Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 27/01/2010 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all’art. 13. |
Art. 2. Integrazione al R.R. n. 5/2008. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 3.8.37 - R.R. 27 gennaio 2010, n. 1. [1]
Modificazioni ed integrazioni al Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”.
(B.U. 3 febbraio 2010, n. 6)
Art. 1. Modificazioni all’art. 13.
1. Al comma 1 dell’articolo 13 del
2. Il comma 4 dell’articolo 13 del
“4. Le province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), sulla base di quanto stabilito nel Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l’apprendistato, adottato dalla Giunta regionale. I parametri medi adottati sono i seguenti:
a) euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;
b) euro 112 ora/formazione per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente;
c) euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;
d) euro 112 ora/formazione per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente.”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 13 del
“4-bis. Il Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l’apprendistato può prevedere parametri diversi rispetto a quelli di cui al comma 4.”.
Art. 2. Integrazione al
1. Dopo l’articolo 14 del
«Art. 14 bis. Norma di prima applicazione.
1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione della maggiore rappresentatività sul piano regionale delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei prestatori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le funzioni del Comitato per l’apprendistato professionalizzante sono svolte dal Tavolo generale di concertazione in materia di apprendistato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.».
Art. 3. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
[1] Abrogato dall'art. 50 della