§ 14.5.423 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1095.
Regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:05/06/2001
Numero:1095


Sommario
Art. 1.      1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, un contingente tariffario di 169000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, [...]
Art. 2.      1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:
Art. 3.      1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che alla data del 1° giugno 2001 non esercitano più il commercio di bovini vivi.
Art. 4.      1. Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.
Art. 5.      1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata, presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.
Art. 6.      1. Qualsiasi importazione, di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
Art. 7.      1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al [...]
Art. 8.      1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:
Art. 9.      1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 22 febbraio 2002, si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener [...]
Art. 10.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.423 - Regolamento 5 giugno 2001, n. 1095.

Regolamento (CE) n. 1095/2001 della Commissione relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002)

(G.U.C.E. 6 giugno 2001, n. L 150)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) In virtù del calendario CXL, la Comunità si è impegnata ad aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 169000 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso. Occorre definire le modalità di applicazione del contingente per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002.

     (2) Occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente di tutti gli operatori comunitari interessati, nonché l'applicazione ininterrotta dei dazi doganali previsti per tale contingente a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del contingente stesso.

     (3) È necessario tener conto del fabbisogno di taluni Stati membri ove si rileva una certa carenza di bovini destinati all'ingrasso. Poiché tale fabbisogno è accentuato in Italia e in Grecia, si deve soddisfare in via prioritaria le domande di detti Stati membri.

     (4) Per la ripartizione del contingente è opportuno applicare al quantitativo riservato all'Italia e alla Grecia il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti "nuovi arrivati".

     (5) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA. Viene fatta eccezione per l'Italia e la Grecia: gli operatori che sono iscritti nel registro dell'IVA di un altro Stato membro possono presentare la loro domanda in questi due paesi.

     (6) Per evitare speculazioni occorre:

     - escludere dall'accesso al contingente gli operatori che alla data del 1° giugno 2001 non esercitano più alcuna attività nel settore dei bovini vivi,

     - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,

     - escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione,

     - limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

     (7) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999.

     (8) Per consentire la piena utilizzazione del contingente, occorre fissare una data limite per la presentazione delle domande di titoli d'importazione e prevedere un'altra assegnazione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli a tale data. Alla luce dell'esperienza acquisita, tale assegnazione dev'essere limitata agli importatori che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.

     (9) È necessario disporre che il regime venga gestito tramite titoli d'importazione. A tale scopo occorre definire in particolare le modalità di presentazione delle domande nonché gli elementi che vi devono figurare e i titoli, se del caso prevedendo deroghe o integrazioni di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione, anticipata relativi ai prodotti agricoli, e del regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni, bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001.

     (10) L'applicazione di tale contingente tariffario richiede controlli effettivi quanto alla destinazione particolare dei prodotti importati. Pertanto l'ingrasso deve aver luogo nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

     (11) Deve essere costituita una cauzione per garantire che gli animali siano ingrassati per almeno 120 giorni in unità di produzione designate. L'importo della cauzione deve coprire la differenza tra i dazi della tariffa doganale comune (TDC) e i dazi ridotti, applicabili alla data dell'immissione in libera pratica degli animali suddetti.

     (12) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, un contingente tariffario di 169000 capi di giovani bovini maschi di cui ai codici NC 0102 90 05, 0102 90 29 o 0102 90 49, destinati all'ingrasso nella Comunità.

     Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4005.

     2. Il dazio doganale all'importazione applicabile nell'ambito del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 ammonta al 16% ad valorem maggiorato di 582 EUR/tonnellata di peso netto.

     L'applicazione di tale aliquota è subordinata alla condizione che l'animale importato venga ingrassato nello Stato membro d'importazione per un periodo di almeno 120 giorni.

 

          Art. 2.

     1. I diritti d'importazione da assegnare per il quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così ripartiti tra i seguenti Stati membri:

     a) Italia: 127 500 capi;

     b) Grecia: 19 500 capi;

     c) altri Stati membri: 22 000 capi.

