§ 20.4.251 - Decisione 21 gennaio 2002, n. 52.
Decisione 2002/52/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:21/01/2002
Numero:52


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Portata e ambito di applicazione.
Art. 3.  Definizioni.
Art. 4.  Norme generali in materia di importazione e commercializzazione.
Art. 5.  Principi.
Art. 6.  Denominazioni protette.
Art. 7.  Disposizioni transitorie per alcune denominazioni specifiche.
Art. 8.  Esportazioni.
Art. 9.  Estensione della protezione.
Art. 10.  Applicazione.
Art. 11.  Altre normative interne e altri accordi internazionali.
Art. 12.  Certificati e bollettini d'analisi.
Art. 13.  Disposizioni di salvaguardia.
Art. 14.  Autorità responsabili dell'applicazione.
Art. 15.  Violazioni.
Art. 16.  Compiti delle parti contraenti.
Art. 17.  Comitato congiunto.
Art. 18.  Transito di piccoli quantitativi.
Art. 19.  Ambito di applicazione territoriale.
Art. 20.  Inosservanza.
Art. 21.  Procedura di risoluzione delle controversie.
Art. 22.  Futuri sviluppi.
Art. 23.  Commercializzazione di scorte preesistenti.
Art. 24.  Allegato e protocollo.
Art. 25.  Lingue facenti fede.
Art. 26.  Entrata in vigore - Notifica.


§ 20.4.251 - Decisione 21 gennaio 2002, n. 52.

Decisione 2002/52/CE del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose.

(G.U.C.E. 30 gennaio 2002, n. L 28).

 

     Articolo 1.

     L'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, nonché l'allegato, il protocollo e le dichiarazioni acclusi, sono approvati a nome della Comunità.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

 

     Articolo 2.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

     Articolo 3.

     Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 8 e dell'articolo 16, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere gli strumenti necessari per modificare l'accordo stesso, secondo la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1576/89.

 

     Articolo 4.

     La Commissione rappresenta la Comunità nel Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo.

 

 

     Accordo

     tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose

     La Comunità europea,

     in appresso denominata "Comunità"

e

     la Repubblica sudafricana,

     in appresso denominata "Sudafrica",

     in appresso denominate "parti contraenti",

     considerando che l'11 ottobre 1999 è stato firmato l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, in appresso denominato "accordo SSC", entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° gennaio 2000,

     desiderose di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo armonioso degli scambi e la promozione della cooperazione commerciale nel settore delle bevande spiritose secondo principi di uguaglianza, mutuo vantaggio e reciprocità,

     consapevoli che le parti contraenti intendono allacciare contatti più stretti in tale settore, che potranno ulteriormente intensificarsi a più lungo termine,

     consapevoli che, dati i legami storici che il Sudafrica intrattiene da lunga data con vari Stati membri, il Sudafrica e la Comunità utilizzano, per designare le rispettive bevande spiritose, le aziende e le prassi, determinati termini, denominazioni, riferimenti geografici e marchi commerciali, molti dei quali sono simili,

     consapevoli che le parti contraenti applicano all'interno del loro territorio requisiti diversi e utilizzano definizioni diverse per le bevande spiritose, che devono rimanere impregiudicati dal presente accordo,

     rammentando i loro obblighi in quanto parti dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato "accordo OMC") e, in particolare, le disposizioni dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato "accordo ADPIC"),

     hanno convenuto quanto segue:

 

Art. 1. Obiettivi.

     1. Le parti contraenti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e reciprocità, di agevolare e di favorire gli scambi di bevande spiritose prodotte in Sudafrica e nella Comunità, alle condizioni stabilite nel presente accordo.

     2. Le parti contraenti adottano le misure generali e specifiche necessarie per garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal presente accordo e il conseguimento degli obiettivi da esso stabiliti.

 

     Art. 2. Portata e ambito di applicazione.

     Il presente accordo si applica alle bevande spiritose di cui alla voce 2208 della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("sistema armonizzato"), stipulata a Bruxelles il 14 giugno 1983, prodotte conformemente alla vigente normativa che disciplina la produzione di un tipo particolare di bevanda spiritosa nel territorio di una parte contraente.

