§ 4.1.34 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 55.
Attuazione degli articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Determinazioni delle variazioni essenziali e disciplina delle destinazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/12/1987
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Determinazione delle variazioni essenziali. 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere eseguite quando [...]
Art. 2.  Finalità. 1. La regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili, complessi edilizi ed isolati, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e attuativi, è finalizzata a:
Art. 3.  Disciplina delle destinazioni urbanistiche delle zone omogenee. 1. I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, definiscono la destinazione urbanistica [...]
Art. 4.  Criteri per la destinazione d'uso degli immobili. 1. I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, regolano, nei limiti fissati dall'art. 3, la destinazione [...]
Art. 5.  Modalità. 1. I Comuni, ai fini della predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, svolgono indagini e studi diretti alla rilevazione delle destinazioni d'uso degli immobili [...]
Art. 6.  Autorizzazione. 1. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non accompagnato da opere è soggetto ad autorizzazione negli ambiti territoriali individuati negli strumenti urbanistici ai sensi [...]
Art. 7.  Sanzioni. 1. Qualora il mutamento di destinazione d'uso non accompagnato da opere venga realizzato senza la preventiva autorizzazione del sindaco, nei casi in cui sia prescritta ovvero in difformità [...]
Art. 8.  Adeguamento degli strumenti urbanistici. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, emana direttive ai Comuni in ordine [...]
Art. 9.  Contributi ai Comuni per gli adempimenti di cui all'art. 5. 1. Al fine di consentire ai Comuni l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare [...]
Art. 10.  Norma finanziaria. (Omissis).


§ 4.1.34 - L.R. 18 dicembre 1987, n. 55. [1]

Attuazione degli articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Determinazioni delle variazioni essenziali e disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili.

(B.U. n. 91 del 23 dicembre 1987).

 

 

TITOLO I

Variazioni essenziali

 

Art. 1. Determinazione delle variazioni essenziali. 1. Costituiscono variazioni essenziali rispetto al progetto approvato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere eseguite quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:

     a) mutamento di destinazioni d'uso, qualora implichi mutamento degli standards di cui al d.m. 2 aprile 1968 ed alle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53 e 27 dicembre 1983, n. 52;

     b) un aumento della cubatura di oltre il 10 per cento per edifici sino a 1000 mc., di oltre il 6 per cento per edifici da 1001 a 5000 mc., di oltre il 3 per cento per edifici eccedenti i 5000 mc., ovvero un aumento delle superfici utili al calpestio di oltre il 10 per cento di edifici sino a 300 mq., di oltre il 5 per cento per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2 per cento per edifici eccedenti i 1500 mq.;

     c) un aumento dell'altezza dell'immobile superiore all'8 per cento;

     d) l'alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione significativamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario degli allineamenti previsti e dall'ordinata distribuzione dei volumi;

     e) un mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia palesemente diversa da quella originaria;

     f) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

     2. Le variazioni di cui ai punti b) e c), pur con aumenti inferiori a quelli ivi indicati, qualora comportino aumenti del numero dei piani o delle unità abitative, costituiscono in ogni caso variazioni essenziali.

 

 

TITOLO II

Disciplina delle destinazioni d'uso

 

     Art. 2. Finalità. 1. La regolamentazione delle destinazioni d'uso degli immobili, complessi edilizi ed isolati, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali e attuativi, è finalizzata a:

     a) favorire la rivitalizzazione dei centri storici mediante la presenza equilibrata di residenze ed attività artigianali, commerciali e servizi connessi;

     b) garantire la mobilità attraverso un equilibrato rapporto tra le attività consentite nelle singole zone e le capacità di traffico e di parcheggio;

     c) garantire la piena utilizzazione dei servizi di quartiere;

     d) favorire la caratterizzazione delle zone sia per tipo di attività, sia per servizi ed infrastrutture di interesse comune.

 

     Art. 3. Disciplina delle destinazioni urbanistiche delle zone omogenee. 1. I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, definiscono la destinazione urbanistica delle zone territoriali omogenee di cui al d.m. 2 aprile 1968 e alle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53 e 27 dicembre 1983, n. 52, stabilendo in particolare i valori percentuali nonché le tipologie, ove necessario, delle destinazioni ammesse nell'ambito di ogni singola zona, tenendo conto della capacità infrastrutturale esistente o prevista delle zone stesse, nonché dei piani comunali di settore approvati, quali il piano del commercio, dei pubblici esercizi, dell'artigianato, del traffico.