     2. Per ciascuno dei quantitativi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i diritti d'importazione relativi:

     - al 70% dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli importatori che comprovino di avere importato animali vivi nell'ambito dei regolamenti di cui all'allegato I; il numero di capi è assegnato proporzionalmente al numero di capi importati nell'ambito di detti regolamenti,

     - al 30% dei quantitativi succitati sono assegnati direttamente, su richiesta, dallo Stato membro interessato agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice NC 0102 90, escluse le importazioni contemplate dai regolamenti di cui all'allegato I.

     Gli operatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

     Le domande relative a diritti di importazione vanno presentate:

     - in Italia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a),

     - in Grecia, per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b).

     3. I quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera c), sono assegnati su richiesta agli operatori che comprovino di aver esportato e/o importato nel periodo compreso tra il 1° luglio 1999 e il 30 giugno 2000, rispettivamente a destinazione e/o in provenienza da paesi terzi, almeno 75 animali vivi di cui al codice NC 0102 90.

     Le domande relative a diritti d'importazione per i quantitativi di cui al primo comma vanno presentate nello Stato membro, Italia e Grecia escluse, in cui il richiedente iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

     4. I quantitativi di cui al paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, e al paragrafo 3, sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi chiesti da ciascun operatore avente diritto. Ogni domanda di diritti d'importazione non può superare il 10% del numero di capi disponibili.

     5. Le prove relative ad importazioni e/o esportazioni sono fornite esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica o documenti di esportazione.

     Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente autenticate dalle autorità competenti.

 

          Art. 3.

     1. Il presente regolamento non si applica agli operatori che alla data del 1° giugno 2001 non esercitano più il commercio di bovini vivi.

     2. Le società derivanti da fusioni nel contesto delle quali ogni parte dispone di diritti conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, primo trattino, sono titolari dei medesimi diritti delle società da cui sono formate.

 

          Art. 4.

     1. Se per una qualsiasi delle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, un richiedente presenta più di una domanda, tutte le domande sono inammissibili.

     2. Ai fini dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ogni domanda deve pervenire all'autorità competente entro il 13 giugno 2001 corredata dei necessari documenti probatori.

     3. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, dopo aver verificato i documenti presentati, l'Italia e la Grecia trasmettono alla Commissione, entro il 4 luglio 2001, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante i formulari che figurano negli allegati II e III.

     4. Per le domande inoltrate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 26 giugno 2001, l'elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti mediante il formulario che figura nell'allegato II.

     La Commissione decide quanto prima sul numero di domande che possono essere accettate. Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

     5. Se con l'assegnazione di cui all'articolo 2, paragrafo 4, si ottiene un quantitativo inferiore a 50 capi per domanda, gli Stati membri assegnano i quantitativi mediante estrazione a sorte per partite di 50 capi. Qualora vi sia un quantitativo residuo di meno di 50 capi, viene emesso un solo titolo per tale quantitativo.

 

          Art. 5.

     1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata, presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.

     2. Devono essere chiesti titoli l'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

     3. Se con l'assegnazione da parte dell'Italia e della Grecia di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e con quella da parte della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, i diritti d'importazione richiesti superano i diritti attribuiti, la cauzione costituita è svincolata per la parte corrispondente al superamento.

 

          Art. 6.

     1. Qualsiasi importazione, di animali per i quali sono stati assegnati diritti di importazione è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

     2. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

     3. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:

     - nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,

     - dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione ai sensi degli articoli 2 e 4. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

     4. I titoli sono rilasciati fino al 30 novembre 2001 sino ad un massimo del 50% dei diritti d'importazione assegnati. I titoli d'importazione per il numero di capi restante sono rilasciati a decorrere dal 1° dicembre 2001.

