§ 20.4.335 - Decisione 5 novembre 2002, n. 877.
Decisione n. 2002/877/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:05/11/2002
Numero:877


Sommario
Art. 1.      Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile a nome della [...]
Art. 2.      L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità
Art. 3.      1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle [...]
Art. 4.      La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.335 - Decisione 5 novembre 2002, n. 877.

Decisione n. 2002/877/CE del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento.

(G.U.C.E. 7 novembre 2002, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile.

     (2) L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato l'8 agosto 2002.

     (3) L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità.

     (4) Affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Brasile a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

 

          Art. 2.

     L'accordo in forma di memorandum d'intesa si applica, in via provvisoria, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale e fatta salva la necessaria reciprocità.

     Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi, l'applicazione del sistema di duplice controllo a determinati prodotti previe consultazioni con il Brasile a norma del paragrafo 6 del memorandum d'intesa.

     2. Qualora il Brasile venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5 del memorandum d'intesa o del suo verbale concordato supplementare, la Commissione ripristina, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 3030/ 93, i contingenti ai livelli applicabili in precedenza.

 

          Art. 4.

     La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ACCORDO

in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la

Repubblica federativa del Brasile sul regime di accesso al mercato

per i tessili e i capi di abbigliamento siglato a Brasilia l'8 agosto 2002

 

     1. Le delegazioni della Comunità europea e della Repubblica federativa del Brasile si sono incontrate l'8 agosto 2002 per discutere di come migliorare l'accesso ai rispettivi mercati per i tessili e i capi di abbigliamento.

     2.1. La Repubblica federativa del Brasile non applica ai tessili e ai capi di abbigliamento dazi superiori a quelli indicati nell'allegato I.

     2.2. La Comunità europea sospende l'applicazione delle restrizioni quantitative in vigore sulle importazioni di tessili e capi di abbigliamento dal Brasile (categorie di prodotti 1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 e 39).

     2.3. Le parti si scambiano i documenti necessari per dimostrare l'avvenuto adempimento dei loro impegni.

     3. Le parti convengono che la Comunità europea conserva il diritto di ripristinare il regime contingentale applicabile per l'anno in questione, ai livelli corrispondenti all'intesa bilaterale notificata a norma del vigente accordo sui tessili e sui capi di abbigliamento (ATC) e per un periodo non superiore alla durata dell'ATC, qualora il Brasile venga meno a uno qualsiasi degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5 del presente accordo in forma di memorandum d'intesa (in seguito denominato «memorandum d'intesa»). Le parti convengono che il Brasile conserva il diritto di sospendere l'applicazione degli impegni di cui ai paragrafi 2 e 5 qualora la Comunità europea ripristini i contingenti in modo incoerente con gli obblighi assunti nell'ambito del presente memorandum d'intesa o venga meno a uno degli obblighi di cui al paragrafo 5. Le parti decidono di consultarsi a norma del paragrafo 6 prima di esercitare questo diritto.

     4. Fatti salvi il paragrafo 3 e la cooperazione amministrativa prevista dall'accordo tessile bilaterale siglato il 12 settembre 1986, comprese le successive modifiche, e nell'intento di scambiare informazioni sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento per combattere le frodi, le parti decidono quanto segue:

     a) i prodotti elencati nel paragrafo 2.2 sono soggetti alle procedure previste nel sistema di duplice controllo di cui agli articoli da 18 a 24 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio. Il sistema di duplice controllo è introdotto dalla Comunità europea non appena quest'ultima sospende i contingenti a norma del paragrafo 2. Le parti decidono di tenere sotto controllo i prodotti di cui al paragrafo 2.2 soggetti al sistema di duplice controllo e possono proporre modifiche previe consultazioni a norma del paragrafo 6. La Comunità europea conviene che i prodotti soggetti alle procedure previste nel suddetto sistema di duplice controllo non devono subire restrizioni commerciali quale conseguenza di detto sistema.

     b) L'Unione europea collabora strettamente con il Brasile per garantire il carattere originario dei tessili e dei capi di abbigliamento contemplati dal presente memorandum d'intesa.

     Tali procedure sono soggette alle disposizioni di cui all'allegato II.

     5. Le parti decidono di non adottare misure non tariffarie che possano ostacolare gli scambi di tessili e capi di abbigliamento del tipo specificato nel relativo verbale concordato allegato. In tale contesto, le parti decidono di non introdurre limiti quantitativi per i prodotti di cui al paragrafo 2 a meno che la Comunità europea non eserciti il diritto di ripristinare il regime contingentale a norma del paragrafo 3.

     6. Le parti convengono che l'equilibrio del presente memorandum d'intesa, costituito da una serie di concessioni reciproche liberamente concordate tra di esse, dipende da un'applicazione piena e corretta di tutte le disposizioni del presente memorandum d'intesa. Le parti decidono pertanto di consultarsi periodicamente per garantire la corretta applicazione del presente memorandum d'intesa nonché, su richiesta di una di esse, di consultarsi su uno qualsiasi dei suoi aspetti.

     Qualora una delle parti intenda esercitare il diritto di cui al paragrafo 3, essa fornisce per iscritto all'altra informazioni dettagliate sulla sua inadempienza. Salvo diverso accordo tra le parti, si tengono consultazioni onde ovviare al problema entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta. Qualora le parti non riescano a concordare una soluzione adeguata entro sessanta giorni dall'avvio delle consultazioni, la Comunità europea ha il diritto di procedere a norma del paragrafo 3.

     7. Le parti decidono di cooperare pienamente per rispettare gli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC o di uno dei suoi organi.

     8. Le parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicata la possibilità di negoziare concessioni reciproche sull'accesso al mercato con altri partner commerciali del settore.

     9. Le parti confermano che il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicato il loro diritto di invocare l'intesa dell'OMC sulla risoluzione delle controversie.

     10. Tutti i verbali concordati e tutte le dichiarazioni acclusi al presente memorandum d'intesa ne costituiscono parte integrante.

     11. Le parti decidono che il presente memorandum d'intesa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al giorno in cui le parti si siano notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure interne. Nel frattempo, l'accordo è applicato provvisoriamente fatta salva la necessaria reciprocità.

 

     Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2002.

 

 

ALLEGATO I

Dazi massimi all'importazione applicati dal Brasile

 

Codice SA a 6

cifre/tariffa brasiliana

Designazione dei prodotti secondo la nomenclatura brasiliana

Dazi massimi all'importazione

Imposta supplementare

5004 00

 

14,0 %

1,5 %

5005 00

 

14,0 %

1,5 %

5006 00

 

16,0 %

1,5 %

5007 10

 

18,0 %

1,5 %

5007 20

 

18,0 %

1,5 %

5007 90

 

18,0 %

1,5 %

5104 00

 

6,0 %

1,5 %

5105 10

 

10,0 %

1,5 %

5105 21

 

10,0 %

1,5 %

5105 29

 

10,0 %

1,5 %

5105 31

 

10,0 %

1,5 %

5105 39

 

10,0 %

1,5 %

5105 40

 

10,0 %

1,5 %

5106 10

 

14,0 %

1,5 %

5106 20

 

14,0 %

1,5 %

5107 10

 

14,0 %

1,5 %

5107 20

 

14,0 %

1,5 %

5108 10

 

14,0 %

1,5 %

5108 20

 

14,0 %

1,5 %

5109 10

 

16,0 %

1,5 %

5109 90

 

16,0 %

1,5 %

5110 00

 

14,0 %

1,5 %

5111 11

 

18,0 %

1,5 %

5111 19

 

18,0 %

1,5 %

5111 20

 