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente accordo e fatte salve disposizioni contrarie previste dal medesimo, si intende per:

     a) "originaria di", se tale dicitura è usata in relazione al nome di una delle parti contraenti, una bevanda spiritosa prodotta interamente sul territorio di tale parte contraente;

     b) "indicazione geografica", un'indicazione, compresa la "denominazione d'origine", ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1 dell'accordo ADPIC, che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una parte contraente per l'identificazione di una bevanda spiritosa originaria del territorio di detta parte contraente;

     c) "omonimo", la stessa indicazione geografica o un'indicazione tanto simile da poter creare confusione, utilizzata per denotare luoghi, procedure od oggetti diversi;

     d) "designazione", le designazioni utilizzate per descrivere una bevanda spiritosa sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto della bevanda stessa, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna, nonché nella pubblicità; il termine "designare" è inteso in senso analogo;

     e) "etichettatura", il complesso delle designazioni ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni, indicazioni geografiche o marchi commerciali che caratterizzano la bevanda spiritosa, apposti sul recipiente, incluso il dispositivo di chiusura o il pendaglio appeso al recipiente stesso, e sul rivestimento del collo delle bottiglie;

     f) "Stato membro", uno Stato membro della Comunità;

     g) "presentazione", le denominazioni o i contrassegni utilizzati sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

     h) "imballaggio", gli involucri protettivi, quali carta, rivestimenti di paglia d'ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti o per la loro presentazione in vista della vendita al consumatore finale;

     i) "produzione", l'intero processo di distillazione e maturazione della bevanda spiritosa;

     j) "marchio commerciale",

     i) un marchio commerciale registrato secondo la normativa di una parte contraente o di uno Stato membro,

     ii) un marchio commerciale di diritto comune riconosciuto dalla normativa di una parte contraente o di uno Stato membro,

     iii) un marchio commerciale notoriamente conosciuto, di cui all'articolo 6 bis della Convenzione di Parigi (1967);

     k) "identificazione", in relazione alle indicazioni geografiche, l'uso di indicazioni geografiche per la designazione o la presentazione di bevande spiritose.

 

     Art. 4. Norme generali in materia di importazione e commercializzazione.

     Fatte salve disposizioni contrarie del presente accordo, l'importazione e la commercializzazione sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore sul territorio delle parti contraenti.

 

TITOLO I

Protezione reciproca delle denominazioni delle bevande spiritose e disposizioni corrispondenti in materia di designazione e presentazione

 

     Art. 5. Principi.

     1. Le parti contraenti garantiscono, conformemente al presente accordo, la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per l'identificazione di bevande spiritose originarie dei territori delle parti contraenti. A tal fine, ciascuna parte contraente fornisce gli strumenti giuridici idonei a garantire una protezione efficace.

     2. Le denominazioni protette:

     a) per quanto riguarda le denominazioni comunitarie:

     i) sono riservate esclusivamente, in Sudafrica, alle bevande spiritose originarie della Comunità a cui si applicano, e

     ii) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità;

     b) per quanto riguarda le denominazioni sudafricane,

     i) sono riservate esclusivamente, nella Comunità, alle bevande spiritose originarie del Sudafrica a cui si applicano, e

     ii) possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari del Sudafrica.

     3. La protezione prevista dal presente accordo vieta, in particolare, l'uso delle indicazioni protette in virtù dell'accordo stesso per bevande spiritose non originarie della zona geografica indicata, anche qualora

     a) sia indicata la vera origine della bevanda spiritosa;

     b) l'indicazione geografica in questione tradotta;

     c) l'indicazione sia accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.

     4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche:

     a) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono omonime, la protezione copre entrambe le indicazioni, a condizione che il loro uso sia tradizionale e costante e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine delle bevande spiritose;

     b) se le indicazioni protette in virtù del presente accordo sono identiche alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle parti contraenti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare una bevanda spiritosa elaborata nella zona geografica a cui fa riferimento, a condizione che l'uso della denominazione sia tradizionale e costante e sia disciplinato a tal fine dal paese di origine e purché il consumatore non sia indotto a credere erroneamente che la bevanda spiritosa sia originaria del territorio della parte contraente considerata.

     5. Le parti contraenti possono determinare le condizioni pratiche di differenziazione delle denominazioni omonime di cui al paragrafo 4, tenendo conto della necessità di assicurare un trattamento equo dei produttori interessati e di evitare che i consumatori siano indotti in errore.

