Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 29/05/2001 |
Numero: | 1033 |
Sommario |
Art. 1. Per la campagna 2002/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i limoni consegnati alla trasformazione sono modificati come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M74 - Regolamento 29 maggio 2001, n. 1033.
Regolamento (CE) n. 1033/2001 della Commissione che riduce, per la campagna 2001/2002, gli importi dell'aiuto per i limoni consegnati alla trasformazione in seguito al superamento del limite di trasformazione in taluni Stati membri
(G.U.C.E. 30 maggio 2001, n. L 144)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha fissato, per i limoni, un limite comunitario di trasformazione, suddiviso per Stato membro, conformemente all'allegato II di tale regolamento. A norma del paragrafo 2 dello stesso articolo 5, in caso di superamento del limite comunitario, l'aiuto fissato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 è ridotto negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati con il beneficio dell'aiuto nel corso delle tre campagne o periodo equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.
(2) In virtù dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del
(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Per la campagna 2002/2002, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i limoni consegnati alla trasformazione sono modificati come segue:
|
|
|
(in EUR/100 kg) |
|
Contratti pluriennali |
Contratti di campagna |
Singoli produttori |
Italia |
9,24 |
8,04 |
7,23 |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.