§ 4.1.72 – D.G.R. 7 giugno 2006, n. 955.
Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11. Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:07/06/2006
Numero:955

§ 4.1.72 – D.G.R. 7 giugno 2006, n. 955.

Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11. Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3.

(B.U. 5 luglio 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture;

     Vista la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11;

     Richiamata la D.G.R. 1268 del 29 luglio 2005 inerente la costituzione del gruppo di lavoro per la redazione di norme e indirizzi per la realizzazione degli interventi in territorio agricolo, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 24 maggio 2006;

     Ritenuto necessario emanare appositi indirizzi ai Comuni per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permenente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, di cui all’articolo 34, comma 2, della suindicata L.R. 11/05, al fine di assicurare uniformità nell’applicazione delle disposizioni per gli interventi nel territorio agricolo;

     Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente dell’Ufficio competente, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

     b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

     Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta;

     A voti unanimi espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA:

 

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 

     2) di approvare i seguenti indirizzi relativi alle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, di cui all’art. 34, comma 2, della L.R. 11/05:

     a) serre realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L’altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri lineari;

     b) la realizzazione delle suddette tipologie di serre è consentita mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) e fatte salve le disposizioni in materia paesaggistica, da parte dell’impresa agricola come definita dall’art. 32, comma 2, lett. a) della legge 11/05 ed è subordinata alle condizioni che la stessa impresa eserciti la sua attività su superfici non inferiori a tre ettari di cui all’art. 34, comma 4, della stessa legge, con esclusione delle aree boscate di cui all’art. 15, commi 1, 2 e 8, della L.R. 27/2000, senza la presentazione del piano aziendale;

 

     3) di stabilire che l’atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all’art. 69, comma 12, della L.R. 11/05 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto tali requisiti si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;

 

     4) di revocare la propria deliberazione n. 7304 del 12 novembre 1997 in quanto le disposizioni della medesima sono interamente sostituite da quelle contenute nel presente atto;

 

     5) la presente deliberazione verrà trasmessa ai Comuni ed alle Province e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

     Oggetto: Legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11. Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3.

 

     Premesso che:

     — le disposizioni contenute nel titolo III, capo II, della legge regionale n. 11 del 22 febbraio 2005 hanno apportato sostanziali innovazioni relativamente alla disciplina degli interventi consentiti nel territorio agricolo;

     — in particolare, al comma 2 e 3 dell’art. 34 della legge regionale, viene stabilito l’indice di utilizzazione territoriale massimo per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all’attività dell’impresa (annessi agricoli);

     — nello specifico, per quanto riguarda le serre, la nuova legge stabilisce che non costituiscono superficie utile coperta e quindi non sono condizionate al rispetto dell’indice di utilizzazione territoriale solamente nel caso in cui non comportano trasformazione permanente del suolo;

     — in precedenza, la Giunta regionale con D.G.R. n. 7304 del 12 novembre 1997, in conseguenza dell’innovazione normativa introdotta dalla legge regionale 31/97 per il territorio agricolo, aveva già approvato una nota di indirizzi e criteri per la definizione delle tipologie di serre per la coltivazione intensiva di prodotti agricoli o similari ai fini del rispetto della densità massima consentita nelle zone agricole per la loro realizzazione;

     Ritenuto che:

     — la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lett. e) della legge regionale 11/05, debba adottare un atto 10 di indirizzo ai Comuni per definire quali sono le serre che per le loro peculiari caratteristiche tipologiche e d’uso non comportano trasformazione permanente del suolo, oltre al titolo abilitativo necessario per la loro realizzazione. Ciò al fine da rendere operative le nuove disposizioni ed anche per non recare eventuale pregiudizio alle attività delle imprese del settore, in modo che l’attuazione della nuova normativa sia uniforme per l’intero territorio regionale;

     Considerato che:

     — per serre che non comportano trasformazione permanente del suolo si intendono quelle realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti.

     L’altezza massima al colmo non potrà superare 3,50 metri;

     Considerato altresì che:

     — la realizzazione delle serre come sopra definite, trattandosi di opere pertinenziali dell’impresa agricola, non qualificabili come interventi di nuova costruzione di cui all’art. 3, comma 1, lett. e), punto 6 o come attività edilizia senza titolo abilitativo di cui all’art. 7, comma 1, lett. d), della legge regionale 1/2004, è soggetta al rilascio del titolo abilitativo di cui al titolo II della medesima e più precisamente a denuncia di inizio attività, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela paesaggistica e ambientale, per la quale è richiesto il rilascio dell’autorizzazione in base alle disposizioni di legge vigenti;

     — ai fini della realizzazione degli interventi di che trattasi, si ritiene necessario il requisito di impresa agricola definita dall’art. 32, comma 2, lett. a), della L.R. 11/05, mentre per la superficie minima aziendale si deve far riferimento ai tre ettari di cui all’art. 34, comma 4, della L.R. 11/05, senza la presentazione del piano aziendale trattandosi di strutture a carattere stagionale e temporaneo;

     Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

     Omissis