Settore: | Normativa europea |
Materia: | 12. pesca |
Capitolo: | 12.2 politica comune della pesca |
Data: | 25/05/2005 |
Numero: | 790 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 12.2.442 – Regolamento 25 maggio 2005, n. 790.
Regolamento (CE) n. 790/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca.
(G.U.U.E. 26 maggio 2005, n. L 132).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 2, paragrafo 1, del
(2) L’allegato IV del
(3) La definizione di norme comuni di commercializzazione armonizzate a livello comunitario è di particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi di intervento istituiti dal
(4) Il
(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:
1) all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente trattino:
«— Spratto (Sprattus sprattus)»;
2) gli allegati I e II sono modificati come segue:
a) all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»;
b) all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO
Tabella di calibrazione |
Taglie minime da rispettare alle condizioni previste dai regolamenti di cui all’articolo 7 |
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Specie |
Taglia |
Kg/pesce |
Numero di unità/kg |
Regione |
Zona geografica |
Taglia minima |
Spratto (Sprattus sprattus) |
1 |
0,004 e più |
250 o meno |
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