Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 18/06/1996 |
Numero: | 1095 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Commissione adotta quanto prima le misure necessarie per l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nel settor |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 1.1.65 - Regolamento 18 giugno 1996, n. 1095.
Regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT.
(G.U.C.E. 20 giugno 1996, n. L 146).
1. La Commissione adotta quanto prima le misure necessarie per l'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nel settore
dell'agricoltura, delle concessioni figuranti nel calendario "CXL - Comunità europee", applicabile al territorio doganale della Comunità nella sua composizione al 1° gennaio 1995, trasmesso all'Organizzazione mondiale del commercio. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del
all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.
2. Qualora il Consiglio autorizzi la modifica del calendario CXL, le misure che ne derivano sono successivamente adottate secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.