18,0 %

1,5 %

5111 30 10

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini e da quelli misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, con trama di lana, feltrati, misti unicamente con fibre sintetiche e ordito unicamente di cotone sintetico, di peso uguale o superiore a 600 g/m2, adatti per la fabbricazione di palle da tennis

2,0 %

1,5 %

5111 30 90

Tessuti di lana cardata o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di lana o di peli fini e da quelli con trama di lana, feltrati, misti unicamente con fibre sintetiche e ordito unicamente di cotone sintetico, di peso uguale o superiore a 600 g/m2, adatti per la fabbricazione di palle da tennis

18,0 %

1,5 %

5111 90

 

18,0 %

1,5 %

5112 11

 

18,0 %

1,5 %

5112 19

 

18,0 %

1,5 %

5112 20

 

18,0 %

1,5 %

5112 30

 

18,0 %

1,5 %

5112 90

 

18,0 %

1,5 %

5113 00

 

18,0 %

1,5 %

5204 11

 

14,0 %

1,5 %

5204 19

 

14,0 %

1,5 %

5204 20

 

16,0 %

1,5 %

5205 11

 

14,0 %

1,5 %

5205 12

 

14,0 %

1,5 %

5205 13

 

14,0 %

1,5 %

5205 14

 

14,0 %

1,5 %

5205 15

 

14,0 %

1,5 %

5205 21

 

14,0 %

1,5 %

5205 22

 

14,0 %

1,5 %

5205 23

 

14,0 %

1,5 %

5205 24

 

14,0 %

1,5 %

5205 26

 

14,0 %

1,5 %

5205 27

 

14,0 %

1,5 %

5205 28

 

14,0 %

1,5 %

5205 31

 

14,0 %

1,5 %

5205 32

 

14,0 %

1,5 %

5205 33

 

14,0 %

1,5 %

5205 34

 

14,0 %

1,5 %

5205 35

 

14,0 %

1,5 %

5205 41

 

14,0 %

1,5 %

5205 42

 

14,0 %

1,5 %

5205 43

 

14,0 %

1,5 %

5205 44

 

14,0 %

1,5 %

5205 46

 

14,0 %

1,5 %

5205 47

 

14,0 %

1,5 %

5205 48

 

14,0 %

1,5 %

5206 11

 

14,0 %

1,5 %

5206 12

 

14,0 %

1,5 %

5206 13

 

14,0 %

1,5 %

5206 14

 

14,0 %

1,5 %

5206 15

 

14,0 %

1,5 %

5206 21

 

14,0 %

1,5 %

5206 22

 

14,0 %

1,5 %

5206 23

 

14,0 %

1,5 %

5206 24

 

14,0 %

1,5 %

5206 25

 

14,0 %

1,5 %

5206 31

 

14,0 %

1,5 %

5206 32

 

14,0 %

1,5 %

5206 33

 

14,0 %

1,5 %

5206 34

 

14,0 %

1,5 %

5206 35

 

14,0 %

1,5 %

5206 41

 

14,0 %

1,5 %

5206 42

 

14,0 %

1,5 %

5206 43

 

14,0 %

1,5 %

5206 44

 

14,0 %

1,5 %

5206 45

 

14,0 %

1,5 %

5207 10

 

16,0 %

1,5 %

5207 90

 

16,0 %

1,5 %

5208 11

 

18,0 %

1,5 %

5208 12

 

18,0 %

1,5 %

5208 13

 

18,0 %

1,5 %

5208 19

 

18,0 %

1,5 %

5208 21

 

18,0 %

1,5 %

5208 22

 

18,0 %

1,5 %

5208 23

 

18,0 %

1,5 %

5208 29

 

18,0 %

1,5 %

5208 31

 

18,0 %

1,5 %

5208 32

 

18,0 %

1,5 %

5208 33

 

18,0 %

1,5 %

5208 39

 

18,0 %

1,5 %

5208 41

 

18,0 %

1,5 %

5208 42

 

18,0 %

1,5 %

5208 43

 

18,0 %

1,5 %

5208 49

 

18,0 %

1,5 %

5208 51

 

18,0 %

1,5 %

5208 52

 

18,0 %

1,5 %

5208 53

 

18,0 %

1,5 %

5208 59

 

18,0 %

1,5 %

5209 11

 

18,0 %

1,5 %

5209 12

 

18,0 %

1,5 %

5209 19

 

18,0 %

1,5 %

5209 21

 

18,0 %

1,5 %

5209 22

 

18,0 %

1,5 %

5209 29

 

18,0 %

1,5 %

5209 31

 

18,0 %

1,5 %

5209 32

 

18,0 %

1,5 %

5209 39

 

18,0 %

1,5 %

5209 41

 

18,0 %

1,5 %

5209 42

 

18,0 %

1,5 %

5209 43

 

18,0 %

1,5 %

5209 49

 

18,0 %

1,5 %

5209 51

 

18,0 %

1,5 %

5209 52

 

18,0 %

1,5 %

5209 59

 

18,0 %

1,5 %

5210 11

 

18,0 %

1,5 %

5210 12

 

18,0 %

1,5 %

5210 19

 

18,0 %

1,5 %

5210 21

 

18,0 %

1,5 %

5210 22

 

18,0 %

1,5 %

5210 29

 

18,0 %

1,5 %

5210 31

 

18,0 %

1,5 %

5210 32

 

18,0 %

1,5 %

5210 39

 

18,0 %

1,5 %

5210 41

 

18,0 %

1,5 %

5210 42

 

18,0 %

1,5 %

5210 49

 

18,0 %

1,5 %

5210 51

 

18,0 %

1,5 %

5210 52

 

18,0 %

1,5 %

5210 59

 

18,0 %

1,5 %

5211 11

 

18,0 %

1,5 %

5211 12

 

18,0 %

1,5 %

5211 19

 

18,0 %

1,5 %

5211 21

 

18,0 %

1,5 %

5211 22

 

18,0 %

1,5 %

5211 29

 

18,0 %

1,5 %

5211 31

 

18,0 %

1,5 %

5211 32

 

18,0 %

1,5 %

5211 39

 

18,0 %

1,5 %

5211 41

 

18,0 %

1,5 %

5211 42

 

18,0 %

1,5 %

5211 43

 

18,0 %

1,5 %

5211 49

 

18,0 %

1,5 %

5211 51

 

18,0 %

1,5 %

5211 52

 

18,0 %

1,5 %

5211 59

 

18,0 %

1,5 %

5212 11

 

18,0 %

1,5 %

5212 12

 

18,0 %

1,5 %

5212 13

 

18,0 %

1,5 %

5212 14

 

18,0 %

1,5 %

5212 15

 

18,0 %

1,5 %

5212 21

 

18,0 %

1,5 %

5212 22

 

18,0 %

1,5 %

5212 23

 

18,0 %

1,5 %

5212 24

 

18,0 %

1,5 %

5212 25

 

18,0 %

1,5 %

5303 10

 

8,0 %

1,5 %

5303 90

 

8,0 %

1,5 %

5304 10

 

6,0 %

1,5 %

5304 90

 

6,0 %

1,5 %

5305 11

 

6,0 %

1,5 %

5305 19

 

6,0 %

1,5 %

5305 21

 

6,0 %

1,5 %

5305 29

 

6,0 %

1,5 %

5305 90

 

6,0 %

1,5 %

5306 10

 

14,0 %

1,5 %

5306 20

 

14,0 %

1,5 %

5307 10

 

14,0 %

1,5 %

5307 20

 

14,0 %

1,5 %

5308 10

 

14,0 %

1,5 %

5308 20

 

14,0 %

1,5 %

5308 90

 

