§ 12.2.64 - Regolamento 26 novembre 1996, n. 2406.
Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:26/11/1996
Numero:2406


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce, per alcuni prodotti della pesca, le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato [...]
Art. 2.      1. I prodotti di cui all'articolo 3, di origine comunitaria o provenienti da paesi terzi, possono essere commercializzati soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento
Art. 3.      1. Per i seguenti prodotti sono stabilite norme comuni di commercializzazione
Art. 4.      1. Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei prodotti e di talune caratteristiche complementari
Art. 5.      1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria [...]
Art. 6.      1. Per i pesci, i Selaci, i cefalopodi e gli scampi di cui all'articolo 3 la classificazione di una partita nella categoria B comporta l'esclusione di tale partita dal beneficio degli aiuti [...]
Art. 7.      1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono [...]
Art. 8.      1. Le partite sono classificate in categorie di calibro secondo la tabella di cui all'allegato II
Art. 9.      I pesci pelagici possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibro in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un [...]
Art. 10.      Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe alle taglie minime stabilite per [...]
Art. 11.      1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati solamente se sono presentati in imballaggi recanti [...]
Art. 12.      1. Gli operatori del settore della pesca effettuano la classificazione per categoria di freschezza Extra, A e B e categoria di calibro, ricorrendo ad esperti designati a tal fine dalle [...]
Art. 13.      Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli [...]
Art. 14.      Anteriormente al 31 dicembre 2001 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, accompagnata, se del [...]
Art. 15.      I regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 sono abrogati. I riferimenti ai suddetti regolamenti debbono essere intesi come riferimenti al presente regolamento
Art. 16.      1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1997


§ 12.2.64 - Regolamento 26 novembre 1996, n. 2406.

Regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca.

(G.U.C.E. 23 dicembre 1996, n. L 334).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando che alcune norme comuni di commercializzazione erano state stabilite per alcune specie di pesci con il regolamento (CEE) n. 103/76 e per alcune specie di crostacei con il regolamento (CEE) 104/76; che è necessario apportare a questi regolamenti nuove e sostanziali modifiche per tener conto dell'evoluzione del mercato e delle pratiche commerciali; che è pertanto necessario raccogliere tutte queste disposizioni in uno strumento giuridico unico, per garantirne la chiarezza e la corretta applicazione; che occorre pertanto sostituire i regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76;

     considerando che le norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca perseguono in particolare l'obiettivo di migliorare la qualità dei prodotti agevolandone così lo smaltimento, a vantaggio sia dei produttori che dei consumatori; che nel caso dei prodotti non trasformati, commercializzati allo stato fresco o refrigerato, la qualità è determinata in gran parte dal grado di freschezza, che è valutato in base a criteri obiettivi mediante un esame organolettico; che per la loro omogeneità dal punto di vista della freschezza le partite di prodotti ittici devono essere composte da prodotti della stessa specie e provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;

     considerando che occorre prevedere un numero limitato ma sufficiente di categorie di freschezza in base a tabelle di classificazione adattate a ciascun gruppo di prodotti; che non è però opportuno, vista la necessità di promuovere i prodotti di qualità, ammettere al più tardi a partire dal 1° gennaio 2000 tutte le categorie di freschezza a beneficiare dei meccanismi d'intervento previsti dall'organizzazione comune dei mercati;

     considerando che un altro obiettivo delle norme comuni di commercializzazione è quello di definire, per i prodotti considerati, caratteristiche commerciali armonizzate per l'intero mercato comunitario allo scopo di prevenire le distorsioni di concorrenza e di consentire l'applicazione uniforme del regime dei prezzi dell'organizzazione comune dei mercati; che a tal fine occorre imporre la classificazione dei prodotti della pesca in base ad una tabella di calibrazione, determinata in funzione del peso dei prodotti o, in alcuni casi specifici, della loro taglia;

     considerando che le norme comuni di commercializzazione si applicano al momento della prima vendita sul territorio comunitario di tutti i prodotti destinati al consumo umano, sia quelli di origine comunitaria sia quelli provenienti da Paesi terzi; che queste norme si applicano fatte salve le norme stabilite in campo sanitario o quelle adottate nell'ambito delle misure di conservazione delle risorse ittiche; che occorre soprattutto ricordare come le taglie minime biologiche eventualmente in vigore prevalgano sempre sui calibri minimi stabiliti dalle norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca;

     considerando che l'applicazione di norme comuni di commercializzazione ai prodotti provenienti da Paesi terzi esige che sugli imballaggi figurino indicazioni supplementari; che queste indicazioni non sono tuttavia necessarie se si tratta di prodotti introdotti nella Comunità da navi battenti bandiera di Paesi terzi secondo le stesse condizioni previste per la produzione comunitaria;

     considerando che, vista la prassi esistente nella maggior parte degli Stati membri, è opportuno che gli operatori effettuino la classificazione per categoria di freschezza e per categoria di calibro; che, soprattutto per valutare la freschezza in base a criteri organolettici, occorre prevedere il ricorso ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate;

     considerando che, per garantire la reciproca informazione, ciascuno Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali interessate,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

A. Disposizioni generali

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce, per alcuni prodotti della pesca, le norme comuni di commercializzazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, in appresso denominato "regolamento di base".

