§ 1.4.658 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 404.
Regolamento (CE) n. 404/2004 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:04/03/2004
Numero:404


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.658 – Regolamento 4 marzo 2004, n. 404.

Regolamento (CE) n. 404/2004 della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

(G.U.U.E. 5 marzo 2004, n. L 67).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/ 2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

     (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.

     (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

     (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

     (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.

     (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.

     (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.

     (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

     (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.

     (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

     (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.

     (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)