14,0 %

1,5 %

5309 11

 

18,0 %

1,5 %

5309 19

 

18,0 %

1,5 %

5309 21

 

18,0 %

1,5 %

5309 29

 

18,0 %

1,5 %

5310 10 10

Tessuti per sacchi di iuta, greggi

14,0 %

1,5 %

5310 10 90

Tessuti di fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi dal tessuto per sacchi di iuta, greggi

16,0 %

1,5 %

5310 90

 

16,0 %

1,5 %

5311 00

 

18,0 %

1,5 %

5401 10 11

Filati per cucire di filamenti di poliestere, non condizionati per la vendita al minuto

16,0 %

1,5 %

5401 10 12

Filati per cucire di filamenti di poliestere, condizionati per la vendita al minuto

18,0 %

1,5 %

5401 10 90

Filati per cucire di filamenti sintetici, esclusi quelli di poliestere, anche condizionati per la vendita al minuto

16,0 %

1,5 %

5401 20 11

Filati per cucire di filamenti ad alta tenacità di rayon viscosa, non condizionati per la vendita al minuto

16,0 %

1,5 %

5401 20 12

Filati per cucire di filamenti ad alta tenacità di rayon viscosa, condizionati per la vendita al minuto

18,0 %

1,5 %

5401 20 90

Filati per cucire di filamenti artificiali, diversi da quelli ad alta tenacità di rayon viscosa, anche condizionati per la vendita al minuto

16,0 %

1,5 %

5402 10 10

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di nylon (poliammide alifatica)

16,0 %

1,5 %

5402 10 20

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), esclusi quelli di nylon (poliammide alifatica)

2,0 %

1,5 %

5402 10 90

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ad alta tenacità di poliammidi diverse dal nylon (poliammide aromatica) o dalle aramidi (poliammide aromatica)

16,0 %

1,5 %

5402 20

 

16,0 %

1,5 %

5402 31

 

16,0 %

1,5 %

5402 32

 

16,0 %

1,5 %

5402 33

 

16,0 %

1,5 %

5402 39

 

16,0 %

1,5 %

5402 41 10

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di nylon (poliammide alifatica), diversi dai filati ad alta tenacità e dai filati testurizzati

16,0 %

1,5 %

5402 41 20

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di aramidi (poliammide aromatica), esclusi quelli di nylon (poliammide alifatica), diversi dai filati ad alta tenacità e dai filati testurizzati

2,0 %

1,5 %

5402 41 90

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di poliammidi diversi dal nylon e dalle aramidi, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati

16,0 %

1,5 %

5402 42

 

16,0 %

1,5 %

5402 43

 

16,0 %

1,5 %

5402 49

 

16,0 %

1,5 %

5402 51 10

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di aramidi (poliammide aromatica), esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati

2,0 %

1,5 %

5402 51 90

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, semplici, con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro, di poliammidi diversi dalle aramidi (poliammide aromatica), esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati

16,0 %

1,5 %

5402 52

 

16,0 %

1,5 %

5402 59

 

16,0 %

1,5 %

5402 61 10

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5402 61 90

Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto, esclusi i filati ad alta tenacità e i filati testurizzati, di poliammidi diverse dalle aramidi (poliammide aromatica)

16,0 %

1,5 %

5402 62

 

16,0 %

1,5 %

5402 69

 

16,0 %

1,5 %

5403 10

 

16,0 %

1,5 %

5403 20

 

16,0 %

1,5 %

5403 31

 

16,0 %

1,5 %

5403 32

 

16,0 %

1,5 %

5403 33

 

16,0 %

1,5 %

5403 39

 

16,0 %

1,5 %

5403 41

 

16,0 %

1,5 %

5403 42

 

16,0 %

1,5 %

5403 49

 

16,0 %

1,5 %

5404 10 11

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, catgut artificiale, assorbente

2,0 %

1,5 %

5404 10 19

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, catgut artificiale, non assorbente

16,0 %

1,5 %

5404 10 90

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, diversi dal catgut artificiale

16,0 %

1,5 %

5404 90

 

16,0 %

1,5 %

5405 00

 

12,0 %

1,5 %

5406 10

 

18,0 %

1,5 %

5406 20

 

18,0 %

1,5 %

5407 10 11

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), non contenenti filati di gomma

2,0 %

1,5 %

5407 10 19

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di poliammidi diverse dalle aramidi o da filati ad alta tenacità di poliesteri, non contenenti filati di gomma

18,0 %

1,5 %

5407 10 21

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di aramidi (poliammide aromatica), contenenti filati di gomma

2,0 %

1,5 %

5407 10 29

Tessuti di filati di filamenti sintetici, compresi i tessuti ottenuti con prodotti della voce 5404, ottenuti con filati ad alta tenacità di poliammidi diverse dalle aramidi o da filati ad alta tenacità di poliesteri, contenenti filati di gomma

18,0 %

1,5 %

5407 20

 

18,0 %

1,5 %

5407 30

 

18,0 %

1,5 %

5407 41

 

18,0 %

1,5 %

5407 42

 

18,0 %

1,5 %

5407 43

 

18,0 %

1,5 %

5407 44

 

18,0 %

1,5 %

5407 51

 

18,0 %

1,5 %

5407 52

 

18,0 %

1,5 %

5407 53

 

18,0 %

1,5 %

5407 54

 

18,0 %

1,5 %

5407 61

 

18,0 %

1,5 %

5407 69

 

18,0 %

1,5 %

5407 71

 

18,0 %

1,5 %

5407 72

 

18,0 %

1,5 %

5407 73

 

18,0 %

1,5 %

5407 74

 

18,0 %

1,5 %

5407 81

 

18,0 %

1,5 %

5407 82

 

18,0 %

1,5 %

5407 83

 

18,0 %

1,5 %

5407 84

 

18,0 %

1,5 %

5407 91

 

18,0 %

1,5 %

5407 92

 

18,0 %

1,5 %

5407 93

 

18,0 %

1,5 %

5407 94

 

18,0 %

1,5 %

5408 10

 

18,0 %

1,5 %

5408 21

 

18,0 %

1,5 %

5408 22

 

18,0 %

1,5 %

5408 23

 

18,0 %

1,5 %

5408 24

 

18,0 %

1,5 %

5408 31

 

18,0 %

1,5 %

5408 32

 

18,0 %

1,5 %

5408 33

 

18,0 %

1,5 %

5408 34

 

18,0 %

1,5 %

5501 10

 

16,0 %

1,5 %

5501 20

 

16,0 %

1,5 %

5501 30

 

16,0 %

1,5 %

5501 90

 

16,0 %

1,5 %

5502 00 10

Fasci di filamenti artificiali, di acetilcellulosa

12,0 %

1,5 %

5502 00 20

Fasci di filamenti artificiali, di viscosa rayon

2,0 %

1,5 %

5502 00 90

Fasci di filamenti artificiali, diversi da quelli di acetilcellulosa e di viscosa rayon

12,0 %

1,5 %

5503 10 10

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5503 10 91

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di altre poliammidi diverse dalle aramidi, fibre a due componenti, unite in diversi punti

2,0 %

1,5 %

5503 10 99

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, di altre poliammidi diverse dalle aramidi, diverse dalle fibre a due componenti, unite in diversi punti

16,0 %

1,5 %

5503 20

 

16,0 %

1,5 %

5503 30

 

16,0 %

1,5 %

5503 40

 

16,0 %

1,5 %

5503 90 10

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, a due componenti, unite in diversi punti, escluse quelle di poliammidi, poliesteri, acrilica, modacrilica o polipropilene

