Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.7 politica di sviluppo |
Data: | 27/10/2004 |
Numero: | 1934 |
§ 20.7.91 – Regolamento 27 ottobre 2004, n. 1934.
Regolamento (CE) n. 1934/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1726/2000 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica.
(G.U.U.E. 13 novembre 2004, n. L 338).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 179,
vista la proposta della Commissione,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) Ai sensi del
(2) La revisione intermedia comprende suggerimenti e proposte volti a migliorare l’attuazione della cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica, alcuni dei quali sono gia stati formulati nel documento strategico nazionale del 2002 e sono stati presi in considerazione nel programma indicativo 2003-2005. Essi riguardano, in particolare, l’integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini a tutti i livelli dei progetti . dalla pianificazione all’esecuzione ., lo snellimento delle procedure amministrative, il miglioramento dei criteri per la valutazione dei progetti e dei programmi quanto alla loro concezione, nonché la chiarificazione delle condizioni per la concessione degli stanziamenti del Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo (PERS) a favore dei programmi regionali.
(3) Ai sensi del
(4) Alla luce dell’attuazione del PERS, in particolare del programma indicativo pluriennale 2000-2002, è opportuno adeguare il
(5) Il
(6) L’accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, del quale il Sudafrica è firmatario, è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. Il protocollo n. 3 di detto accordo definisce lo status condizionale del Sudafrica nel quadro dell’accordo stesso.
(7) La
(8) Nella pratica, il comitato del Fondo europeo di sviluppo svolge la funzione di “comitato per il Sudafrica” ai fini del
(9) L’articolo 8, paragrafo 5, del
(10) Il
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Il
1) L’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
“1. I programmi si concentrano sulla lotta alla povertà, tengono conto delle esigenze delle comunità in precedenza sfavorite, prendono in considerazione la dimensione dello sviluppo connessa all’ambiente e provvedono all’integrazione sistematica (“mainstreaming”) dell’uguaglianza dei sessi in tutte le politiche, in particolare rafforzando la partecipazione delle donne a tutti i livelli delle politiche, della programmazione e dell’attuazione. Nell’ambito di tutti questi programmi occorre prestare particolare attenzione al potenziamento delle capacita istituzionali.”
2) All’articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“2. La cooperazione allo sviluppo attuata in base al presente regolamento si concentrerà principalmente sulle aree di cooperazione di cui all’articolo 8 del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell’accordo di Cotonou e, in particolare, sui seguenti aspetti:”
3) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
i) al primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
“2. I finanziamenti comunitari possono riguardare:”
ii) al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a) spese a carico del bilancio statale a sostegno dell’attuazione delle riforme e delle politiche nei settori prioritari individuati attraverso un dialogo politico, utilizzando gli strumenti più adeguati, anche sotto forma di sostegni di bilancio e sotto altre forme specifiche di aiuti di bilancio.”
iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:
“Una parte dei finanziamenti può essere fornita a beneficiari finali mirati (ad esempio imprenditori emergenti), sotto forma di capitale di rischio o sotto altre forme di partecipazione finanziaria. La Banca europea per gli investimenti può essere associata alla gestione di tali fondi, come più opportuno. Le risorse del presente regolamento non saranno utilizzate per fini di concorrenza sleale.”
b) è inserito il paragrafo seguente:
“4 bis. I singoli progetti e programmi a favore della cooperazione e integrazione regionale verranno finanziati dal PERS e/o con fondi regionali del Fondo europeo di sviluppo (FES).
La Commissione si adopera per garantire un equilibrio tra i finanziamenti provenienti dalle due fonti a livello di Programma indicativo pluriennale, impegnando a favore della cooperazione e dell’integrazione regionale una percentuale indicativa del PERS simile alla quota di fondi FES destinati alla cooperazione ed integrazione regionale nel protocollo finanziario dell’accordo di Cotonou.”
4) L’articolo 5 è abrogato.
5) L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Articolo 6. Programmazione.
1. La programmazione indicativa pluriennale si svolge nel contesto di stretti contatti con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7. Il processo di programmazione indicativa rispetterà pienamente il principio di programmazione diretta dal beneficiario.
2. Per prepararsi a ciascun ciclo di programmazione, nel contesto di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, la Commissione redige un documento strategico nazionale di concerto con il governo sudafricano. Tale documento strategico nazionale tiene conto dei risultati dell’ultima valutazione generale delle operazioni finanziate in base al regolamento (CE) n. 2259/96 e al presente regolamento, e di altre valutazioni periodiche delle azioni. Esso è legato ad un’analisi mirata ai problemi e prende in considerazione questioni trasversali quali la riduzione della povertà, l’uguaglianza dei sessi, l’ambiente e la sostenibilità. Al documento strategico nazionale e allegato un progetto del programma indicativo pluriennale. è selezionato un numero limitato di settori di cooperazione sulla base delle aree individuate all’articolo 2. Per tali settori sono definite modalità e misure di accompagnamento. Per quanto possibile sono elaborati indicatori di efficienza, al fine di agevolare l’attuazione degli obiettivi e la valutazione delle relative ripercussioni. Il documento strategico nazionale e il progetto di programma indicativo pluriennale sono esaminati dal comitato determinato su base geografica competente per lo sviluppo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, in seguito denominato “il comitato”. Il comitato esprime il suo parere secondo la procedura di cui all’articolo 8, paragrafo 2.
3. Il programma indicativo pluriennale è negoziato e firmato dalla Commissione e dal governo sudafricano. Il risultato finale dei negoziati e trasmesso per informazione al comitato. Il documento e discusso dal comitato a richiesta di uno o più membri.
4. Una volta all’anno il comitato esamina il funzionamento, i risultati e la costante pertinenza del documento strategico nazionale e del programma indicativo pluriennale. Il comitato può invitare la Commissione a negoziare con il governo sudafricano modifiche del programma indicativo pluriennale qualora vi siano valutazioni o altri sviluppi pertinenti che forniscano indicazioni in tal senso.
5. Una volta all’anno il comitato discute, sulla base di una presentazione svolta dalla Commissione, gli orientamenti generali delle operazioni da attuare nell’anno successivo.”
6) L’articolo 7, paragrafo 2, è abrogato.
7) L’articolo 8 è modificato come segue:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1. La Commissione è assistita dal comitato per il Sudafrica, in seguito denominato “comitato”.”
b) nei paragrafi 5 e 6, l’importo di “5 milioni di EUR” è sostituito da “8 milioni di EUR”.
8) All’articolo 10, paragrafo 1, l’importo di “885,5 milioni di EUR” è sostituito da “900,5 milioni di EUR”.
Art. 2.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.