     6. Le disposizioni del presente accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare, per fini commerciali, il proprio nome o il nome dei propri predecessori nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore i consumatori.

     7. Nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte contraente a proteggere una denominazione dell'altra parte contraente che non è protetta o non è più protetta nel paese d'origine o è caduta in disuso in tale paese.

     8. Su richiesta di una delle parti, il Comitato congiunto di cui all'articolo 17 esamina i casi da risolvere sulla base dei registri che il Sudafrica, da una parte, e la Comunità e i suoi Stati membri, dall'altra, si sono trasmessi a vicenda.

Sulla base di questo esame le parti convengono, entro il 30 settembre 2002, che:

     a) occorre decidere una risoluzione qualora:

     i) il marchio commerciale di un prodotto di una delle parti sia identico o simile a un'indicazione geografica o a un'altra denominazione dell'altra parte, protetta in virtù del presente accordo, e

     ii) l'uso di tale marchio commerciale induca in errore il pubblico quanto al vero luogo di origine del prodotto;

o

     b) il caso deve essere considerato non controverso.

Laddove si applichi la lettera a), le parti si accordano sulla soppressione e autorizzano un ragionevole periodo transitorio in cui è possibile la coesistenza.

 

     Art. 6. Denominazioni protette.

     Sono protette le seguenti denominazioni relative alle bevande spiritose:

     a) originarie della Comunità:

     i) i riferimenti al nome dello Stato membro di cui la bevanda spiritosa è originaria,

     ii) le indicazioni geografiche figuranti nell'allegato,

     iii) le denominazioni specifiche "Grappa", "Ouzo", "Korn", "Kornbrand", "Jägertee", "Jagertee", "Jagatee" e "Pacharan";

     b) originarie del Sudafrica:

     i) la denominazione "Sudafrica" o altri termini utilizzati per indicare questo paese,

     ii) le indicazioni geografiche di cui all'allegato.

 

     Art. 7. Disposizioni transitorie per alcune denominazioni specifiche.

     Fatta salva la protezione di cui agli articoli 5 e 6, le parti contraenti convengono che, dopo un periodo transitorio di cinque anni, le denominazioni di cui all'articolo 6, lettera a), punto iii), non saranno più utilizzate per indicare bevande spiritose elaborate nel Sudafrica e potranno essere vendute sul mercato sudafricano con tali denominazioni soltanto le bevande spiritose originarie della Comunità. Tale impegno, compresa la verifica delle conseguenti importazioni da paesi terzi, sarà applicato in base alla comune intesa che il principio della protezione di tali denominazioni di bevande spiritose sia conforme alle disposizioni previste dall'ADPIC.

 

     Art. 8. Esportazioni.

     Le parti contraenti adottano le misure necessarie per garantire che, quando le bevande spiritose originarie delle parti stesse sono esportate e commercializzate al di fuori dei loro territori, le denominazioni protette di cui all'articolo 6 di una delle parti contraenti non vengano utilizzate per designare e presentare bevande spiritose originarie dell'altra parte contraente.

 

     Art. 9. Estensione della protezione.

     Nella misura in cui la legislazione pertinente di ognuna delle parti contraenti lo consenta, la protezione conferita dal presente accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra parte contraente.

 

     Art. 10. Applicazione.

     1. Se l'organismo competente designato a norma dell'articolo 14 viene a conoscenza che la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, viola il presente accordo, le parti contraenti applicano le misure amministrative necessarie o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

     2. Si applicano le misure e si intentano le azioni di cui al paragrafo 1 in particolare nei seguenti casi:

     a) se la traduzione delle designazioni previste dalla normativa comunitaria o sudafricana nella lingua o nelle lingue dell'altra parte contraente comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine, alla natura o alla qualità della bevanda spiritosa così designata o presentata;

     b) se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a bevande spiritose le cui denominazioni sono protette in virtù del presente accordo figurano designazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che danno direttamente o indirettamente un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura, la varietà di vite o le qualità materiali della bevanda spiritosa;

     c) se viene utilizzato, per il confezionamento, un recipiente tale da indurre in errore quanto all'origine della bevanda spiritosa.

     3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano la facoltà per le persone e gli organismi di cui all'articolo 9 di adottare misure appropriate nei confronti delle parti contraenti, compreso il ricorso a un organo giurisdizionale.