2,0 %

1,5 %

5503 90 90

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, diverse dalle fibre a due componenti, unite in diversi punti, escluse quelle di poliammidi, poliesteri, acrilica, modacrilica o polipropilene

16,0 %

1,5 %

5504 10

 

12,0 %

1,5 %

5504 90 10

Fibre artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, cellulosiche, ottenute mediante estrusione con ossido di n-metilformolina

2,0 %

1,5 %

5504 90 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, diverse da quelle di viscosa rayon e dalle fibre cellulosiche in fiocco, ottenute mediante estrusione con ossido di n-metilformolina

12,0 %

1,5 %

5505 10

 

16,0 %

1,5 %

5505 20

 

12,0 %

1,5 %

5506 10

 

16,0 %

1,5 %

5506 20

 

16,0 %

1,5 %

5506 30

 

16,0 %

1,5 %

5506 90

 

16,0 %

1,5 %

5507 00

 

12,0 %

1,5 %

5508 10

 

16,0 %

1,5 %

5508 20

 

12,0 %

1,5 %

5509 11

 

16,0 %

1,5 %

5509 12 10

Filati (diversi dai filati per cucire) di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi (poliammide aromatica), ritorti o ritorti su ritorto

2,0 %

1,5 %

5509 12 90

Filati (diversi dai filati per cucire) di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliammidi diverse dalle aramidi, ritorti o ritorti su ritorto

16,0 %

1,5 %

5509 21

 

16,0 %

1,5 %

5509 22

 

16,0 %

1,5 %

5509 31

 

16,0 %

1,5 %

5509 32

 

16,0 %

1,5 %

5509 41

 

16,0 %

1,5 %

5509 42

 

16,0 %

1,5 %

5509 51

 

16,0 %

1,5 %

5509 52

 

16,0 %

1,5 %

5509 53

 

16,0 %

1,5 %

5509 59

 

16,0 %

1,5 %

5509 61

 

16,0 %

1,5 %

5509 62

 

16,0 %

1,5 %

5509 69

 

16,0 %

1,5 %

5509 91

 

16,0 %

1,5 %

5509 92

 

16,0 %

1,5 %

5509 99

 

16,0 %

1,5 %

5510 11

 

16,0 %

1,5 %

5510 12

 

16,0 %

1,5 %

5510 20

 

16,0 %

1,5 %

5510 30

 

16,0 %

1,5 %

5510 90

 

16,0 %

1,5 %

5511 10

 

18,0 %

1,5 %

5511 20

 

18,0 %

1,5 %

5511 30

 

18,0 %

1,5 %

5512 11

 

18,0 %

1,5 %

5512 19

 

18,0 %

1,5 %

5512 21

 

18,0 %

1,5 %

5512 29

 

18,0 %

1,5 %

5512 91 10

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi, greggi o imbianchiti

2,0 %

1,5 %

5512 91 90

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliesteri, acrilica, modacrilica o aramidi, greggi o imbianchiti

18,0 %

1,5 %

5512 99 10

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di aramidi, diversi da quelli greggi o imbianchiti

2,0 %

1,5 %

5512 99 90

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, diversi da quelli contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliesteri, acrilica, modacrilica o aramidi, diversi da quelli greggi o imbianchiti

18,0 %

1,5 %

5513 11

 

18,0 %

1,5 %

5513 12

 

18,0 %

1,5 %

5513 13

 

18,0 %

1,5 %

5513 19

 

18,0 %

1,5 %

5513 21

 

18,0 %

1,5 %

5513 22

 

18,0 %

1,5 %

5513 23

 

18,0 %

1,5 %

5513 29

 

18,0 %

1,5 %

5513 31

 

18,0 %

1,5 %

5513 32

 

18,0 %

1,5 %

5513 33

 

18,0 %

1,5 %

5513 39

 

18,0 %

1,5 %

5513 41

 

18,0 %

1,5 %

5513 42

 

18,0 %

1,5 %

5513 43

 

18,0 %

1,5 %

5513 49

 

18,0 %

1,5 %

5514 11

 

18,0 %

1,5 %

5514 12

 

18,0 %

1,5 %

5514 13

 

18,0 %

1,5 %

5514 19

 

18,0 %

1,5 %

5514 21

 

18,0 %

1,5 %

5514 22

 

18,0 %

1,5 %

5514 23

 

18,0 %

1,5 %

5514 29

 

18,0 %

1,5 %

5514 31

 

18,0 %

1,5 %

5514 32

 

18,0 %

1,5 %

5514 33

 

18,0 %

1,5 %

5514 39

 

18,0 %

1,5 %

5514 41

 

18,0 %

1,5 %

5514 42

 

18,0 %

1,5 %

5514 43

 

18,0 %

1,5 %

5514 49

 

18,0 %

1,5 %

5515 11

 

18,0 %

1,5 %

5515 12

 

18,0 %

1,5 %

5515 13

 

18,0 %

1,5 %

5515 19

 

18,0 %

1,5 %

5515 21

 

18,0 %

1,5 %

5515 22

 

18,0 %

1,5 %

5515 29

 

18,0 %

1,5 %

5515 91

 

18,0 %

1,5 %

5515 92

 

18,0 %

1,5 %

5515 99

 

18,0 %

1,5 %

5516 11

 

18,0 %

1,5 %

5516 12

 

18,0 %

1,5 %

5516 13

 

18,0 %

1,5 %

5516 14

 

18,0 %

1,5 %

5516 21

 

18,0 %

1,5 %

5516 22

 

18,0 %

1,5 %

5516 23

 

18,0 %

1,5 %

5516 24

 

18,0 %

1,5 %

5516 31

 

18,0 %

1,5 %

5516 32

 

18,0 %

1,5 %

5516 33

 

18,0 %

1,5 %

5516 34

 

18,0 %

1,5 %

5516 41

 

18,0 %

1,5 %

5516 42

 

18,0 %

1,5 %

5516 43

 

18,0 %

1,5 %

5516 44

 

18,0 %

1,5 %

5516 91

 

18,0 %

1,5 %

5516 92

 

18,0 %

1,5 %

5516 93

 

18,0 %

1,5 %

5516 94

 

18,0 %

1,5 %

5601 10

 

18,0 %

1,5 %

5601 21

 

18,0 %

1,5 %

5601 22 11

Ovatte di tessili, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5601 22 19

Ovatte di tessili, di fibre sintetiche o artificiali diverse dalle aramidi (poliammide aromatica)

18,0 %

1,5 %

5601 22 91

Cilindri per filtri da sigarette di ovatte di fibre sintetiche o artificiali

18,0 %

1,5 %

5601 22 99

Manufatti di ovatta diversi dai cilindri per filtri da sigarette di fibre sintetiche o artificiali

18,0 %

1,5 %

5601 29 18,0 % 1,5 %

 

 

 

5601 30 10

Fibre tessili, di lunghezza non superiore a 5 mm, borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5601 30 90

Fibre tessili, di lunghezza non superiore a 5 mm, borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni), diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica)

18,0 %

1,5 %

5602 10

 

18,0 %

1,5 %

5602 21

 

18,0 %

1,5 %

5602 29

 

18,0 %

1,5 %

5602 90

 

18,0 %

1,5 %

5603 11 10

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso non superiore a 25 g/m2, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5603 11 90

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica), di peso non superiore a 25 g/m2

18,0 %

1,5 %

5603 12 10

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2, di polietilene ad alta densità

18,0 %

1,5 %

5603 12 20

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5603 12 90

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di polietilene ad alta densità o di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 25 g/m2 ma non superiore a 70 g/m2

18,0 %

1,5 %

5603 13 10

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2, di polietilene ad alta densità

