Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 18/06/2003 |
Numero: | 852 |
§ 4.1.1100 - D.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 .
Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria .
(B.U. 30 giugno 2003, n. 31, S.O. n. 2.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio, ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 del regolamento interno;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Vista la
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di far proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di prendere atto dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» e del suo contenuto in merito all'approvazione dei «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», e delle connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti» e «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni»;
3) di provvedere conseguentemente, ai sensi del
a) in zona sismica 1 i comuni di: Campello sul Clitunno, Cascia, Carreto di Spoleto, Foligno, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino;
b) in zona sismica 2 i comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina, Acquasparta, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni;
c) in zona sismica 3 i comuni di: Città della Piave, Todi, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano;
4) di richiamare e far proprie le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e di disporre conseguentemente quanto segue:
a) per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti preliminari siano stati già approvati dagli enti competenti alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti;
b) in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, dell'art. 2 dell'
5) di stabilire quindi che, per gli interventi di ricostruzione connessi alle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e seguenti (crisi sismica dell'area dei Monti Martani), del 26 settembre 1997 e seguenti (crisi sismica della Catena Appenninica) e del 16 dicembre 2000 (crisi sismica dell'area Narnese) continuano ad essere applicabili le norme tecniche appositamente predisposte e la classificazione sismica previgente;
6) di specificare che, per opere i cui lavori siano già iniziati, si intendono quelle opere per le quali il titolare del provvedimento abilitativi e/o il direttore dei lavori abbiano effettuato la relativa comunicazione di inizio lavori al Comune;
7) di rilevare che, per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza alle conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica e dalle normative tecniche approvate con l'
8) di precisare che, fino alla individuazione da parte dei soggetti competenti delle tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto, si intendono:
- per edifici di interesse strategico e per opere infrastrutturali con funzionalità rilevante durante gli eventi sismici ai fini della protezione civile, quelli indicati all'allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7, Tab. 4.3 categoria I, cioè ad esempio gli ospedali, i municipi, le caserme dei vigili del fuoco, nonché edifici ed opere definite di interesse strategico nei piani di emergenza comunali;
- per edifici e per opere infrastrutturali che per le conseguenze di un eventuale collasso assumono rilevanza durante gli eventi sismici, quelli indicati all'allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7, Tab. 4.3 categoria II, cioè ad esempio le scuole, i teatri, nonché edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali aventi analoga rilevanza;
9) di precisare altresì che:
a) è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati dell'ordinanza in oggetto, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
b) le verifiche dovranno essere effettuate entro 5 anni dalla data della pubblicazione dell'ordinanza in oggetto e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 dell'ordinanza stessa;
c) entro sei mesi dalla data della pubblicazione dell'ordinanza la regione provvede, per quanto di competenza, ad elaborare sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche strategiche e funzionali di cui sopra ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;
d) per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative alla seconda categoria per quelle in zona 2, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;
10) di richiamare altresì, l'applicabilità dei contenuti del comma 8, dell'art. 21 della
11) di rilevare l'opportunità di procedere a modificare:
a) la carta n. 49 del Piano urbanistico territoriale approvato con
b) la carta n. 50 del Piano urbanistico territoriale approvato con
12) di incaricare il Servizio programmi per l'assetto del territorio ed il Servizio informativo territoriale, ad attivare le procedure per l'aggiornamento delle carte n. 49 e n. 50 del Piano urbanistico territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della
13) di stabilire quindi che gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e 2 vengono applicati sui territori dei comuni così come riportati nell'allegato 2 alla presente deliberazione;
14) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.
Documento istruttorio
Oggetto: Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria.
Visto l'articolo 93, comma 1, lettera g), del
Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata nella G.U. 8 maggio 2003, n. 105, supplemento ordinario n. 72, concernente «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone;
Ricordato che le Regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a), del citato
Vista la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 3), inerente la classificazione sismica, nella quale sono indicati i motivi e gli studi che hanno portato alla proposta di nuova classificazione;
Richiamati i contenuti del comma 8 dell'articolo 21 della
Ricordato che in data 20 maggio 2003 e 17 giugno 2003 è stata illustrata agli Enti locali la proposta di classificazione sismica di cui all'oggetto e che le osservazioni formulate nel corso delle riunioni sono state considerate nella predisposizione del presente documento;
Richiamate le considerazioni esposte e ritenuto opportuno procedere alla nuova classificazione sismica del territorio regionale, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:
omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Relazione tecnica
In base ad una risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi in data 23/4/97, è stato dato mandato al Servizio Sismico Nazionale di costituire un Gruppo di Lavoro per la formulazione di una proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano. Tale Gruppo di Lavoro ha formulato nel 1998 un'ipotesi di riclassificazione. Questa elaborazione ha utilizzato gli elementi di conoscenza in materia ottenuti dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e dal Servizio Sismico Nazionale. In tale proposta vengono riassegnate le tre categorie sismiche alla scala dei territori comunali.
Nel
Per la definizione di un sistema normativo relativo all'adempimento di quanto sopra, con decreto n. 4485 del 4/12/2002 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione degli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica.
In base agli esiti del lavoro di tale gruppo, e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, con
In particolare, nella normativa relativa ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche (allegato 1 dell'
Per illustrazione, si riportano nelle figure seguenti, per la Regione dell'Umbria, la classificazione sismica attuale e quella relativa alla proposta di riclassificazione di cui sopra.
Lo stesso punto "3 PRIMA APPLICAZIONE" dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche, relativamente a tale proposta di riclassificazione, precisa che:
"2. I comuni indicati nella proposta di classificazione del G.D.L. 1998, come appartenenti rispettivamente alla I, II, e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2, e 3.
3. Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato.".
Pertanto, in base alle disposizioni dell'
Il Piano Urbanistico Territoriale, con
livello 1, con studi specifici diffusi su tutte le aree da edificare;
livello 2, con studi specifici circoscritti.
Questi due livelli sono ottenuti classificando il territorio regionale secondo tre gradi di sismicità alta, media e bassa, e unificando nel livello 2 i comuni di grado medio e basso.
La distribuzione areale dei due livelli è mostrata nella figura seguente: in scuro le aree di livello 1, in chiaro quelle di livello 2.
Le classi di sismicità indicate nelle carte del P.U.T. n. 49 e 50, e le zone sismiche definite nell'
Va comunque osservato che l'applicazione della soglia prevista dall'allegato 1 all'
Alla luce della nuova classificazione sismica del territorio regionale e dei criteri ad essa connessi si modifica pertanto la distribuzione areale degli studi di microzonazione di livello 1 e 2, rappresentata dalla carta n. 50 del P.U.T., come indicato nella figura che segue.