 

     Art. 11. Altre normative interne e altri accordi internazionali.

     Fatti salvi accordi contrari tra le parti contraenti, il presente accordo non esclude che le parti contraenti, in virtù della loro normativa interna o di altri accordi internazionali, applichino una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente accordo.

 

TITOLO II

Requisiti in materia di certificazioni per l'importazione

 

     Art. 12. Certificati e bollettini d'analisi.

     Il Sudafrica autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificazione all'importazione e bollettini d'analisi previste dalla sua legislazione interna.

 

     Art. 13. Disposizioni di salvaguardia.

     1. Le parti contraenti si riservano il diritto di esigere temporaneamente requisiti supplementari di certificazione all'importazione per tener conto di legittime preoccupazioni in materia di pubblico interesse, quali la protezione della salute pubblica o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tal caso, l'altra parte contraente viene informata tempestivamente per poter soddisfare detti requisiti supplementari.

     2. Le parti contraenti concordano che il rispetto di tali requisiti non sarà richiesto al di là del periodo di tempo necessario per far fronte alla situazione specifica in materia di pubblico interesse per la quale i requisiti stessi sono stati introdotti.

 

TITOLO III

Reciproca assistenza tra le autorità responsabili dell'applicazione

 

     Art. 14. Autorità responsabili dell'applicazione.

     1. Ciascuna delle parti contraenti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente accordo. Se una parte contraente designa più di un organismo competente, essa garantisce il coordinamento delle attività di tali organismi. A tale scopo, viene designata un'unica autorità di collegamento.

     2. Le parti contraenti si notificano reciprocamente i nomi e gli indirizzi degli organismi e delle autorità di cui al paragrafo 1, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente accordo. Detti organismi cooperano strettamente e direttamente.

     3. Gli organismi e le autorità di cui al paragrafo 1 esplorano le possibilità di migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione del presente accordo, al fine di combattere le pratiche fraudolente.

 

     Art. 15. Violazioni.

     1. Se uno degli organismi o delle autorità designati a norma dell'articolo 14 ha fondati motivi per sospettare che:

     a) bevande spiritose che sono o sono state oggetto di scambi tra il Sudafrica e la Comunità non siano conformi al presente accordo o alle norme previste dalle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti e

     b) tale inosservanza rivesta particolare interesse per l'altra parte contraente e possa comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni giudiziarie,

ne informa immediatamente gli organismi competenti e l'autorità di collegamento dell'altra parte contraente.

     2. Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati. Occorre altresì indicare le misure amministrative o le eventuali azioni legali da intraprendere, se del caso. Le informazioni includono in particolare i seguenti dati relativi alle bevande spiritose di cui trattasi:

     a) il nome del produttore e della persona che dispone delle bevande spiritose;

     b) la composizione delle bevande spiritose;

     c) la designazione e la presentazione delle bevande spiritose e

     d) informazioni dettagliate sulla violazione delle norme di produzione e di commercializzazione.

 

TITOLO IV

Gestione dell'accordo

 

     Art. 16. Compiti delle parti contraenti.

     1. Le parti contraenti si tengono in contatto, direttamente o tramite il Comitato congiunto istituito a norma dell'articolo 17, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'applicazione e al funzionamento del presente accordo.

     2. In particolare, le parti contraenti:

     a) modificano, di comune intesa, l'allegato e il protocollo in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti contraenti stesse;

     b) stabiliscono reciprocamente le condizioni pratiche di cui all'articolo 5, paragrafo 5;

     c) si comunicano reciprocamente l'intenzione di decidere nuovi regolamenti o modifiche ai regolamenti vigenti in materia di pubblico interesse, quali la protezione della salute o dei consumatori, che hanno implicazioni per il settore delle bevande spiritose;

     d) si comunicano reciprocamente le misure legislative e amministrative e le decisioni giudiziarie relative all'applicazione del presente accordo, nonché le misure adottate in base a tali decisioni.

 

     Art. 17. Comitato congiunto.

     1. E' istituito un Comitato congiunto di cui fanno parte rappresentanti della Comunità e del Sudafrica. Il Comitato si riunisce a richiesta di una delle parti contraenti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'accordo, a turno nella Comunità e nel Sudafrica, ad una data e in luogo fissati di comune accordo dalle parti contraenti.