18,0 %

1,5 %

5603 13 20

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5603 13 90

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di polietilene ad alta densità o di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 70 g/m2 ma non superiore a 150 g/m2

18,0 %

1,5 %

5603 14 10

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso superiore a 150 g/m2, di aramidi (poliammide aromatica)

2,0 %

1,5 %

5603 14 90

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di filamenti sintetici o artificiali, diverse da quelle di aramidi (poliammide aromatica), di peso superiore a 150 g/m2

18,0 %

1,5 %

5603 91

 

18,0 %

1,5 %

5603 92

 

18,0 %

1,5 %

5603 93

 

18,0 %

1,5 %

5603 94

 

18,0 %

1,5 %

5604 10

 

18,0 %

1,5 %

5604 20

 

18,0 %

1,5 %

5604 90 10

Filati, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, diversi dai filati ad alta tenacità di poliesteri, di poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati, escluse le imitazioni del catgut di filati di seta

2,0 %

1,5 %

5604 90 90

Filati, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, diversi dai filati ad alta tenacità di poliesteri, di poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati, imitazioni del catgut di filati di seta

18,0 %

1,5 %

5605 00

 

18,0 %

1,5 %

5606 00

 

18,0 %

1,5 %

5607 10 11

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di iuta, inferiori a 0,75 nm per filato

2,0 %

1,5 %

5607 10 19

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di iuta, esclusi quelli inferiori a 0,75 nm per filato

18,0 %

1,5 %

5607 10 90

Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di fibre tessili liberiane della voce 5303, esclusa la iuta

18,0 %

1,5 %

5607 21

 

18,0 %

1,5 %

5607 29

 

18,0 %

1,5 %

5607 41

 

18,0 %

1,5 %

5607 49

 

18,0 %

1,5 %

5607 50

 

18,0 %

1,5 %

5607 90

 

18,0 %

1,5 %

5608 11

 

18,0 %

1,5 %

5608 19

 

18,0 %

1,5 %

5608 90

 

18,0 %

1,5 %

5609 00

 

18,0 %

1,5 %

5701 10

 

20,0 %

1,5 %

5701 90

 

20,0 %

1,5 %

5702 10

 

20,0 %

1,5 %

5702 20

 

20,0 %

1,5 %

5702 31

 

20,0 %

1,5 %

5702 32

 

20,0 %

1,5 %

5702 39

 

20,0 %

1,5 %

5702 41

 

20,0 %

1,5 %

5702 42

 

20,0 %

1,5 %

5702 49

 

20,0 %

1,5 %

5702 51

 

20,0 %

1,5 %

5702 52

 

20,0 %

1,5 %

5702 59

 

20,0 %

1,5 %

5702 91

 

20,0 %

1,5 %

5702 92

 

20,0 %

1,5 %

5702 99

 

20,0 %

1,5 %

5703 10

 

20,0 %

1,5 %

5703 20

 

20,0 %

1,5 %

5703 30

 

20,0 %

1,5 %

5703 90

 

20,0 %

1,5 %

5704 10

 

20,0 %

1,5 %

5704 90

 

20,0 %

1,5 %

5705 00

 

20,0 %

1,5 %

5801 10

 

18,0 %

1,5 %

5801 21

 

18,0 %

1,5 %

5801 22

 

18,0 %

1,5 %

5801 23

 

18,0 %

1,5 %

5801 24

 

18,0 %

1,5 %

5801 25

 

18,0 %

1,5 %

5801 26

 

18,0 %

1,5 %

5801 31

 

18,0 %

1,5 %

5801 32

 

18,0 %

1,5 %

5801 33

 

18,0 %

1,5 %

5801 34

 

18,0 %

1,5 %

5801 35

 

18,0 %

1,5 %

5801 36

 

18,0 %

1,5 %

5801 90

 

18,0 %

1,5 %

5802 11

 

18,0 %

1,5 %

5802 19

 

18,0 %

1,5 %

5802 20

 

18,0 %

1,5 %

5802 30

 

18,0 %

1,5 %

5803 10

 

18,0 %

1,5 %

5803 90

 

18,0 %

1,5 %

5804 10

 

18,0 %

1,5 %

5804 21

 

18,0 %

1,5 %

5804 29

 

18,0 %

1,5 %

5804 30

 

18,0 %

1,5 %

5805 00

 

18,0 %

1,5 %

5806 10

 

18,0 %

1,5 %

5806 20

 

18,0 %

1,5 %

5806 31

 

18,0 %

1,5 %

5806 32

 

18,0 %

1,5 %

5806 39

 

18,0 %

1,5 %

5806 40

 

18,0 %

1,5 %

5807 10

 

18,0 %

1,5 %

5807 90

 

18,0 %

1,5 %

5808 10

 

18,0 %

1,5 %

5808 90

 

18,0 %

1,5 %

5809 00

 

18,0 %

1,5 %

5810 10

 

18,0 %

1,5 %

5810 91

 

18,0 %

1,5 %

5810 92

 

18,0 %

1,5 %

5810 99

 

18,0 %

1,5 %

5811 00

 

18,0 %

1,5 %

5901 10

 

16,0 %

1,5 %

5901 90

 

16,0 %

1,5 %

5902 10 10

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, impregnate, spalmate o ricoperte di gomma

16,0 %

1,5 %

5902 10 90

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, escluse quelle impregnate, spalmate o ricoperte di gomma

14,0 %

1,5 %

5902 20

 

16,0 %

1,5 %

5902 90

 

14,0 %

1,5 %

5903 10

 

16,0 %

1,5 %

5903 20

 

16,0 %

1,5 %

5903 90

 

16,0 %

1,5 %

5904 10

 

16,0 %

1,5 %

5904 90

 

16,0 %

1,5 %

5905 00

 

16,0 %

1,5 %

5906 10

 

16,0 %

1,5 %

5906 91

 

16,0 %

1,5 %

5906 99

 

16,0 %

1,5 %

5907 00

 

16,0 %

1,5 %

5908 00

 

16,0 %

1,5 %

5909 00

 

16,0 %

1,5 %

5910 00

 

16,0 %

1,5 %

5911 10

 

16,0 %

1,5 %

5911 20

 

16,0 %

1,5 %

5911 31

 

16,0 %

1,5 %

5911 32

 

16,0 %

1,5 %

5911 40

 

16,0 %

1,5 %

5911 90

 

16,0 %

1,5 %

6001 10

 

18,0 %

1,5 %

6001 21

 

18,0 %

1,5 %

6001 22

 

18,0 %

1,5 %

6001 29

 

18,0 %

1,5 %

6001 91

 

18,0 %

1,5 %

6001 92

 

18,0 %

1,5 %

6001 99

 

18,0 %

1,5 %

6002 40

 

18,0 %

1,5 %

6002 90

 

18,0 %

1,5 %

6003 10

 

18,0 %

1,5 %

6003 20

 

18,0 %

1,5 %

6003 30

 

18,0 %

1,5 %

6003 40

 

18,0 %

1,5 %

6003 90

 

18,0 %

1,5 %

6004 10

 

18,0 %

1,5 %

6004 90

 

18,0 %

1,5 %

6005 10

 

18,0 %

1,5 %

6005 21

 

18,0 %

1,5 %

6005 22

 

18,0 %

1,5 %

6005 23

 

18,0 %

1,5 %

6005 24

 

18,0 %

1,5 %

6005 31

 

18,0 %

1,5 %

6005 32

 

18,0 %

1,5 %

6005 33

 

18,0 %

1,5 %

6005 34

 

18,0 %

1,5 %

6005 41

 

18,0 %

1,5 %

6005 42

 

