§ 1.6.F79 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 350.
Regolamento (CE) n. 350/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1092/2001, in particolare per quanto concerne la campagna [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:25/02/2002
Numero:350


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 1092/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      1. La campagna di commercializzazione 2001/2002 per i limoni è prolungata del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2002.
Art. 3.      I contratti pluriennali riguardanti i limoni saranno adattati, per quanto concerne le campagne successive all'entrata in vigore del presente regolamento, alle nuove date della campagna, nel [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.F79 - Regolamento 25 febbraio 2002, n. 350.

Regolamento (CE) n. 350/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1092/2001, in particolare per quanto concerne la campagna di commercializzazione dei limoni consegnati all'industria di trasformazione.

(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1933/2001 della Commissione, in particolare l'articolo 6,

     considerando quanto segue:

     (1) Da vari anni la produzione e la trasformazione di limoni comunitari si è spostata dal periodo di fine primavera ed estate verso i mesi di autunno e di inverno, a motivo dei cambiamenti varietali nei frutteti effettuati dagli operatori. Di conseguenza, è opportuno modificare la campagna di commercializzazione dei limoni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi, in modo da adattarlo a questa nuova situazione. È opportuno fissare la durata della campagna come quella prevista per gli altri agrumi e cioè dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

     (2) Tale modificazione della campagna implica degli adeguamenti delle altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1092/2001, in particolare il periodo equivalente, le date di conclusione dei contratti e delle loro clausole aggiuntive, le date di presentazione delle domande di aiuto e dei versamenti di questi ultimi nonché le date alle quali devono essere effettuate le debite notifiche.

     (3) Per agevolare il passaggio dalla vecchia alla nuova campagna, occorre prevedere disposizioni transitorie in modo da prolungare la campagna 2001/2002 nel periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre 2002.

     (4) Tali disposizioni transitorie riguardano segnatamente la definizione di clausole aggiuntive speciali nei contratti in vigore durante la campagna 2001/2002 in modo da prorogarli sino al 30 settembre 2002, le date di presentazione della domanda d'aiuto e la concessione dell'aiuto corrispondente ai periodi di prolungamento della campagna, l'importo dell'aiuto e le notifiche da trasmettere alla Commissione.

     (5) La modificazione della data della campagna di commercializzazione dei limoni implica l'adattamento del periodo equivalente. Per il calcolo dell'aiuto relativo alla campagna 2002/2003, il superamento del limite della campagna 2001/2002 verrà valutato sulla base della media dei quantitativi trasformati con aiuto durante i tre periodi equivalenti precedenti la campagna per la quale l'aiuto deve essere fissato, che va dal 1° aprile di una campagna al 31 marzo della campagna successiva.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Capitolo I

Modificazioni

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1092/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 2:

     - il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     - il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 5:

     - il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     - il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) All'articolo 12, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) All'articolo 14, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

     6) All'articolo 23, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dal testo seguente:

     (Omissis).

 

Capitolo II

Disposizioni transitorie

 

     Art. 2.

     1. La campagna di commercializzazione 2001/2002 per i limoni è prolungata del periodo dal 1° giugno al 30 settembre 2002.

     2. Le disposizioni seguenti sono applicabili durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

     a) Le organizzazioni di produttori e i trasformatori possono sottoscrivere clausole aggiuntive speciali ai contratti pluriennali e ai contratti di campagna in vigore durante la campagna 2001/2002 allo scopo di stabilire il quantitativo e il prezzo dei limoni da consegnare all'industria della trasformazione durante il periodo di prolungamento previsto al paragrafo 1. Ogni contratto può essere prorogato con una sola clausola aggiuntiva speciale.

     Ogni clausola aggiuntiva speciale deve indicare

     - il numero di identificazione del contratto cui si riferisce,

     - il quantitativo di limoni da consegnare all'industria di trasformazione,

     - il prezzo da pagare all'organizzazione di produttori per il quantitativo di cui al secondo trattino.

     Dette clausole aggiuntive sono sottoscritte entro il 15 maggio 2002; le organizzazioni di produttori firmatarie di tali clausole aggiuntive trasmettono un esemplare all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui è prevista la trasformazione. Tali esemplari devono pervenire alle autorità competenti entro il 27 maggio 2002.

     Possono essere inclusi nelle clausole aggiuntive ai contratti di campagna i quantitativi consegnati dai singoli produttori che non hanno concluso in precedenza un accordo di consegna con un'organizzazione di produttori conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, dello stesso regolamento. Il termine di cui al paragrafo 4 suddetto è sostituito dalla data del 10 maggio 2002.

     b) Nel caso dei contratti di campagna, il quantitativo fissato nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a) può essere modificato di comune accordo tra le parti mediante una seconda clausola aggiuntiva scritta; il quantitativo previsto da tale seconda clausola aggiuntiva non può essere superiore al 20% del quantitativo stabilito nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a). Il prezzo fissato per tale quantitativo supplementare deve figurare in tale seconda clausola aggiuntiva. Esso può discostarsi dal prezzo fissato nella clausola aggiuntiva speciale di cui alla lettera a).

     I quantitativi consegnati dai nuovi membri che hanno aderito ad una organizzazione di produttori durante il periodo di cui al paragrafo 1 sono inclusi in tale seconda clausola aggiuntiva.

     c) Le organizzazioni di produttori o i singoli produttori di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1092/2001 possono sottoscrivere clausole aggiuntive speciali agli accordi previsti all'articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento relative ai quantitativi da consegnare alla trasformazione durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1. Tali clausole aggiuntive speciali sono sottoscritte entro il 10 maggio 2002; l'organizzazione di produttori firmataria dei contratti trasmette copia di dette clausole all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la sua sede sociale entro il 27 maggio 2002.

     3. L'aiuto durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1 è quello in vigore nel corso della campagna 2001/2002, come fissato dal regolamento (CE) n. 1033/2001 della Commissione.

     Le organizzazioni di produttori presentano le domande d'aiuto per i quantitativi ammessi alla trasformazione durante il periodo di prolungamento previsto al paragrafo 1 all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale entro il 31 ottobre 2002.

     L'aiuto viene versato alle organizzazioni di produttori entro il 31 dicembre 2002.

     4. L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001 non è applicabile per i limoni durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

     5. In deroga all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, le notifiche che le organizzazioni di produttori e i trasformatori devono effettuare all'organismo designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede sociale e, se del caso, all'organismo designato dallo Stato membro in cui viene operata la trasformazione, saranno effettuate per ogni mese ed entro il 10 del mese successivo durante il periodo di prolungamento di cui al paragrafo 1.

     6. In deroga all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione, la notifica che gli Stati membri devono effettuare alla Commissione riguarda il quantitativo di limoni consegnato per la trasformazione, nell'ambito del regolamento (CE) n. 2202/96, nel corso del periodo che va dal 1° aprile al 31 marzo. Tale notifica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2002.

 

     Art. 3.

     I contratti pluriennali riguardanti i limoni saranno adattati, per quanto concerne le campagne successive all'entrata in vigore del presente regolamento, alle nuove date della campagna, nel quadro della clausola aggiuntiva stabilita all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1092/2001 della Commissione.

 

Capitolo III

Date di entrata in vigore e di applicabilità

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Tuttavia gli articoli 1 e 3 sono applicabili a partire dal 1° ottobre 2002.