§ 4.1.1100 - D.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 .
Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria .


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/06/2003
Numero:852

§ 4.1.1100 - D.G.R. 18 giugno 2003, n. 852 .

Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria .

(B.U. 30 giugno 2003, n. 31, S.O. n. 2.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente di servizio, ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 del regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

 

1) di far proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto dell'articolo 1 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» e del suo contenuto in merito all'approvazione dei «Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone», e delle connesse «Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici», «Norme tecniche per progetto sismico dei ponti» e «Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni»;

3) di provvedere conseguentemente, ai sensi del D.Lgs. n. 112/1998, art. 94, comma 2, lettera a) e sulla base dei criteri approvati con l'ordinanza precedentemente citata, all'aggiornamento della classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria come di seguito riportato :

a) in zona sismica 1 i comuni di: Campello sul Clitunno, Cascia, Carreto di Spoleto, Foligno, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera, Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino;

b) in zona sismica 2 i comuni di: Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Cannara, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Citerna, Città di Castello, Collazzone, Corciano, Costacciaro, Deruta, Fossato di Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Gualdo Tadino, Gubbio, Lisciano Niccone, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Nocera Umbra, Paciano, Panicale, Passignano sul Trasimeno, Perugia, Piegaro, Pietralunga, San Giustino, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spello, Torgiano, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide, Valfabbrica, Valtopina, Acquasparta, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, San Gemini, San Venanzo, Stroncone, Terni;

c) in zona sismica 3 i comuni di: Città della Piave, Todi, Allerona, Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Fabro, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Porano;

4) di richiamare e far proprie le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2 della suddetta ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e di disporre conseguentemente quanto segue:

a) per le opere i cui lavori siano già iniziati e per le opere pubbliche già appaltate o i cui progetti preliminari siano stati già approvati dagli enti competenti alla data di pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti;

b) in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, dell'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 in oggetto, la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova normativa e dalla nuova riclassificazione sismica, con la possibilità per non oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta ordinanza, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti ;

5) di stabilire quindi che, per gli interventi di ricostruzione connessi alle crisi sismiche del 12 maggio 1997 e seguenti (crisi sismica dell'area dei Monti Martani), del 26 settembre 1997 e seguenti (crisi sismica della Catena Appenninica) e del 16 dicembre 2000 (crisi sismica dell'area Narnese) continuano ad essere applicabili le norme tecniche appositamente predisposte e la classificazione sismica previgente;

6) di specificare che, per opere i cui lavori siano già iniziati, si intendono quelle opere per le quali il titolare del provvedimento abilitativi e/o il direttore dei lavori abbiano effettuato la relativa comunicazione di inizio lavori al Comune;

7) di rilevare che, per gli edifici di interesse strategico e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile nonché per gli edifici e per le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza alle conseguenze di un eventuale collasso, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica e dalle normative tecniche approvate con l'O.P.C.M. n. 3274/2003 ;

8) di precisare che, fino alla individuazione da parte dei soggetti competenti delle tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche di cui al precedente punto, si intendono:

- per edifici di interesse strategico e per opere infrastrutturali con funzionalità rilevante durante gli eventi sismici ai fini della protezione civile, quelli indicati all'allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7, Tab. 4.3 categoria I, cioè ad esempio gli ospedali, i municipi, le caserme dei vigili del fuoco, nonché edifici ed opere definite di interesse strategico nei piani di emergenza comunali;

- per edifici e per opere infrastrutturali che per le conseguenze di un eventuale collasso assumono rilevanza durante gli eventi sismici, quelli indicati all'allegato 2 dell'ordinanza, punto 4.7, Tab. 4.3 categoria II, cioè ad esempio le scuole, i teatri, nonché edifici ed opere individuati nei piani di emergenza comunali aventi analoga rilevanza;