18,0 %

1,5 %

6005 43

 

18,0 %

1,5 %

6005 44

 

18,0 %

1,5 %

6005 90

 

18,0 %

1,5 %

6006 10

 

18,0 %

1,5 %

6006 21

 

18,0 %

1,5 %

6006 22

 

18,0 %

1,5 %

6006 23

 

18,0 %

1,5 %

6006 24

 

18,0 %

1,5 %

6006 31

 

18,0 %

1,5 %

6006 32

 

18,0 %

1,5 %

6006 33

 

18,0 %

1,5 %

6006 34

 

18,0 %

1,5 %

6006 41

 

18,0 %

1,5 %

6006 42

 

18,0 %

1,5 %

6006 43

 

18,0 %

1,5 %

6006 44

 

18,0 %

1,5 %

6006 90

 

18,0 %

1,5 %

6101 10

 

20,0 %

1,5 %

6101 20

 

20,0 %

1,5 %

6101 30

 

20,0 %

1,5 %

6101 90

 

20,0 %

1,5 %

6102 10

 

20,0 %

1,5 %

6102 20

 

20,0 %

1,5 %

6102 30

 

20,0 %

1,5 %

6102 90

 

20,0 %

1,5 %

6103 11

 

20,0 %

1,5 %

6103 12

 

20,0 %

1,5 %

6103 19

 

20,0 %

1,5 %

6103 21

 

20,0 %

1,5 %

6103 22

 

20,0 %

1,5 %

6103 23

 

20,0 %

1,5 %

6103 29

 

20,0 %

1,5 %

6103 31

 

20,0 %

1,5 %

6103 32

 

20,0 %

1,5 %

6103 33

 

20,0 %

1,5 %

6103 39

 

20,0 %

1,5 %

6103 41

 

20,0 %

1,5 %

6103 42

 

20,0 %

1,5 %

6103 43

 

20,0 %

1,5 %

6103 49

 

20,0 %

1,5 %

6104 11

 

20,0 %

1,5 %

6104 12

 

20,0 %

1,5 %

6104 13

 

20,0 %

1,5 %

6104 19

 

20,0 %

1,5 %

6104 21

 

20,0 %

1,5 %

6104 22

 

20,0 %

1,5 %

6104 23

 

20,0 %

1,5 %

6104 29

 

20,0 %

1,5 %

6104 31

 

20,0 %

1,5 %

6104 32

 

20,0 %

1,5 %

6104 33

 

20,0 %

1,5 %

6104 39

 

20,0 %

1,5 %

6104 41

 

20,0 %

1,5 %

6104 42

 

20,0 %

1,5 %

6104 43

 

20,0 %

1,5 %

6104 44

 

20,0 %

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20,0 %

1,5 %

6104 51

 

20,0 %

1,5 %

6104 52

 

20,0 %

1,5 %

6104 53

 

20,0 %

1,5 %

6104 59

 

20,0 %

1,5 %

6104 61

 

20,0 %

1,5 %

6104 62

 

20,0 %

1,5 %

6104 63

 

20,0 %

1,5 %

6104 69

 

20,0 %

1,5 %

6105 10

 

20,0 %

1,5 %

6105 20

 

20,0 %

1,5 %

6105 90

 

20,0 %

1,5 %

6106 10

 

20,0 %

1,5 %

6106 20

 

20,0 %

1,5 %

6106 90

 

20,0 %

1,5 %

6107 11

 

20,0 %

1,5 %

6107 12

 

20,0 %

1,5 %

6107 19

 

20,0 %

1,5 %

6107 21

 

20,0 %

1,5 %

6107 22

 

20,0 %

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6107 91

 

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6108 22

 

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1,5 %

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6108 91

 

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6108 92

 

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1,5 %

6108 99

 

20,0 %

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6109 10

 

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6109 90

 

20,0 %

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6110 11

 

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6111 10

 

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20,0 %

1,5 %

6116 92

 

20,0 %

1,5 %

6116 93

 

20,0 %

1,5 %

6116 99

 

20,0 %

1,5 %

6117 10

 

20,0 %

1,5 %

6117 20

 

20,0 %

1,5 %

6117 80

 

20,0 %

1,5 %

6117 90

 

20,0 %

1,5 %

6201 11

 

20,0 %

1,5 %

6201 12

 

20,0 %

1,5 %

6201 13

 

20,0 %

1,5 %

6201 19

 

20,0 %

1,5 %

6201 91

 

20,0 %

1,5 %

6201 92

 

20,0 %

1,5 %

6201 93

 

20,0 %

1,5 %

6201 99

 

20,0 %

1,5 %

6202 11

 

20,0 %

1,5 %

6202 12

 

20,0 %

1,5 %

6202 13

 

20,0 %

1,5 %

6202 19

 

20,0 %

1,5 %

6202 91

 

20,0 %

1,5 %

6202 92

 

20,0 %

1,5 %

6202 93

 

20,0 %

1,5 %

6202 99

 

20,0 %

1,5 %

6203 11

 

20,0 %

1,5 %

6203 12

 

20,0 %

1,5 %

6203 19

 

20,0 %

1,5 %

6203 21

 

20,0 %

1,5 %

6203 22

 

20,0 %

1,5 %

6203 23

 

20,0 %

1,5 %

6203 29

 

20,0 %

1,5 %

6203 31

 

20,0 %

1,5 %

6203 32

 

20,0 %

1,5 %

6203 33

 

20,0 %

1,5 %

6203 39

 

20,0 %

1,5 %

6203 41

 

20,0 %

1,5 %

6203 42

 

20,0 %

1,5 %

6203 43

 

20,0 %

1,5 %

6203 49

 

20,0 %

1,5 %

6204 11

 

20,0 %

1,5 %

6204 12

 

20,0 %

1,5 %

6204 13

 

20,0 %

1,5 %

6204 19

 

20,0 %

1,5 %

6204 21

 

20,0 %

1,5 %

6204 22

 

20,0 %

1,5 %

6204 23

 

20,0 %

1,5 %

6204 29

 

20,0 %

1,5 %

6204 31

 

20,0 %

1,5 %

6204 32

 

20,0 %

1,5 %

6204 33

 

20,0 %

1,5 %

6204 39

 

20,0 %

1,5 %

6204 41

 

20,0 %

1,5 %

6204 42

 

20,0 %

1,5 %

6204 43

 

20,0 %

1,5 %

6204 44

 

20,0 %

1,5 %

6204 49

 

20,0 %

1,5 %

6204 51

 

20,0 %

1,5 %

6204 52

 

20,0 %

1,5 %

6204 53

 

20,0 %

1,5 %

6204 59

 

20,0 %

1,5 %

6204 61

 

20,0 %

1,5 %

6204 62

 

20,0 %

1,5 %

6204 63

 

20,0 %

1,5 %

6204 69

 

20,0 %

1,5 %

6205 10

 

20,0 %

1,5 %

6205 20

 

20,0 %

1,5 %

6205 30

 

20,0 %

1,5 %

6205 90

 

20,0 %

1,5 %

6206 10

 

20,0 %

1,5 %

6206 20

 

20,0 %

1,5 %

6206 30

 

20,0 %

1,5 %

6206 40

 

20,0 %

1,5 %

6206 90

 

20,0 %

1,5 %

6207 11

 

20,0 %

1,5 %

6207 19

 

20,0 %

1,5 %

6207 21

 

20,0 %

1,5 %

6207 22

 

20,0 %

1,5 %

6207 29

 

20,0 %

1,5 %

6207 91

 

20,0 %

1,5 %

6207 92

 

20,0 %

1,5 %

6207 99

 

20,0 %

1,5 %

6208 11

 

