§ 20.3.384 - Decisione 27 settembre 2002, n. 112.
Decisione n. 112/2002 del Comitato misto SEE che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.3 relazioni multilaterali
Data:27/09/2002
Numero:112


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.3.384 - Decisione 27 settembre 2002, n. 112.

Decisione n. 112/2002 del Comitato misto SEE che modifica l'allegato I (questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 12 dicembre 2002, n. L 336).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 78/2002 del Comitato misto SEE del 25 giugno 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo quattro atti relativi a controlli, misure di controllo notifica di malattie, salute degli animali, scambio e immissione sul mercato di animali vivi.

     (3) La decisione 2001/618/CE della Commissione abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE della Commissione, che sono integrate nell'accordo e devono essere pertanto soppresse dal medesimo.

     (4) La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     I testi delle decisioni 2001/525/CE, 2001/577/CE, 2001/618/CE e 2001/660/CE in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

          Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 28 settembre 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

          Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

 

 

ALLEGATO

della decisione del Comitato misto SEE n. 112/2002

 

     Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

     1) Dopo il punto 13 (decisione 2001/399/CE della Commissione) della parte 1.2 sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» è inserito il seguente punto:

     «14. 32001 D 0577: Decisione 2001/577/CE della Commissione, del 25 luglio 2001, che fissa la data in cui possono iniziare le spedizioni di prodotti bovini dal Portogallo nel quadro del regime di esportazione su base cronologica a norma dell'articolo 22, paragrafo 2, della decisione 2001/376/CE della Commissione (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 27).»

     2) Al punto 13 (decisione 2000/112/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:

     «- 32001 D 0660: Decisione 2001/660/CE della Commissione del 6 agosto 2001 (GU L 232 del 30.8.2001, pag. 23).»

     3) Al punto 12 (decisione 2000/680/CE della Commissione) della parte 3.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» è aggiunto il testo seguente:

     «, modificata da

     - 32001 D 0525: Decisione 2001/525/CE della Commissione del 28 giugno 2001 (GU L 190 del 12.7.2001, pag. 24).»

     4) Dopo il punto 63 (decisione 2001/183/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il seguente punto:

     «64. 32001 D 0618: Decisione 2001/618/CE della Commissione, del 23 luglio 2001, che stabilisce garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky negli scambi intracomunitari di suini, che fissa i criteri relativi alle informazioni da fornire su tale malattia e che abroga le decisioni 93/24/CEE e 93/244/CEE (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 48).»

     5) Il testo dei punti 9 (decisione 93/24/CEE della Commissione) e 19 (decisione 93/244/CEE della Commissione) della parte 4.2 sono soppressi.