroga all’indice di utilizzazione territoriale di cui all’articolo 34, comma 4 della medesima legge regionale.

     2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonché ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della l.r. 11/2005, individua le specialità produttive, le tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l’inserimento nello spazio rurale.

 

          Art. 2. (Indici di densità edilizia, di altezze e superfici)

     1. Le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali possono contenere indici di densità edilizia, di altezze e superfici più restrittivi, come indicato all’articolo 69, comma 9, della l.r. 11/2005.

 

          Art. 3. (Produzioni agricole tipiche di qualità)

     1. Il presente regolamento fa proprie le definizioni delle produzioni agricole tipiche di qualità conformemente ai regolamenti della Comunità Europea (CE) di seguito indicati:

     a) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari (STG);

     b) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari (DOP, IGP);

     c) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (Produzioni biologiche);

     d) n. 1804 del Consiglio del 19 luglio 1999 che completa per le produzioni animali, il reg. CE di cui alla lettera c) (Produzioni biologiche animali).

     2. Sono altresì definite produzioni tipiche di qualità le produzioni vinicole a denominazione di origine certificata, a denominazione di origine certificata e garantita e a indicazione geografica tipica (DOC, DOCG e IGT), come previsti dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e sue successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 4. (Produzioni agricole ad alta redditività)

     1. Sono definite produzioni agricole ad alta redditività quelle il cui reddito lordo standard di cui all’allegato “A” della deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 7 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni sia:

     a) per le aziende ricadenti in zone svantaggiate e montane definite ai sensi dell’art. 3 paragrafi 3 e 4 della direttiva CE n. 268 del 28 aprile 1975 ora disciplinate dagli artt. 18 e 19 del Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, pari o superiore ad euro 1.440,00 ad ettaro di terreno;

     b) per aziende ricadenti nelle altre zone, pari o superiore ad euro 1.920,00 ad ettaro di terreno.

 

          Art. 5. (Produzioni agricole a seguito di piani regionali)

     1. La Regione, a seguito di piani di riconversione produttiva, in coerenza con la programmazione regionale di settore, può individuare produzioni agricole per le quali è consentita la realizzazione di edifici in attuazione del presente regolamento ed in applicazione di quanto previsto all’articolo 34, comma 2, della l.r. 11/2005.

 

          Art. 6. (Attuazione degli interventi)

     1. La realizzazione di nuovi edifici di cui all’articolo 34, comma 4 della l.r. 11/2005 per produzioni agricole di cui agli articoli 3, 4 e 5 è effettuata, qualora l’applicazione dell’articolo 34, commi 2, 9 e 10 non consenta ulteriore edificazione, applicando l’indice di utilizzazione territoriale in deroga nel rispetto delle seguenti modalità, ferma restando quanto previsto all’articolo 15 della l.r. 27/2000, relativamente alle aree boscate:

     a) per le produzioni vegetali l’indice si applica sui terreni dell’impresa agricola di cui all’articolo 34, comma 9 della l.r. 11/2005, limitatamente alle superfici effettivamente interessate da tali produzioni;

     b) per le produzioni animali l’indice si applica sui terreni dell’impresa agricola di cui all’articolo 34, comma 9 della l.r. 11/2005, limitatamente alle superfici utilizzate per produzioni destinate all’alimentazione degli animali allevati nell’azienda agricola; di conseguenza le strutture dedicate all’attività di allevamento per ricovero animali, servizi e impianti di trasformazione dovranno necessariamente essere dimensionati in base al numero di capi alimentati totalmente con le produzioni aziendali, tenendo conto dei parametri di produttività di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3960 del 17 giugno 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

     c) per le produzioni da effettuare in serra l’indice si applica sul cinquanta per cento della superficie agricola utilizzata (SAU) dell’azienda.

 

          Art. 7. (Tipologie degli impianti)

     1. L’applicazione dell’indice di utilizzazione territoriale in deroga di cui al presente regolamento è consentita per gli impianti di produzione, di trasformazione e di commercializzazione, strettamente connessi alle produzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

 

          Art. 8. (Caratteristiche degli interventi)

     1. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti sono realizzati con riferimento agli indirizzi e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1068 del 28 luglio 1999 ed ai provvedimenti emanati in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera g) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, concernenti le tipologie e le tecniche costruttive atte a consentire una ottimizzazione dell’uso dei manufatti ed il loro inserimento ambientale, nonché nel rispetto delle normative dello strumento urbanistico generale e del regolamento edilizio.

     2. Le serre realizzate in struttura metallica o in legno, con rivestimento o tamponatura con tendaggi o pannellature semirigide di materiale plastico o vetro, possono utilizzare, come superficie utile coperta quella di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c).

     3. La serra deve risultare dimensionata rispetto al programma produttivo previsto dal piano aziendale convenzionato.

 

          Art. 9. (Titolo abilitativo)

     1. Qualora il piano aziendale convenzionato approvato dal Consiglio comunale contenga, oltre agli elementi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 anche gli elaborati necessari per il titolo abilitativo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 25 giugno 2004 ed abbia acquisito i pareri e le autorizzazioni necessarie anche in materia paesaggistica, il Dirigente o il responsabile del competente Ufficio comunale è tenuto a rilasciare, successivamente alla stipula della convenzione, il titolo abilitativo corrispondente per la realizzazione degli interventi previsti, senza la necessità di presentazione di ulteriore istanza da parte dell’interessato.

     2. Le varianti al piano aziendale convenzionato ed ai titoli abilitativi sono approvate con le modalità indicate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1379 del 2 agosto 2006 e nel rispetto di quanto previsto nella l.r. 1/2004.

 

          Art. 10. (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità indicate all’articolo 69, comma 12 della l.r. 11/2005 e le disposizioni previste prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti comunali purché questi non prevedano indici più restrittivi.


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.