Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 08/09/1999 |
Numero: | 1296 |
§ 4.1.1041 - D.G.R. 8 settembre 1999, n. 1296 .
Delocalizzazione degli edifici danneggiati delle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e di dissesti idrogeologici.
(B.U. 29 settembre 1999, n. 52.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-ammininistrativa espresso dal Dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati,
b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;
Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;
Vista la
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano, alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) a stabilire:
a1) che le disposizioni contenute nella
a2) che le situazioni di dissesto idrogeologico debbono essere riferite alle seguenti condizioni di rischio:
- rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento);
- rischio di liquefazione dei terreni;
a3) che la presenza delle suddette condizioni di rischio interessanti l'area di sedime del fabbricato danneggiato, ad eccezione di quelle accertate con le indagini di microzonazione sismica nelle zone di pericolosità E1 ed E2 di cui alla
a4) che, nel caso in cui si renda necessario procedere alla delocalizzazione dell'edificio, lo stesso può essere ricostruito in altre aree edificabili dello stesso Comune nella disponibilità del proprietario o individuate, prioritariamente, nell'ambito dei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla
b) a stabilire inoltre che le indagini da effettuare per accertare le condizioni di rischio di cui al precedente punto a2) sono le seguenti:
b1) rischio di frana (frane attive o quiescenti)
b1.1) rilievo geomorfologico di dettaglio, a scala non inferiore a 1:2.000, del fenomeno franoso. In caso di frane su roccia, rilievi di dettaglio, non inferiori alla scala 1:2.000, sulla natura litologica e sull'assetto geostrutturale dell'ammasso litoide;
b1.2) definizione della frana attraverso indagini dirette e indirette che comprendono al minimo un sondaggio con prelievo di campioni indisturbati, e comunque in numero sufficiente ad accertare la profondità della superficie di scorrimento, il volume della massa coinvolta ed in generale la geometria della frana. Le indagini dovranno prevedere prove di laboratorio per la definizione dei parametri geotecnici di picco e residui, comprendenti al minimo il valore dell'angolo di attrito residuo e delle proprietà indice, da eseguire presso laboratori specializzati. Le analisi geotecniche dovranno essere certificate dal responsabile del laboratorio stesso;
b1.3) esecuzione di analisi di stabilità con i parametri di cui sopra e su profili opportunamente orientati, da effettuarsi in fase sismica e considerando l'eventuale presenza di falde acquifere, con e senza sovraccarichi;
b1.4) proposta di soluzioni progettuali per il consolidamento con relativa valutazione economica.
b2) Rischio di liquefazione
b2.1) esecuzione di penetrometrie S.P.T. o ad esse correlabili nell'area di sedime dell'edificio, certificate con diagrammi rappresentativi dell'andamento del n° di colpi con la profondità;
b2.2) esecuzione di analisi granulometriche presso laboratori specializzati e certificate dal responsabile del laboratorio stesso;
b2.3) determinazione del livello piezometrico e delle sue possibili escursioni;
c) a stabilire che il contributo per la demolizione dell'edificio è concesso a favore dei proprietari aventi diritto secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lett. c) della
Demolizioni totali di fabbricati (MC)V.P.P. L. 16.000;
d) ad approvare l'allegata scheda 5d per il calcolo del contributo per le demolizioni e le relative istruzioni unitamente a quelle concernenti le integrazioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L5, riportate nell'allegato "istruzioni per la compilazione della scheda 5d) per le demolizioni necessarie. Integrazione istruzioni per la compilazione della scheda 5a) livello di costo L5";
e) a sostituire le sottoelencate schede ed istruzioni approvate con
- scheda 5a - Tabella per il calcolo del contributo - livello di costo L5
- scheda 5c/2 - Calcolo contributo su finiture ed impianti interni per singola unità immobiliare
- istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1;
f) ad apportare le seguenti rettifiche alle istruzioni approvate con
f1) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 - 5a - 5b - 5c (pacchetto schede relativo al livelli di costo L2 - L3 - L4), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26 della scheda 5b, i valori «70%» e «0,70%» sono sostituiti rispettivamente con i valori «50%» e «0,50%»;
f2) nelle istruzioni per la compilazione delle schede 5 - 5a - 5b - 5c (pacchetto schede relativo al livello di costo L5), nella descrizione riferita alla compilazione della colonna 26 della scheda 5b, i valori «70%» e «0,70%» sono sostituiti rispettivamente con i valori «50%» e «0,50%»;
g) ad apportare inoltre le seguenti modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 5180/1998:
- all'art. 10, comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo fatture» è aggiunta la parola «quietanzate» e dopo le parole «da prodursi in copia» è aggiunta la parola «conforme»;
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel B.U.R. ai sensi dell'art. 19, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
Documento istruttorio
Oggetto: Delocalizzazione degli edifici danneggiati dalle crisi sismiche del 1997 a seguito di indagini di microzonazione sismica e dissesti idrogeologici.