     2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

     a) commercializzazione: la prima messa in vendita e/o la prima vendita sul territorio della Comunità di prodotti destinati al consumo umano;

     b) partita: una certa quantità di prodotti appartenenti ad una stessa specie, sottoposti allo stesso trattamento e che potrebbero provenire dallo stesso luogo di pesca e dalla stessa nave;

     c) luogo di pesca: la denominazione usuale, nella pesca, del luogo dove sono state effettuate le catture;

     d) presentazione: la forma in cui il pesce viene commercializzato e cioè intero, senza visceri, senza testa, ecc.;

     e) "parassita visibile": un parassita o un gruppo di parassiti che per dimensioni, colore o struttura sono chiaramente distinguibili nei tessuti dei pesci e possono essere osservati senza l'ausilio di strumenti ottici d'ingrandimento e in buone condizioni di luce per la visione umana.

     3. a) Le disposizioni del presente regolamento relative alle categorie di freschezza dei prodotti si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

     b) In attesa dell'adozione della decisione della Commissione a norma della direttiva 91/493/CEE, i criteri per il pesce non idoneo al consumo umano figurano, sotto la categoria "non ammesso", nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. I prodotti di cui all'articolo 3, di origine comunitaria o provenienti da paesi terzi, possono essere commercializzati soltanto se soddisfano alle disposizioni del presente regolamento.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano tuttavia alle piccole quantità di prodotti ceduti direttamente dal pescatore costiero al dettagliante o al consumatore.

     3. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

 

     Art. 3.

     1. Per i seguenti prodotti sono stabilite norme comuni di commercializzazione:

     a) Pesci di mare del codice NC 0302:

     - Passere di mare (Pleuronectes platessa),

     - Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga),

     - Tonni rossi (Thunnus thynnus),

     - Tonni obesi (Thunnus o Parathunnus obesus),

     - Aringhe della specie Clupea harengus,

     - Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua,

     - Sardine della specie Sardina pilchardus,

     - Eglefini (Melanogrammus aeglefinus),

     - Merluzzi carbonari (Pollachius virens),

     - Merluzzi gialli (Pollachius pollachius),

     - Sgombri della specie Scomber scombrus,

     - Sgombri della specie Scomber japonicus,

     - Suri (Trachurus spp.),

     - Spinaroli (Squalus acanthias),

     - Gattucci (Scyliorhinus spp.),

     - Scorfani del Nord o sebasti (Sebastes spp.),

     - Merlani (Merlangius merlangus),

     - Melù o potassoli (Micromesistius poutassou o Gadus poutassou),

     - Molve (Molva spp.),

     - Acciughe (Engraulis spp.),

     - Naselli della specie Merluccius merluccius,

     - Rombi gialli (Lepidorhombus spp.),

     - Pesci castagna (Brama spp.),

     - Rane pescatrici (Lophius spp.),

     - Limande (Limanda limanda),

     - Sogliole limande (Microstomus kitt),

     - Merluzzi francesi (Trisopterus luscus) e merluzzi cappellani (Trisopterus minutus),

     - Boghe (Boops boops),

     - Menole (Maena smaris),

     - Gronghi (Conger conger),

     - Caponi (Trigla spp.),

     - Cefali (Mugil spp.),

     - Razze (Raja spp.),

     - Passere pianuzze (Platichthys flesus),

     - Sogliole (Solea spp.)

     - Pesci sciabola (Lepidopus Caudatus e Aphanopus carbo),

     - Triglia di scoglio o triglia di fango (Mullus barbatus, Mullus surmuletus) [1],

     - Tanuta (Spondyliosoma cantharus) [2],

     - Spratto (Sprattus sprattus) [3].

     b) Crostacei del codice NC 0306, sia presentati vivi, freschi, refrigerati che cotti all'acqua o al vapore,

     - Gamberetti grigi (Crangon crangon) e gamberelli boreali (Pandalus borealis),

     - Granciporri (Cancer pagurus),

     - Scampi (Nephrops norvegicus).

     c) Cefalopodi del codice NC 0307:

     - Seppie (Seppia officinali e Rosai macrosoma).

     d) Conchiglia dei pellegrini e altri invertebrati acquatici del codice NC 0307:

     - Conchiglia dei pellegrini (Pecten maximus),

     - Buccino (Buccinum undatum) [4].