20,0 %

1,5 %

6208 19

 

20,0 %

1,5 %

6208 21

 

20,0 %

1,5 %

6208 22

 

20,0 %

1,5 %

6208 29

 

20,0 %

1,5 %

6208 91

 

20,0 %

1,5 %

6208 92

 

20,0 %

1,5 %

6208 99

 

20,0 %

1,5 %

6209 10

 

20,0 %

1,5 %

6209 20

 

20,0 %

1,5 %

6209 30

 

20,0 %

1,5 %

6209 90

 

20,0 %

1,5 %

6210 10

 

20,0 %

1,5 %

6210 20

 

20,0 %

1,5 %

6210 30

 

20,0 %

1,5 %

6210 40

 

20,0 %

1,5 %

6210 50

 

20,0 %

1,5 %

6211 11

 

20,0 %

1,5 %

6211 12

 

20,0 %

1,5 %

6211 20

 

20,0 %

1,5 %

6211 31

 

20,0 %

1,5 %

6211 32

 

20,0 %

1,5 %

6211 33

 

20,0 %

1,5 %

6211 39

 

20,0 %

1,5 %

6211 41

 

20,0 %

1,5 %

6211 42

 

20,0 %

1,5 %

6211 43

 

20,0 %

1,5 %

6211 49

 

20,0 %

1,5 %

6212 10

 

20,0 %

1,5 %

6212 20

 

20,0 %

1,5 %

6212 30

 

20,0 %

1,5 %

6212 90

 

20,0 %

1,5 %

6213 10

 

20,0 %

1,5 %

6213 20

 

20,0 %

1,5 %

6213 90

 

20,0 %

1,5 %

6214 10

 

20,0 %

1,5 %

6214 20

 

20,0 %

1,5 %

6214 30

 

20,0 %

1,5 %

6214 40

 

20,0 %

1,5 %

6214 90

 

20,0 %

1,5 %

6215 10

 

20,0 %

1,5 %

6215 20

 

20,0 %

1,5 %

6215 90

 

20,0 %

1,5 %

6216 00

 

20,0 %

1,5 %

6217 10

 

20,0 %

1,5 %

6217 90

 

20,0 %

1,5 %

6301 10

 

20,0 %

1,5 %

6301 20

 

20,0 %

1,5 %

6301 30

 

20,0 %

1,5 %

6301 40

 

20,0 %

1,5 %

6301 90

 

20,0 %

1,5 %

6302 10

 

20,0 %

1,5 %

6302 21

 

20,0 %

1,5 %

6302 22

 

20,0 %

1,5 %

6302 29

 

20,0 %

1,5 %

6302 31

 

20,0 %

1,5 %

6302 32

 

20,0 %

1,5 %

6302 39

 

20,0 %

1,5 %

6302 40

 

20,0 %

1,5 %

6302 51

 

20,0 %

1,5 %

6302 52

 

20,0 %

1,5 %

6302 53

 

20,0 %

1,5 %

6302 59

 

20,0 %

1,5 %

6302 60

 

20,0 %

1,5 %

6302 91

 

20,0 %

1,5 %

6302 92

 

20,0 %

1,5 %

6302 93

 

20,0 %

1,5 %

6302 99

 

20,0 %

1,5 %

6303 11

 

20,0 %

1,5 %

6303 12

 

20,0 %

1,5 %

6303 19

 

20,0 %

1,5 %

6303 91

 

20,0 %

1,5 %

6303 92

 

20,0 %

1,5 %

6303 99

 

20,0 %

1,5 %

6304 11

 

20,0 %

1,5 %

6304 19

 

20,0 %

1,5 %

6304 91

 

20,0 %

1,5 %

6304 92

 

20,0 %

1,5 %

6304 93

 

20,0 %

1,5 %

6304 99

 

20,0 %

1,5 %

6305 10

 

16,0 %

1,5 %

6305 20

 

16,0 %

1,5 %

6305 32

 

16,0 %

1,5 %

6305 33

 

16,0 %

1,5 %

6305 39

 

16,0 %

1,5 %

6305 90

 

16,0 %

1,5 %

6306 11

 

20,0 %

1,5 %

6306 12

 

20,0 %

1,5 %

6306 19

 

20,0 %

1,5 %

6306 21

 

20,0 %

1,5 %

6306 22

 

20,0 %

1,5 %

6306 29

 

20,0 %

1,5 %

6306 31

 

20,0 %

1,5 %

6306 39

 

20,0 %

1,5 %

6306 41

 

20,0 %

1,5 %

6306 49

 

20,0 %

1,5 %

6306 91

 

20,0 %

1,5 %

6306 99

 

20,0 %

1,5 %

6307 10

 

20,0 %

1,5 %

6307 20

 

20,0 %

1,5 %

6307 90 10

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti, diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie, escluse le cinture e i giubbotti di salvataggio, di stoffe non tessute

20,0 %

1,5 %

6307 90 20

Altri manufatti confezionati, articoli tubolari ritardanti di fiamma utilizzati come uscita di emergenza per le persone, anche muniti di accessori per l'assemblaggio, esclusi quelli di stoffe non tessute

2,0 %

1,5 %

6307 90 90

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti, diversi da tele e strofinacci, anche scamosciati, e articoli simili per le pulizie, escluse le cinture e i giubbotti di salvataggio, esclusi quelli di stoffe non tessute, diversi dagli articoli tubolari ritardanti di fiamma utilizzati come uscita di emergenza per le persone, anche muniti di accessori per l'assemblaggio

20,0 %

1,5 %

6308 00

 

20,0 %

1,5 %

6310 10

 

20,0 %

1,5 %

6310 90

 

20,0 %

1,5 %

 

     La designazione dei prodotti è ritenuta meramente indicativa.

     L'ambito di applicazione degli accordi di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 è determinato, ai fini del presente allegato, da quello dei codici vigenti al momento dell'ultima modifica di detto regolamento.

 

 

ALLEGATO II

 

     Per evitare l'elusione dei regolamenti sulle importazioni applicati dalla Repubblica federativa del Brasile e dalla Comunità europea:

     1) A norma del paragrafo 4 del memorandum d'intesa, la Comunità europea assoggetta a un sistema di duplice controllo le categorie già oggetto di contingenti (1, 2, 2A, 3, 4, 6, 6C, 9, 20, 22 e 39). A norma degli articoli da 18 a 24 dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93, le autorità competenti della Comunità europea rilasciano automaticamente, gratuitamente e senza restrizioni le licenze d'importazione entro cinque giorni dalla presentazione della licenza d'esportazione. Le parti possono accordarsi a livello amministrativo per sostituire le licenze d'esportazione su carta con la trasmissione elettronica dei dati.

     2) La Comunità europea collabora strettamente con il Brasile per garantire l'autenticità dell'origine delle esportazioni dall'Unione europea dei tessili e dei capi di abbigliamento contemplati dal presente accordo, in particolare:

 

     NC (1) UE

     5402 31 00

     5402 32 00

     5402 33 00

     5402 41 00

     5402 42 00

     5402 52 00

     5406 10 00

     5407

     5408

     5501 30 00

     5503 20 00

     5503 30 00

     5509 32

     5513 11

     5514 13 00

     5515

     5516 12 00

     5516 13 00

     5516 14 00

     5516 22 00

     5516 92 00

     5804 10 90

     5804 21

     5810 92

     5810 99

     60

     6103 43

     6106 20 00

     6106 90

     6110 11

     6110 12

     6110 19

     6110 30

     6110 90

     6111 30

     6112 12 00

     6203

     6204

     6205

     6206

     6208 22 00

     6211 11 00

     6211 33

     6211 43

     6305 10

     6308 00 00

 

     La cooperazione si svolge ai sensi del titolo V del protocollo A dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili concluso il 12 settembre 1986 tra le Comunità europee e la Repubblica federativa del Brasile.

