§ 1.1.422 - Decisione 7 maggio 2001, n. 399.
Decisione n. 2001/399/CE della Commissione che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini. (Testo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:07/05/2001
Numero:399


Sommario
Art. 1.      La base di dati francese per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 2 settembre 2001.
Art. 2.      La Francia è destinataria della presente decisione.


§ 1.1.422 - Decisione 7 maggio 2001, n. 399.

Decisione n. 2001/399/CE della Commissione che riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati francese per i bovini. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140)

 

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

     vista la domanda presentata dalla Francia,

     considerando quanto segue:

     (1) Il 3 dicembre 1999 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati francese, che costituisce parte del sistema per l'identificazione e la registrazione dei bovini in Francia.

     (2) Tale richiesta era corredata dalle necessarie informazioni aggiornate al 24 gennaio 2001.

     (3) Le autorità francesi si sono impegnate a rendere ancor più attendibile tale base di dati assicurando, in particolare:

     i) che il termine per la notifica di movimenti, nascite e decessi sarà ridotto ad un massimo di sette giorni e che saranno introdotte le procedure necessarie per il controllo di questi termini,

     ii) che nella base di dati saranno registrati tutti i tipi di movimenti,

     iii) che saranno rafforzate le misure vigenti per l'immediata rettifica di eventuali errori o carenze individuati automaticamente oppure in seguito a controlli in loco.

     Le autorità francesi si sono impegnate ad attuare tali misure correttive entro e non oltre il 1° settembre 2001. Le stesse autorità si sono impegnate ad informare la Commissione in merito ad eventuali problemi incontrati durante il periodo di attuazione delle suddette misure.

     (4) Tenuto conto della situazione in Francia, è opportuno riconoscere il carattere pienamente operativo della base di dati per i bovini,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La base di dati francese per i bovini è riconosciuta come pienamente operativa a decorrere dal 2 settembre 2001.

 

          Art. 2.

     La Francia è destinataria della presente decisione.