     2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 comprendono:

     a) categorie di freschezza,

     b) categorie di calibro.

 

B. Categorie di freschezza

 

     Art. 4.

     1. Le categorie di freschezza sono determinate per ogni partita in funzione del grado di freschezza dei prodotti e di talune caratteristiche complementari.

Il grado di freschezza è definito sulla base di tabelle di valutazione specifiche riprese, per ogni tipo di prodotti, nell'allegato I.

     2. Sulla base delle tabelle di cui al paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 sono classificati in partite corrispondenti ad una delle seguenti categorie di freschezza:

     a) Extra, A o B per i pesci, i Selaci, i cefalopodi e gli scampi,

     b) Extra o A per i gamberetti.

     Gli scampi vivi sono tuttavia classificati in una categoria denominata E.

     3. I granchi, le conchiglie dei pellegrini e i buccini di cui all'articolo 3 non sono classificati secondo norme specifiche di freschezza.

Tuttavia, soltanto i granchi interi, escluse le femmine mature o i granchi a carapace molle, possono essere commercializzati [5].

 

     Art. 5.

     1. Ogni partita deve essere omogenea quanto allo stato di freschezza. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella più bassa categoria di freschezza che vi è rappresentata.

     2. La categoria di freschezza deve essere indicata in caratteri leggibili e indelebili di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

 

     Art. 6.

     1. Per i pesci, i Selaci, i cefalopodi e gli scampi di cui all'articolo 3 la classificazione di una partita nella categoria B comporta l'esclusione di tale partita dal beneficio degli aiuti finanziari nell'ambito degli interventi di cui agli articoli 12, 12 bis, 14 e 15 del regolamento di base.

     2. I pesci, i Selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza Extra devono essere privi di segni di pressione o scorticature, di sudiciume o di forte decolorazione.

     3. I pesci, i Selaci, i cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza A devono essere privi di sudiciume e di forte decolorazione. Ne è tollerata una proporzione minima recante leggeri segni di pressione e scorticature superficiali.

     4. Per i pesci, i Selaci, cefalopodi e gli scampi della categoria di freschezza B è tollerata una proporzione minima recante segni di pressione o scorticature superficiali più importanti. I pesci devono essere privi di sudiciume o di forte decolorazione.

     5. Fatte salve le norme applicabili in campo sanitario, per classificare i prodotti nelle varie categorie di freschezza si prendono in considerazione anche la presenza di parassiti visibili e la loro eventuale incidenza negativa sulla qualità del prodotto, tenuto conto della sua natura e della sua presentazione.

     6. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

 

C. Categorie di calibro

 

     Art. 7.

     1. Il calibro dei prodotti di cui all'articolo 3 si basa sul loro peso o sul loro numero per chilogrammo. Per i gamberetti grigi e per i granciporri, tuttavia, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza del carapace; per le conchiglie dei pellegrini e i buccini, le categorie di calibro sono stabilite in base alla larghezza della conchiglia [6].

     2. I calibri minimi stabiliti dal presente regolamento in base alla tabella che figura nell'allegato II si applicano fatte salve le taglie minime, espresse in lunghezza, prescritte dai seguenti regolamenti:

     - regolamento (CEE) n. 1866/86 del Consiglio, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Oeresund;

     - regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca;

     - regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo.

Ai fini dei controlli da parte delle autorità competenti, per le specie interessate dalle norme di commercializzazione si rispettano le taglie minime biologiche prescritte riprese nell'allegato II.

 

     Art. 8.

     1. Le partite sono classificate in categorie di calibro secondo la tabella di cui all'allegato II.

     2. Ogni partita deve essere omogenea quanto alla calibrazione dei prodotti. Una partita di scarso volume può tuttavia non essere omogenea; in tal caso essa viene classificata nella categoria di calibro meno vantaggiosa che vi è rappresentata.

     3. La categoria di calibro e il modo di presentazione devono essere indicati in caratteri leggibili e indelebili, di un'altezza minima di 5 cm, su etichette apposte sulle partite.

L'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile del peso netto in chilogrammi è apposta su ogni partita. Per partite commercializzate in casse standardizzate, l'indicazione del peso netto non è necessaria, qualora dalla pesatura effettuata prima della commercializzazione risulti che il contenuto delle casse corrisponde a quello presunto espresso in kg.