9) di precisare altresì che:

a) è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi delle norme di cui agli allegati dell'ordinanza in oggetto, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

b) le verifiche dovranno essere effettuate entro 5 anni dalla data della pubblicazione dell'ordinanza in oggetto e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 dell'ordinanza stessa;

c) entro sei mesi dalla data della pubblicazione dell'ordinanza la regione provvede, per quanto di competenza, ad elaborare sulla base delle risorse finanziarie disponibili, il programma temporale delle verifiche, ad individuare le tipologie degli edifici e delle opere che presentano le caratteristiche strategiche e funzionali di cui sopra ed a fornire ai soggetti competenti le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche, che dovranno stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme;

d) per le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative alla seconda categoria per quelle in zona 2, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma;

10) di richiamare altresì, l'applicabilità dei contenuti del comma 8, dell'art. 21 della L.R. n. 31/1997 circa l'espressione del parere di cui all'art. 13 della L. n. 64/1974 da parte della «...commissione edilizia integrata da un geologo, tenuto conto delle relazioni di cui all'art. 20, comma 1, lettera g)»;

11) di rilevare l'opportunità di procedere a modificare:

a) la carta n. 49 del Piano urbanistico territoriale approvato con L.R. n. 27/2000, per le parti relative alla classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria così come riportato nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente deliberazione;

b) la carta n. 50 del Piano urbanistico territoriale approvato con L.R. n. 27/2000, relativa all'applicazione degli studi di microzonazione sismica a supporto degli strumenti urbanistici, così come riportato nell'allegato 2, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per coordinarla con la proposta di classificazione sismica del territorio nazionale indicata nei criteri allegati all'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

12) di incaricare il Servizio programmi per l'assetto del territorio ed il Servizio informativo territoriale, ad attivare le procedure per l'aggiornamento delle carte n. 49 e n. 50 del Piano urbanistico territoriale, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2000, secondo le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

13) di stabilire quindi che gli studi di microzonazione sismica di livello 1 e 2 vengono applicati sui territori dei comuni così come riportati nell'allegato 2 alla presente deliberazione;

14) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria.

 

 

Documento istruttorio

Oggetto: Approvazione classificazione sismica del territorio regionale dell'Umbria.

Visto l'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 112 del 1998, in base al quale compete allo stato l'approvazione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 pubblicata nella G.U. 8 maggio 2003, n. 105, supplemento ordinario n. 72, concernente «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» con la quale sono stati approvati i criteri per l'individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone;

Ricordato che le Regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 94, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, all'individuazione delle zone sismiche, alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone sulla base dei criteri di cui sopra;

Vista la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 3), inerente la classificazione sismica, nella quale sono indicati i motivi e gli studi che hanno portato alla proposta di nuova classificazione;

Richiamati i contenuti del comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale n. 31 del 1997 circa l'espressione del parere di cui all'articolo 13 della L. n. 64 del 1974 per l'adozione e l'approvazione del piano attuativo;

Ricordato che in data 20 maggio 2003 e 17 giugno 2003 è stata illustrata agli Enti locali la proposta di classificazione sismica di cui all'oggetto e che le osservazioni formulate nel corso delle riunioni sono state considerate nella predisposizione del presente documento;

Richiamate le considerazioni esposte e ritenuto opportuno procedere alla nuova classificazione sismica del territorio regionale, si propone alla Giunta regionale di deliberare quanto segue:

omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

Relazione tecnica

In base ad una risoluzione approvata dalla Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi in data 23/4/97, è stato dato mandato al Servizio Sismico Nazionale di costituire un Gruppo di Lavoro per la formulazione di una proposta di riclassificazione sismica del territorio italiano. Tale Gruppo di Lavoro ha formulato nel 1998 un'ipotesi di riclassificazione. Questa elaborazione ha utilizzato gli elementi di conoscenza in materia ottenuti dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e dal Servizio Sismico Nazionale. In tale proposta vengono riassegnate le tre categorie sismiche alla scala dei territori comunali.

Nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all'articolo 93, comma 1, lettera g), vengono mantenute allo Stato le funzioni relative ..."ai criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e alle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone"...; all'articolo 94, comma 2, lettera a), vengono conferite alle Regioni e agli enti locali ..."l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone"... .