     2. Il Comitato congiunto vigila sul corretto funzionamento del presente accordo ed esamina tutte le questioni inerenti alla sua applicazione.

In particolare il Comitato congiunto può formulare raccomandazioni che possono contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente accordo.

     3. Il Comitato congiunto favorisce i contatti e lo scambio di informazioni per un funzionamento ottimale del presente accordo.

     4. Il Comitato congiunto presenta proposte su problemi di reciproco interesse nel settore delle bevande spiritose.

 

TITOLO V

Disposizioni generali

 

     Art. 18. Transito di piccoli quantitativi.

     I titoli I e II non si applicano alle bevande spiritose:

     a) in transito sul territorio di una delle due parti contraenti, o

     b) originarie del territorio di una delle parti contraenti e spedite in piccoli quantitativi fra dette parti contraenti alle condizioni e secondo le procedure contemplate nel protocollo.

 

     Art. 19. Ambito di applicazione territoriale.

     Il presente accordo si applica, per quanto riguarda la Comunità europea, ai territori a cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate e, per quanto riguarda il Sudafrica, ai territori definiti nella Costituzione sudafricana.

 

     Art. 20. Inosservanza.

     1. Se una parte contraente ritiene che l'altra non abbia osservato un obbligo previsto dal presente accordo, presenta all'altra parte una notifica scritta a tale proposito. Nella notifica può chiedere all'altra parte contraente di avviare una consultazione entro un periodo determinato.

     2. La parte contraente che chiede la consultazione comunica all'altra parte contraente tutte le informazioni necessarie per un esame particolareggiato del caso di cui trattasi.

     3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate in via provvisoria opportune misure protettive senza ricorrere alla consultazione, a condizione che la consultazione intervenga quanto prima possibile dopo l'adozione delle misure.

     4. Se in seguito alle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 le parti contraenti non raggiungono un accordo:

     a) la parte contraente che ha richiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare opportune misure protettive per consentire la corretta applicazione del presente accordo;

     b) ognuna delle parti può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 21.

 

     Art. 21. Procedura di risoluzione delle controversie.

     1. Ciascuna delle parti contraenti può deferire una controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo a un organismo che si riunisce con l'approvazione dell'altra parte contraente.

     2. L'organismo di cui al paragrafo 1 può risolvere la controversia mediante una decisione.

     3. Ciascuna delle parti contraenti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

     4. Qualora non sia possibile risolvere la controversia a norma del paragrafo 2, ciascuna delle parti contraenti può notificare all'altra la nomina di un arbitro ed entro due mesi dal ricevimento di tale notifica l'altra parte contraente deve nominare un secondo arbitro.

     5. Gli arbitri nominati a norma del paragrafo 4 nominano un terzo arbitro, che deve esaminare insieme a loro la controversia.

     6. I tre arbitri prendono una decisione a maggioranza entro un termine massimo di 12 mesi.

     7. Ciascuna delle parti contraenti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 6.

 

     Art. 22. Futuri sviluppi.

     1. Le parti contraenti possono modificare in ogni momento il presente accordo, per rafforzare il grado di cooperazione nel settore delle bevande spiritose.

     2. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti contraenti può formulare suggerimenti intesi ad ampliare il grado di cooperazione, tenuto conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

     3. Il Sudafrica riconosce l'importanza che la Comunità attribuisce al proprio regime di protezione delle "diciture tradizionali". La Comunità riconosce che il Sudafrica è seriamente preoccupato circa la natura, la portata e l'applicabilità di tale regime. Le parti contraenti convengono di continuare a collaborare su tale questione nell'ambito degli accordi sul vino e sulle bevande spiritose, tenendo conto dei futuri risultati dei negoziati multilaterali in tale settore. Le parti contraenti convengono di esaminare l'obiettivo, i principi e l'applicazione a determinati casi specifici di un regime da applicare alle parti stesse. Le eventuali intese che scaturiscano dalla presente disposizione saranno inserite nel presente accordo.

 

     Art. 23. Commercializzazione di scorte preesistenti.