     4. Le modalità d'applicazione del presente articolo, in particolare il metodo di pesatura e la determinazione di un'eventuale variazione del peso netto - inferiore o superiore a quello indicato o presunto - ammessa per ciascuna partita sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

 

     Art. 9.

     I pesci pelagici possono essere classificati nelle diverse categorie di freschezza e di calibro in base ad un sistema di campionatura. Tale sistema deve garantire alla partita in questione un massimo di omogeneità per quanto riguarda la freschezza e la taglia dei pesci.

Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la determinazione del numero di campioni da prevedere, il peso o il volume dei pesci per ciascun campione, nonché i metodi di valutazione della classificazione e di verifica del peso delle partite commercializzate, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

 

     Art. 10.

     Per garantire l'approvvigionamento locale o regionale di gamberetti e di granchi di talune regioni costiere della Comunità, possono essere stabilite deroghe alle taglie minime stabilite per questi prodotti all'allegato II.

La determinazione di queste zone e delle corrispondenti taglie di commercializzazione è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento di base.

 

D. Prodotti provenienti da paesi terzi

 

     Art. 11.

     1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti da paesi terzi possono essere commercializzati solamente se sono presentati in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile:

     - del paese d'origine impressa in caratteri latini, di un'altezza minima di 20 mm,

     - della denominazione scientifica e commerciale della specie,

     - del modo di presentazione,

     - della categoria di freschezza e della categoria di calibro,

     - del peso netto in chilogrammi dei prodotti contenuti negli imballaggi,

     - della data di classificazione e della data di spedizione,

     - del nome e dell'indirizzo dello speditore.

     2. Tuttavia, i prodotti di cui all'articolo 3 provenienti direttamente dai luoghi di pesca, introdotti in un porto della Comunità da navi battenti bandiera di un paese terzo e destinati ad essere commercializzati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili alla produzione comunitaria fatto salvo il regolamento (CE) n. 1093/94.

 

E. Disposizioni finali

 

     Art. 12.

     1. Gli operatori del settore della pesca effettuano la classificazione per categoria di freschezza Extra, A e B e categoria di calibro, ricorrendo ad esperti designati a tal fine dalle organizzazioni professionali interessate. Gli Stati membri provvedono a effettuare controlli per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.

     2. In caso di classificazione non effettuata secondo la procedura di cui al paragrafo 1, essa può essere effettuata dalle competenti autorità nazionali stesse.

 

     Art. 13.

     Ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione, al più tardi un mese prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei nomi e degli indirizzi degli esperti e delle organizzazioni professionali di cui all'articolo 12. Ogni modifica dell'elenco è comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

     Art. 14.

     Anteriormente al 31 dicembre 2001 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.

 

     Art. 15.

     I regolamenti (CEE) n. 103/76 e (CEE) n. 104/76 sono abrogati. I riferimenti ai suddetti regolamenti debbono essere intesi come riferimenti al presente regolamento.

 

     Art. 16.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1997.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, si applicano a partire dal 1 gennaio 2000.

 

ALLEGATO I [7]

TABELLE DI VALUTAZIONE DELLA FRESCHEZZA

 

     Le tabelle contenute nel presente allegato si applicano ai seguenti prodotti o gruppi di prodotti, in funzione dei criteri di valutazione specifici per ciascuno di essi.

 

     A. Pesce bianco

Eglefini, Merluzzi bianchi, Merluzzi carbonari, Merluzzi gialli, Scorfani del Nord o Sebasti, Merlani, Molve, Naselli, Pesci castagna, Rane pescatrici, Merluzzi francesi e Merluzzi cappellani, Boghe, Menole, Gronghi, Caponi, Cefali, Passere di mare, Rombi gialli, Sogliole, Limande, Sogliole limande, Passere pianuzze, Pesci sciabola.

 

     B. Pesce azzurro

     Tonni bianchi o alalunga, Tonni rossi, Tonni obesi, Melù o potassoli, Aringhe, Sardine, Sgombri, Suri, Acciughe, Spratto.

 

     C. Selaci

     Spinaroli, Gattucci, Razze.

 

     D. Cefalopodi

     Seppie.

 

     E. Crostacei

     1. Gamberetti

     2. Scampi.

 

     A. PESCE BIANCO

     (Omissis).

 

     C. SELACI

     (Omissis).

 

     E. CROSTACEI

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II [8]

CATEGORIE DI CALIBRO

 

     (Omissis).

 


[1] Trattino aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578.

[2] Trattino aggiunto dall'art. 1 del Regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578.

[3] Trattino aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 790/2005.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del Regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del Regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578.

[6] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578.

[7] Allegato già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 17 novembre 2000, n. 2578 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 790/2005.

[8] Allegato da ultimo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 790/2005.