Premesso:
- che il comma 7-bis dell'art. 4 della
- che per facilitare i predetti lavori di ricostruzione e la cantieribilità degli stessi, tali demolizioni possono essere eseguite direttamente dai privati destinatari dei contributi previsti per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi
- che con
Visto:
- il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1999, n. 2947 recante disposizioni in ordine alla ricostruzione in altre aree edificabili dello stesso Comune di edifici che non possono essere ricostruiti in sito a seguito delle risultanze di specifiche indagini di microzonazione sismica o per cause impeditive dipendenti dalle condizioni di stabilità del versante;
Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare le delocalizzazioni e le conseguenti demolizioni degli edifici di cui trattasi;
Ritenuto:
- di dover ribadire che le delocalizzazioni e le demolizioni in argomento riguardano esclusivamente gli edifici per i quali è stata accertata la presenza del livello di danno individuato come «crollo» nella tabella 1) allegata alla
- di dover stabilire che la ricostruzione degli stessi in altro sito può essere consentita qualora sussistano le seguenti condizioni di rischio:
1) rischio di frana (frane attive o quiescenti qualora non già sottoposte ad interventi di consolidamento)
2) rischio di liquefazione dei terreni;
Considerato:
- che per ognuna delle citate condizioni, qualora gli edifici non ricadano su aree già oggetto di microzonazione sismica ubicate nelle zone di pericolosità E1 ed E2, di cui alla
Rilevato:
- che al costo delle predette demolizioni può farsi fronte attraverso uno specifico contributo concesso dal Comune secondo le modalità e procedure stabilite al punto 2, lettera c) della citata
- che qualora la ricostruzione non possa essere effettuata su area di proprietà dell'avente diritto, il Comune provvede ad assegnare allo stesso l'area necessaria per la ricostruzione dell'edificio secondo le modalità e procedure previste dal citato art. 2, comma 1, dell'ordinanza ministeriale n. 2947/1999:
Atteso:
- che a seguito delle determinazioni assunte con
- approvare la scheda 5d per il calcolo del contributo sulle demolizioni e le relative istruzioni;
- sostituire la scheda 5a relativa al calcolo del contributo per edifici con livello di costo L5, di cui all'allegato 1, parte seconda, alla
Preso atto:
- che al fine di precisare meglio alcuni aspetti inerenti al calcolo del contributo, previsto per le finiture e gli impianti interni approvate con
- scheda 5c/2;
- istruzioni per la compilazione del fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui allo stesso allegato 1, parte seconda;
- istruzioni per la compilazione delle schede 5-5a-5b-5c (pacchetto schede relativo ai livelli di costo L2 - L3 - L4) e (pacchetto schede relativo al livello di costo L5) di cui allo stesso allegato 1, parte terza;
- istruzioni per la compilazione della scheda 5c/1 - di cui al medesimo allegato 1, parte terza;
Ravvisata infine la necessità di procedere:
- alla modifica, sulla base dell'intesa raggiunta con la Regione Marche, dell'art. 7, comma 5, della
- alla integrazione dell'art. 10, comma 2, della predetta deliberazione relativamente alla documentazione da produrre a cura del direttore dei lavori per l'erogazione del saldo del contributo;
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)
Allegato