 

     Art. 4. Criteri per la destinazione d'uso degli immobili. 1. I Comuni, con la predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, regolano, nei limiti fissati dall'art. 3, la destinazione d'uso degli immobili nelle zone omogenee A, di cui al d.m. 2 aprile 1968, o in parti di esse, sulla base dei seguenti criteri e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge 5 febbraio 1987, n. 15:

     a) le destinazioni d'uso prevalenti e compatibili sono disciplinate in modo tale da evitare alterazioni dei parametri urbanistici relativi a servizi e infrastrutture predeterminati negli strumenti urbanistici;

     b) le compatibilità delle destinazioni d'uso degli immobili, rispetto a quelle prevalenti, è determinata mediante fissazione di soglie e valori percentuali massimi e minimi, tenendo conto dell'esistente nonché dei piani comunali di settore di cui al precedente articolo 3;

     c) le destinazioni d'uso degli immobili sono dirette alla salvaguardia delle attività aventi rilevante valore storico, culturale e tradizionale, nonchè delle caratteristiche architettoniche degli stessi immobili.

     2. I Comuni possono altresì regolare la destinazione d'uso degli immobili, secondo la disciplina di cui al primo comma, con riferimento a singole zone territoriali omogenee o loro parti o a loro insiemi contigui, non ricompresi nelle zone omogenee A di cui al d.m. 2 aprile 1968.

     3. In conformità ai criteri stabiliti dagli strumenti urbanistici generali, e negli ambiti territoriali individuati ai sensi dei precedenti commi, i Comuni determinano in sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi le destinazioni d'uso dei singoli edifici ed, eventualmente, dei singoli piani.

     4. In mancanza dello strumento urbanistico attuativo le indicazioni, di cui al precedente comma, sono stabilite in sede di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia.

 

     Art. 5. Modalità. 1. I Comuni, ai fini della predisposizione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, svolgono indagini e studi diretti alla rilevazione delle destinazioni d'uso degli immobili nelle varie parti del territorio in vista della regolamentazione della destinazione d'uso nelle zone omogenee A, di cui al d.m. 2 aprile 1968, o in parte di esse.

     2. I Comuni, per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi, procedono all'aggiornamento dei dati conoscitivi rilevati in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti.

     3. La relazione illustrativa ricompresa tra gli elaborati degli strumenti urbanistici generali ed attuativi deve contenere l'analisi delle destinazioni d'uso nel territorio.

     4. I Comuni predispongono archivi informativi diretti a consentire il continuo aggiornamento delle destinazioni d'uso degli immobili e loro variazioni, in relazione agli standards e agli altri parametri previsti nelle singole zone o loro insiemi contigui, di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     5. I Comuni coordinano le previsioni degli strumenti urbanistici con i piani comunali di settore approvati, di cui all'art. 3.

 

     Art. 6. Autorizzazione. 1. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non accompagnato da opere è soggetto ad autorizzazione negli ambiti territoriali individuati negli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 4.

     2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco, previo parere della commissione edilizia comunale.

     3. L'autorizzazione si intende assentita, qualora non venga negata con provvedimento motivato notificato entro 60 giorni dalla richiesta.

     4. Nei casi in cui il mutamento di destinazione d'uso di un immobile è accompagnato da opere, la concessione o l'autorizzazione, previste dalla legislazione in materia, sono conformi anche alla disciplina di cui all'art. 4 della presente legge.

 

     Art. 7. Sanzioni. 1. Qualora il mutamento di destinazione d'uso non accompagnato da opere venga realizzato senza la preventiva autorizzazione del sindaco, nei casi in cui sia prescritta ovvero in difformità della stessa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     2. La sanzione pecuniaria, pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, è calcolata avuto riguardo al mutamento di destinazione dell'uso non accompagnato da opere.

 

 

TITOLO III

Norme finali e transitorie

 

     Art. 8. Adeguamento degli strumenti urbanistici. 1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, emana direttive ai Comuni in ordine ai criteri di applicazione degli articoli 3 e 4. Con lo stesso atto sono individuati i Comuni i quali, entro i 360 giorni successivi alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della predetta delibera, sono tenuti ad adottare varianti agli strumenti urbanistici generali, per adeguarli alle disposizioni di cui al Titolo II della presente legge sulla base di criteri che tengano conto dei valori culturali, artistici ed ambientali dei centri storici, dell'andamento dei flussi demografici e delle caratterizzazioni delle attività commerciali.

 

     Art. 9. Contributi ai Comuni per gli adempimenti di cui all'art. 5. 1. Al fine di consentire ai Comuni l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 5, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto per il triennio 1988 - 1989 - 1990, sulla base di piani di spesa analitici che sono presentati entro sei mesi dalla pubblicazione della direttiva di cui al precedente art. 8. I piani di spesa sono approvati dalla Giunta regionale, la quale procede alla ripartizione delle somme in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 10. Norma finanziaria. (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 57 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.