 

(1) I prodotti sottoelencati sono definiti dalle descrizioni corrispondenti dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 969/2002 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2002, pag. 20).

 

 

ALLEGATO III

 

Verbale concordato di cui al paragrafo 5 del memorandum d'intesa

 

     Nell'ambito dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile, siglato a Brasilia l'8 agosto 2002, e con particolare riferimento al paragrafo 5, le parti decidono di non applicare barriere non tariffarie tali da ostacolare il commercio nel settore. Consapevoli degli impegni assunti in sede di OMC (diritti e obblighi), le parti stabiliscono il seguente elenco non esaustivo di dette barriere non tariffarie:

     - tutti i dazi supplementari sull'importazione o sulla vendita di prodotti originari dell'UE o del Brasile oltre ai dazi doganali previsti dell'accordo, e tutti gli oneri connessi all'importazione o all'esportazione superiori al costo approssimativo dei servizi prestati (1),

     - tutte le imposte superiori a quelle applicate alla produzione o alla vendita di prodotti nazionali equivalenti,

     - regolamenti o norme tecnici, norme, procedure e pratiche di valutazione della conformità o di certificazione che vadano al di là degli obiettivi per i quali vengono applicati,

     - tutti i valori indicativi derivanti dall'applicazione effettiva di prezzi minimi o di prezzi arbitrari e fittizi e tutte le norme, procedure e pratiche di valutazione in dogana tali da creare ostacoli agli scambi,

     - norme, procedure o pratiche per le ispezioni pre-imbarco che siano discriminatorie, non trasparenti o troppo lunghe; imposizione di controlli doganali per lo sdoganamento di merci che hanno subito ispezioni pre-imbarco,

     - norme, procedure o pratiche che risultino eccessivamente complesse, costose o arbitrarie per la certificazione dell'origine dei prodotti, che impongano di spedire direttamente le merci dal paese di origine al paese di destinazione,

     - requisiti per la concessione non automatica, discrezionale o di altra natura delle licenze o norme, procedure e pratiche che rappresentino un onere eccessivo o che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni. In particolare, le domande di licenze automatiche presentate in forma adeguata e completa dovrebbero essere approvate immediatamente, per quanto possibile, e comunque entro 10 giorni lavorativi,

     - requisiti o pratiche riguardanti la marcatura, l'etichettatura, la descrizione/composizione dei prodotti o la descrizione della fabbricazione dei prodotti la cui formulazione/applicazione risulti discriminatoria rispetto ai prodotti nazionali; le restrizioni agli scambi, inoltre, devono limitarsi a quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo (2),

     - tempi di sdoganamento eccessivamente lunghi oppure procedure doganali troppo complesse o onerose, compresi i requisiti in materia di ispezioni, che abbiano effetti restrittivi sulle importazioni,

     - sovvenzioni causa di pregiudizio per l'industria dei tessili e dell'abbigliamento dell'altra parte.

 

     Al fine di agevolare il commercio legittimo, ferma restando la necessità di un controllo efficace, le parti si impegnano a:

     - collaborare e scambiare informazioni su tutti gli aspetti della legislazione e delle procedure doganali, specie per risolvere prontamente i problemi causati agli operatori dalle misure oggetto del presente regolamento,

     - instaurare procedure efficaci, non discriminatorie e rapide che consentano di fare ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le sentenze e le decisioni delle dogane e degli altri enti riguardanti l'importazione o l'esportazione delle merci,

     - istituire un meccanismo appropriato che consenta alle amministrazioni doganali e agli operatori di consultarsi sulle normative e sulle procedure doganali,

     - pubblicare, possibilmente per via elettronica, e pubblicizzare la nuova legislazione e le procedure generali nel settore doganale, nonché le relative modifiche, al più tardi al momento della loro entrata in vigore,

     - definire insieme un'impostazione comune per le questioni connesse alla valutazione in dogana, elaborando in particolare un «codice di buone pratiche» riguardante i metodi di lavoro e gli aspetti operativi, l'uso di indici indicativi o di riferimento, di una documentazione attestante l'autenticità della valutazione in dogana e di dispositivi di sicurezza. Le parti decidono di adoperarsi per avviare negoziati sul «codice di buone pratiche» all'entrata in vigore del presente memorandum d'intesa e di concluderli prima possibile.

 

(1) Le parti prendono atto che questa disposizione non riguarda l'imposta AFRMM.

(2) La Comunità europea conviene che i requisiti inerenti al marchio di qualità ecologica nel settore tessile non devono costituire un ostacolo supplementare alle importazioni dal Brasile.

 

Verbale concordato supplementare

 

     La Comunità europea prende atto che il governo del Brasile s'impegna ad adoperarsi affinché l'imposta supplementare dell'1,5 % sulle importazioni di merci in Brasile, che inizialmente doveva scadere il 31 dicembre 2002, non sia applicata oltre questa data ai prodotti elencati nell'allegato I del presente memorandum d'intesa. La Comunità europea ritiene che la sospensione di questa tassa per i prodotti suddetti dal 31 dicembre 2002 sia necessaria per equilibrare le concessioni previste dall'accordo. Qualora tuttavia l'imposta supplementare dell'1,5 % dovesse essere prorogata per i prodotti elencati nell'allegato I del presente memorandum d'intesa, la Comunità europea accetta di concedere un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la sua scadenza. Qualora l'imposta dovesse essere prorogata al di là di questa data, la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile decidono che la Comunità europea può ripristinare il contingente per le categorie 2A e 9 ai livelli corrispondenti all'intesa bilaterale notificata nell'ambito del vigente accordo sui tessili e sui capi di abbigliamento. Prima di ripristinare il contingente, la Comunità europea informa il Brasile delle sue intenzioni. Il Brasile e la Comunità europea decidono di consultarsi entro sessanta giorni dalla richiesta di una delle parti prima che venga ripristinato il contingente. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla misura correttiva appropriata entro sessanta giorni dalla richiesta di consultazioni, la Comunità europea ha il diritto di ripristinare il contingente a decorrere dal 1° giugno 2003.

 

Dichiarazione

 

     Nell'ambito dell'accordo in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e del relativo verbale concordato, siglati a Brasilia l'8 agosto 2002, e con particolare riferimento all'eventuale reintroduzione dei contingenti qualora il Brasile venisse meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 5, così come il Brasile conserva il diritto di sospendere l'applicazione degli impegni di cui ai paragrafi 2 e 5 qualora la Comunità europea dovesse ripristinare i contingenti in modo incompatibile con i suoi obblighi a norma del presente memorandum d'intesa o venir meno a uno degli obblighi di cui al paragrafo 5, le parti dichiarano che gli impegni assunti in merito alle barriere non tariffarie sono impegni bilaterali assunti tra le parti indipendentemente dagli eventuali impegni multilaterali, a cui le parti sono soggette. Le parti convengono pertanto che l'applicazione di queste disposizioni è di natura meramente bilaterale. Esse confermano inoltre che detti impegni bilaterali non devono andare al di là degli impegni assunti dalle parti in un contesto multilaterale né assoggettarle a norme o obblighi di portata superiore. Il presente memorandum d'intesa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che comportano per le parti gli accordi multilaterali di cui entrambe sono firmatarie.

     Rimane inteso che le imposte, i diritti o gli oneri applicati da una delle parti non contemplati dal verbale concordato sono soggetti alle norme dell'OMC.