Per la definizione di un sistema normativo relativo all'adempimento di quanto sopra, con decreto n. 4485 del 4/12/2002 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato costituito un gruppo di lavoro per la predisposizione degli elementi indispensabili per la successiva adozione di un assetto normativo provvisorio per la classificazione sismica del territorio nazionale e per la progettazione antisismica.

In base agli esiti del lavoro di tale gruppo, e su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, con O.P.C.M. n. 3274/2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'art. 1 si dispone l'approvazione di nuovi "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche-individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone...", "... nonché le connesse "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici", "Norme tecniche per progetto sismico dei ponti", "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni"...".

In particolare, nella normativa relativa ai criteri per l'individuazione delle zone sismiche (allegato 1 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003), viene stabilito al punto "3 PRIMA APPLICAZIONE" che:..."in prima applicazione, sino alle deliberazioni delle Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento "Proposta di riclassificazione sismica del territorio nazionale", elaborato dal Gruppo di Lavoro costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997...".

Per illustrazione, si riportano nelle figure seguenti, per la Regione dell'Umbria, la classificazione sismica attuale e quella relativa alla proposta di riclassificazione di cui sopra.

Lo stesso punto "3 PRIMA APPLICAZIONE" dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche, relativamente a tale proposta di riclassificazione, precisa che:

"2. I comuni indicati nella proposta di classificazione del G.D.L. 1998, come appartenenti rispettivamente alla I, II, e III categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2, e 3.

3. Laddove il documento citato preveda per un comune già classificato il passaggio da una categoria a rischio più elevato ad una a rischio meno elevato, verrà mantenuta la categoria, e conseguentemente la zona, con rischio più elevato.".

Pertanto, in base alle disposizioni dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 ed in osservanza delle precisazioni di cui sopra, la nuova classificazione sismica per la Regione dell'Umbria è illustrata nella figura seguente.

Il Piano Urbanistico Territoriale, con legge regionale n. 27/2000, ai fini della prevenzione del rischio sismico, ha definito la suddivisione del territorio regionale in due fasce, su cui vengono condotti due distinti livelli di approfondimento di studi di microzonazione sismica:

livello 1, con studi specifici diffusi su tutte le aree da edificare;

livello 2, con studi specifici circoscritti.

Questi due livelli sono ottenuti classificando il territorio regionale secondo tre gradi di sismicità alta, media e bassa, e unificando nel livello 2 i comuni di grado medio e basso.

La distribuzione areale dei due livelli è mostrata nella figura seguente: in scuro le aree di livello 1, in chiaro quelle di livello 2.

Le classi di sismicità indicate nelle carte del P.U.T. n. 49 e 50, e le zone sismiche definite nell'O.P.C.M. n. 3274/2003, non sono direttamente comparabili a causa dei diversi indicatori usati.

Va comunque osservato che l'applicazione della soglia prevista dall'allegato 1 all'O.P.C.M. n. 2734/2003 pari a pga>0.15g (pga-peak ground acceleration - è la massima accelerazione attesa al suolo rigido per un periodo di ritorno di 475 anni) al posto di 0.20g nella carta n. 49 del P.U.T., porta a includere nelle aree con studi di microzonazione a maggiore approfondimento (livello 1), anche i comuni di Perugia, Gubbio, Torgiano e Bettona. Ciò realizza fra l'altro quella continuità areale in senso appenninico nelle zone classificate, in accordo con l'andamento areale degli indicatori usati nella proposta di riclassificazione del G.D.L. (Indice di Housner, PGA), e con il punto 2 comma h) dei criteri per l'individuazione delle zone sismiche del suddetto allegato 1 all'O.P.C.M. n. 2734/2003.

Alla luce della nuova classificazione sismica del territorio regionale e dei criteri ad essa connessi si modifica pertanto la distribuzione areale degli studi di microzonazione di livello 1 e 2, rappresentata dalla carta n. 50 del P.U.T., come indicato nella figura che segue.