Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 22/05/2001 |
Numero: | 996 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue: |
Art. 2. Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue: |
Art. 3. Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue: |
Art. 4. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.M69 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 996.
Regolamento (CE) n. 996/2001 della Commissione che modifica i regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89 e (CEE) n. 2320/89 relativi ai requisiti minimi di qualità per i prodotti trasformati a base di pomodori, pere e pesche nel quadro del regime di aiuto alla produzione
(G.U.C.E. 23 maggio 2001, n. L 139)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede un regime di aiuto a favore delle organizzazioni di produttori che consegnano pomodori, pesche e pere ai fini della trasformazione in prodotti indicati all'allegato I di tale regolamento.
(2) ll
(3) I requisiti di qualità definiti dai regolamenti (CEE) n. 1764/86, (CEE) n. 2319/89, (CEE) n. 2320/89 costituiscono misure d'applicazione complementari alle disposizioni del
(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CEE) n. 1764/86 è modificato come segue:
1) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare i prodotti a base di pomodori, quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 2, del
2) Agli articoli 2, 3, 8, 10, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 11, i termini "regolamento (CE) n. 504/97" sono sostituiti dai termini "
Il regolamento (CEE) n. 2319/89 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
"che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pere Williams e Rocha allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione".
2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pere Williams e Rocha sciroppate e/o al succo di frutta, in appresso denominate 'pere allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta', quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del
Il regolamento (CEE) n. 2320/89 è modificato come segue:
1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
"che stabilisce i requisiti qualitativi minimi per le pesche allo sciroppo e/o al succo naturale di frutta nel quadro del regime di aiuto alla produzione".
2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:
"Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce i requisiti qualitativi minimi che devono presentare le pesche sciroppate e/o al succo naturale di frutta, quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.