     1. Le bevande spiritose che, alla data in cui entra in vigore il presente accordo o prima di tale data, sono state prodotte, designate e presentate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari interne della rispettiva parte contraente ma secondo modalità vietate dal presente accordo, possono essere commercializzate alle condizioni sotto descritte:

i prodotti designati ed etichettati utilizzando indicazioni geografiche protette dal presente accordo possono continuare ad essere commercializzati:

     i) da grossisti o produttori, per un periodo di tre anni;

     ii) da dettaglianti, sino ad esaurimento delle scorte.

     2. Salvo convenzione contraria delle parti contraenti, le bevande spiritose prodotte, designate e presentate a norma del presente accordo che vengono commercializzate e la cui designazione o presentazione non è più conforme all'accordo stesso in seguito a una modifica del medesimo possono essere commercializzate fino a esaurimento delle scorte.

 

     Art. 24. Allegato e protocollo.

     L'allegato e il protocollo del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

 

     Art. 25. Lingue facenti fede.

     Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca e nelle lingue ufficiali del Sudafrica diverse dall'inglese, ossia Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu, tutti i testi facenti ugualmente fede.

 

     Art. 26. Entrata in vigore - Notifica.

     1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello durante il quale le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure.

     2. Se, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, le parti contraenti decidono di applicarlo provvisoriamente, tutti i riferimenti alla data di entrata in vigore, fatto salvo il rinvio al paragrafo 3, devono rinviare alla data in cui prende effetto tale applicazione provvisoria.

     3. Ciascuna delle parti contraenti può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento dopo la sua entrata in vigore a norma del paragrafo 1, mediante notifica scritta all'altra parte contraente con un preavviso di un anno.

Fatto a Paarl, addì 28 gennaio 2002.

 

 

Allegato

(di cui all'articolo 6)

 

     A. Elenco di denominazioni protette di bevande spiritose originarie della Comunità:

     1. Rum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "tradizionale".)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

     2. a) Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni "malt" o "grain".)

     b) Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione "Pot Still".)

     3. Bevande spiritose di cereali

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

     4. Acquavite di vino

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni:

- Fine,

- Grande Fine Champagne,

- Grande Champagne,

- Petite Champagne,

- Petite Fine Champagne,

- Fine Champagne,

- Borderies,

- Fins Bois,

- Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères/eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Aguardente da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Lourinhã

     5. Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy of Attica

Brandy of the Peloponnese

Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

     6. Acquavite di vinaccia

Eau-de-vie de marc de Champagne/marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes Alvarinho

Orujo gallego

Grappa di Barolo

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Tsikoudia of Crete

Tsipouro of Macedonia

Tsipouro of Thessaly

Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

     7. Acquavite di frutta

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot/Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano/Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Williams trentino/Williams del Trentino

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch/Kirschwasser Friulano

Kirsch/Kirschwasser Trentino

Kirsch/Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

     8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

     9. Acquavite di genziana

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina/Genziana del Trentino

     10. Bevande spiritose di frutta

Pacharán navarro

     11. Bevande spiritose al ginepro

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandre Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

     12. Bevande spiritose al carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

     13. Bevande spiritose all'anice

Anis español

Évora anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

     14. Liquori

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazzeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

     15. Bevande spiritose

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punsch

     16. Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

     B. Elenco di denominazioni protette di bevande spiritose originarie del Sudafrica

Brandy/Brandewyn

Avontuur

Backsberg

Laborie

Mons Ruber

Uitkyk

 

 

Protocollo

 

     Le parti contraenti convengono quanto segue:

     I. Per quanto riguarda l'applicazione dei titoli II e III dell'accordo, le parti contraenti concordano che i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento dall'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV) e pubblicati da tale Ufficio o, se in tale pubblicazione non compare un metodo appropriato, metodi di analisi conformi alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) prevalgono come metodi di riferimento per la determinazione della composizione analitica delle bevande spiritose nell'ambito delle operazioni di controllo.

     II. A norma dell'articolo 18, lettera b) dell'accordo, sono considerati piccoli quantitativi:

     1. le bevande spiritose presentate in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, a condizione che il quantitativo totale trasportato, oggetto o no di spedizioni distinte, non superi i 100 litri;

     2. a) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 30 litri pro capite contenuti nei bagagli dei viaggiatori;

     b) i quantitativi di bevande spiritose non superiori a 30 litri oggetto di spedizioni fra privati;

     c) i quantitativi di bevande spiritose che fanno parte di un trasloco di privati;

     d) i quantitativi di bevande spiritose importati a fini di sperimentazione scientifica o tecnica, nei limiti di un ettolitro;

     e) i quantitativi di bevande spiritose destinati a rappresentanze diplomatiche, sedi consolari od organismi assimilati, importati in base alle franchigie per essi concesse;

     f) i quantitativi di bevande spiritose che costituiscono le provviste di bordo di mezzi di trasporto internazionali.

