Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 23/05/2001 |
Numero: | 1010 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i miscugli di frutta allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, di seguito "miscugli di frutta", di [...] |
Art. 2. I miscugli di frutta soddisfano i seguenti requisiti: |
Art. 3. 1. I miscugli di frutta occupano almeno il 90% della capacità d'acqua del recipiente. |
Art. 4. 1. Ogni giorno e a intervalli regolari durante il periodo di trasformazione, il trasformatore verifica se i miscugli di frutta soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento. I [...] |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.1.380 - Regolamento 23 maggio 2001, n. 1010.
Regolamento (CE) n. 1010/2001 della Commissione relativo ai requisiti minimi di qualità per i miscugli di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione
(G.U.C.E. 24 maggio 2001, n. L 140)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pesche o pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento.
(2) Il
(3) I requisiti di qualità definiti dal presente regolamento costituiscono misure di applicazione complementari rispetto a quelle dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89, modificati dal
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i miscugli di frutta allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, di seguito "miscugli di frutta", di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del
I miscugli di frutta soddisfano i seguenti requisiti:
a) il tenore minimo di pesche e pere è pari al 60% del peso netto sgocciolato del miscuglio;
b) le pesche e le pere sono presentate in frutti interi, metà, quarti, fette o dadi, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 2, dei regolamenti (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89;
c) i requisiti qualitativi minimi definiti all'articolo 2, all'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 4 dei regolamenti (CEE) n. 2319/89 per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta e (CEE) n. 2320/89 per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta, si applicano ai componenti di pesche e pere dei miscugli di frutta.
1. I miscugli di frutta occupano almeno il 90% della capacità d'acqua del recipiente.
2. Il peso netto sgocciolato del miscuglio è mediamente pari almeno alla seguente percentuale della capacità d'acqua del recipiente, espressa in grammi:
Presentazione |
Recipienti con una capacità nominale d'acqua di |
|
|
425 ml o più |
Meno di 425 ml |
Frutti interi |
50 % |
46 % |
Metà |
54 % |
46 % |
Quarti |
56 % |
46 % |
Fette |
56 % |
46 % |
Dadi |
56 % |
50 % |
3. Se i miscugli di frutta sono condizionati in recipienti di vetro, la capacità d'acqua è ridotta di 20 millilitri prima di calcolare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2.
1. Ogni giorno e a intervalli regolari durante il periodo di trasformazione, il trasformatore verifica se i miscugli di frutta soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento. I risultati della verifica vengono registrati.
2. Su ogni recipiente vanno apposti un marchio che identifichi il trasformatore e la data di fabbricazione. La marcatura, che può essere effettuata mediante un codice, è approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene la fabbricazione. Dette autorità possono adottare disposizioni complementari in materia di marcatura.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.