Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.3 strumenti doganali |
Data: | 13/11/2003 |
Numero: | 1999 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.3.93 - Regolamento 13 novembre 2003, n. 1999.
Regolamento (CE) n. 1999/2003 della Commissione che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il primo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari
(G.U.U.E. 14 novembre 2003, n. L 296).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del primo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso primo trimestre del 2004, conducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A e B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.
(3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il primo trimestre 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del
(4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il primo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del
Per il primo trimestre del 2004, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del
a) 27 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del
b) 27 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del
Il presente regolamento entra in vigore il 14 novembre 2003.