L'esenzione di cui al punto 1 non può essere cumulata con una o più esenzioni di cui al punto 2.

 

Atto finale

 

I plenipotenziari

della Comunità europea,

e

della Repubblica sudafricana,

riuniti a Paarl, il 28 gennaio 2002 per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di bevande spiritose, hanno adottato le dichiarazioni comuni seguenti, accluse al presente atto finale:

- dichiarazione comune sulle definizioni di cui all'articolo 3,

- dichiarazione comune sulla certificazione e sulle analisi di cui all'articolo 12,

- dichiarazione comune sulle dimensioni delle bottiglie e sui titoli alcolometrici delle bevande spiritose,

- dichiarazione comune sulla trasmissione reciproca dei registri;

e hanno preso atto della dichiarazione seguente, acclusa al presente atto finale:

- dichiarazione del Sudafrica sulla protezione dei nomi di paesi di cui all'articolo 6.

Fatto a Paarl, addì 28 gennaio 2002.

 

     Dichiarazione comune

     sulle definizioni di cui all'articolo 3

     Le parti contraenti dichiarano che le espressioni "interamente elaborata" e "l'intero processo di distillazione e maturazione", figuranti nelle definizioni di cui all'articolo 3, lettere a) e i), dell'accordo non si riferiscono all'origine delle materie prime utilizzate nell'elaborazione di una bevanda spiritosa.

     Dichiarazione comune

     sulla certificazione e sulle analisi di cui all'articolo 12

     Le parti contraenti dichiarano che sono soggetti alle analisi previste dalla normativa sudafricana in merito alle procedure di certificazione per l'importazione di bevande spiritose i seguenti parametri:

1. Bevande spiritose diverse da quelle di cui ai punti 2 e 3:

-% del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol,

- quantità di sostanze volatili per ettolitro di alcole al 100% vol.

2. Whisky detto "blended":

-% del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol,

- quantità di sostanze volatili per ettolitro di alcole al 100% vol,

- alcoli superiori: alcole amilico per ettolitro di alcole assoluto.

3. Bevande a base di bevande spiritose:

3.1. Liquori, cocktail a base di bevande spiritose:

-% del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol,

- zucchero residuo (g/l).

3.2. "Spirit cooler" (bibite gassate alcoliche):

- % del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol,

- anidride solforosa totale,

- acidità volatile, espressa in acido acetico.

3.3. Liquori cremosi:

- % del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol,

- zucchero residuo,

- materia grassa butirrica.

3.4. Altri:

- % del titolo alcolometrico volumico,

- tenore di alcole metilico per ettolitro di alcole al 100% vol.

     Dichiarazione comune

     sulle dimensioni delle bottiglie e sui titoli alcolometrici delle bevande spiritose

     Le parti contraenti dichiarano che le disposizioni in materia di dimensioni delle bottiglie e di titoli alcolometrici volumici minimi per l'immissione al consumo umano delle bevande spiritose non devono ostacolare più del necessario gli esportatori delle parti stesse. Esse dichiarano inoltre che intendono incoraggiare un'ulteriore armonizzazione.

     Dichiarazione comune

     sulla trasmissione reciproca dei registri

     Le due parti ritengono che l'obbligo fissato all'articolo 5, paragrafo 8 dell'accordo di procedere all'esame del marchio commerciale entro il 30 settembre 2002, sulla base della trasmissione reciproca dei registri, impegna necessariamente la Comunità europea e il Sudafrica a trasmettersi vicendevolmente i registri entro un termine che consenta l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 8.

 

     Dichiarazione del Sudafrica

     sulla protezione dei nomi di paesi di cui all'articolo 6

     Il Sudafrica dichiara di mantenere la propria posizione di principio, secondo cui i nomi degli Stati membri della Comunità non possono essere protetti in quanto indicazioni geografiche in virtù dell'accordo ADPIC.