     5. La domanda di titolo e il titolo stesso recano le seguenti indicazioni:

     a) nella casella 8, il paese d'origine;

     b) nella casella 16, uno dei codici NC ammissibili;

     c) nella casella 20, la seguente indicazione:

     "Animali vivi maschi della specie bovina di peso pari o inferiore a 300 kg per capo [regolamento (CE) n. 1095/2001]."

 

          Art. 7.

     1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

     2. La validità dei titoli d'importazione è di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. Tuttavia, tutti i titoli cessano di essere validi dopo il 30 giugno 2002.

     3. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

     4. Non si applica l'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

 

          Art. 8.

     1. All'atto dell'importazione, l'importatore deve fornire la prova che:

     - ha assunto per iscritto l'impegno, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, di comunicarle entro un mese l'elenco delle aziende in cui i giovani bovini sono ingrassati,

     - ha costituito, presso l'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione, una cauzione il cui importo è fissato nell'allegato IV per ciascun codice NC ammissibile, al fine di garantire che gli animali importati saranno ingrassati per un periodo di almeno 120 giorni a decorrere dal giorno dell'importazione.

     2. L'ingrasso degli animali di cui al presente regolamento si effettua nello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione.

     3. Salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il titolo d'importazione la prova che i giovani bovini:

     a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

     b) non sono stati macellati prima della scadenza di un periodo di 120 giorni a decorrere dal giorno d'importazione; o

     c) sono stati macellati prima della scadenza del periodo suddetto per ragioni sanitarie o sono morti in seguito a malattia o incidente.

     La cauzione è svincolata non appena è stata fornita la prova di cui sopra.

     - del 15%, e

     Tuttavia, se il termine di cui al paragrafo 1, primo trattino, non è stato rispettato, l'importo della cauzione è svincolato previa deduzione:

     - del 2% dell'importo rimanente per ogni giorno di superamento del termine.

     Gli importi non svincolati sono incamerati e trattenuti come dazi doganali.

     4. Se la prova di cui al paragrafo 3 non viene fornita entro 180 giorni dal giorno dell'importazione, la cauzione è incamerata e trattenuta come dazio doganale.

     Tuttavia se detta prova non è stata ottenuta nel termine suddetto di 180 giorni ma viene presentata nei sei mesi successivi ai predetti 180 giorni, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15% dell'importo della cauzione.

 

          Art. 9.

     1. Per i quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli d'importazione al 22 febbraio 2002, si procede ad un'altra attribuzione di diritti d'importazione senza tener conto della ripartizione dei diritti da assegnare tra gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dei due diversi regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo e secondo trattino.

     2. A tal fine, gli Stati membri, comunicano alla Commissione, entro il 1° marzo 2002, le quantità che non hanno formato oggetto di una domanda di titolo d'importazione.

     3. La Commissione adotta al più presto una decisione sui quantitativi residui.

     4. L'assegnazione dei quantitativi residui è limitata agli operatori interessati che hanno richiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi ai quali avevano diritto.

     La domanda di diritti d'importazione è presentata nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro nazionale dell'IVA.

     5. Ai fini del presente articolo, si applicano le disposizioni degli articoli da 4 a 8. Tuttavia, la data di presentazione della domanda di cui all'articolo 4, paragrafo 2, è fissata al 22 marzo 2002 e la data della comunicazione di cui all'articolo 4, paragrafo 4, è fissata al 29 marzo 2002.

 

          Art. 10.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

Regolamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2

 

     Regolamenti della Commissione:

     - (CE) n. 1376/97 (GU L 189 del 18.7.1997, pag. 3),

     - (CE) n. 1043/98 (GU L 149 del 20.5.1998, pag. 7),

     - (CE) n. 1431/1999 (GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 49).

 

 

ALLEGATO II

 

     Fax (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1095/2001

     Numero d'ordine 09.4005

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III

 

     Fax (32-2) 296 60 27/(32-2) 295 36 13

     Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1095/2001

     Numero d'ordine 09.4005

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

IMPORTI DELLA CAUZIONE

 

     (Omissis)