Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 formazione professionale |
Data: | 18/09/2008 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Azioni di sistema) |
Art. 3. (Comitato per l’apprendistato professionalizzante) |
Art. 4. (Durata della formazione formale) |
Art. 5. (Profilo formativo) |
Art. 6. (Piano formativo individuale) |
Art. 7. (Soggetti preposti alla erogazione della formazione formale) |
Art. 8. (Iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato) |
Art. 9. (Capacità formativa delle imprese) |
Art. 10. (Funzioni e ruolo del tutor aziendale) |
Art. 11. (Documentazione, valutazione e certificazione della formazione formale) |
Art. 12. (Comunicazioni tra imprese e Servizi per l’impiego) |
Art. 13. (Modalità di finanziamento) |
Art. 14. (Norme transitorie) |
Art. 14 bis. Norma di prima applicazione. |
Art. 15. (Norma finale) |
§ 3.8.34 - R.R. 18 settembre 2008, n. 5. [1]
Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato).
(B.U. 24 settembre 2008, n. 43)
Art. 1. (Oggetto)
1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 16 della
2. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti la reale possibilità di usufruire di attività di formazione formale che siano efficaci e adeguate alle esigenze di crescita professionale della persona e alle esigenze di professionalità delle imprese.
3. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo e attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato.
Art. 2. (Azioni di sistema)
1. Sono previsti, con il coordinamento della Regione, i seguenti interventi per le attività di sistema:
a) dispositivi formativi a supporto della formazione degli apprendisti, dei formatori e dei tutor aziendali;
b) promozione del Catalogo dei soggetti erogatori e del Repertorio regionale dei profili formativi;
c) monitoraggio e valutazione delle attività formative;
d) iniziative di informazione ed animazione sul territorio.
Art. 3. (Comitato per l’apprendistato professionalizzante)
1. La Regione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della
a) l’assessore competente in materia di lavoro o suo delegato con funzioni di Presidente;
b) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
c) tre rappresentanti delle organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
d) un rappresentante della Provincia di Perugia;
e) un rappresentante della Provincia di Terni.
2. Il Comitato per l’apprendistato professionalizzante è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.
3. Il Comitato per l’apprendistato professionalizzante, sede unica di concertazione sulle materie previste dalla
a) esamina le proposte di aggiornamento ed integrazione dei profili formativi di cui all’articolo 3 della
b) collabora con le strutture regionali competenti alle azioni di monitoraggio qualiquantitative e di valutazione su efficacia ed efficienza della azioni formative, finalizzate alla conoscenza delle dinamiche del sistema a livello regionale/provinciale;
c) collabora con le strutture regionali competenti ai processi decisionali in ordine alle priorità di intervento e alle azioni di innovazione e miglioramento da intraprendere.
4. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni due mesi.
5. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato per l’apprendistato professionalizzante sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di lavoro.
6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.
Art. 4. (Durata della formazione formale)
1. L’impegno formativo dell’apprendista è determinato in un monte ore di formazione formale di almeno centoventi ore per anno, finalizzato all’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
2. L’apprendista è tenuto a partecipare in orario di lavoro e per l’intera durata alle iniziative di formazione formale previste, in relazione al profilo formativo di riferimento, nel piano formativo individuale; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente documentate.
3. L’apprendista che si è assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente programmate, fino al raggiungimento della quota di formazione normativa e contrattualmente prevista.
4. In mancanza di iniziative di recupero, è necessario che l’apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione formale per almeno l’ottanta per cento delle ore previste dal piano formativo individuale.
Art. 5. (Profilo formativo)
1. Il profilo formativo di cui all’articolo 3 della
a) titolo del gruppo della figura professionale;
b) identificazione delle competenze di base e trasversali;
c) identificazione delle competenze tecnicoprofessionali;
d) standard minimi formativi (contenuti, metodologie didattiche, durata, metodologie di valutazione).
2. Gli standard minimi formativi per la sicurezza in apprendistato sono relativi alle competenze di base e trasversali.
3. Per gli standard relativi alle competenze tecnico professionali si fa riferimento a quelli contenuti nel Protocollo d’intesa di cui alla delibera della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 790 sugli standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 22 del
4. Le unità formative previste per la sicurezza devono essere erogate nell’ambito del periodo iniziale del rapporto di lavoro.
5. I profili formativi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 3 della
Art. 6. (Piano formativo individuale)
1. Il piano formativo individuale di cui all’articolo 6 della
Art. 7. (Soggetti preposti alla erogazione della formazione formale)
1. La formazione formale di cui all’articolo 4, comma 1 della
a) organismi pubblici o privati iscritti nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 10 della
b) aziende in possesso della capacità formativa di cui all’articolo 9.
2. La formazione dei tutor aziendali è realizzata dai soggetti di cui al comma 1, lettera a).
3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), sono gli organismi formativi accreditati dalla Regione per la macrotipologia formazione continua e permanente, in possesso dei seguenti requisiti:
a) capacità di garantire una diffusa
dislocazione territoriale dell’offerta formativa;
b) raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;
c) esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.
Art. 8. (Iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato)
1. La Regione predispone ed emana apposito bando aperto per l’iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato di cui all’articolo 10 della
2. L’iscrizione al Catalogo di cui al comma 1 e gli eventuali aggiornamenti successivi avvengono con cadenza trimestrale.
3. I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) trasmettono la richiesta di iscrizione al Catalogo alla struttura regionale competente in materia di lavoro mediante la compilazione di un apposito modello predisposto nel quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti ed indicano i settori e i profili formativi per i quali si candidano al fine dell’erogazione della formazione formale.
4. Gli organismi pubblici o privati che non sono in possesso dell’esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti, al fine della presentazione dei progetti quadro di cui all’articolo 13, possono far parte di un raggruppamento in ATI con soggetti iscritti nel Catalogo di cui al comma 1, a condizione che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti all’articolo 7, comma 3.
5. La Regione promuove azioni di diffusione e conoscenza del Catalogo regionale di cui al comma 1, in particolare nei confronti di associazioni dei datori e prestatori di lavoro, ordini e categorie professionali ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, in attesa della completa implementazione del sistema informativo relativo all’apprendistato a seguito del quale il Catalogo stesso sarà disponibile on line sul sito istituzionale della Regione.
6. I soggetti formativi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a) sono responsabili del percorso di erogazione della formazione formale, strutturato in unità formative, svolgono le attività previste nel piano formativo individuale e procedono alle valutazioni intermedie e finali.
Art. 9. (Capacità formativa delle imprese)
1. La capacità formativa dell’impresa è la capacità dell’azienda di erogare, direttamente o in collegamento con altre imprese, la formazione formale agli apprendisti.
2. Il datore di lavoro, in relazione all’assunzione di ciascun apprendista, dichiara con le modalità di cui all’articolo 12, se l’azienda possiede i requisiti necessari per l’erogazione della formazione formale interna, in base a quanto previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, e se intende avvalersene.
3. In materia di capacità formativa delle imprese la Regione prende atto di quanto previsto da CCNL e dalle intese tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale riguardanti la definizione delle modalità di svolgimento della formazione formale in azienda.
Art. 10. (Funzioni e ruolo del tutor aziendale)
1. Il ruolo di tutor aziendale è svolto da un lavoratore inquadrato contrattualmente ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che deve conseguire l’apprendista al termine del periodo di apprendistato, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all’accompagnamento del lavoratore.
2. La formazione del tutor aziendale ha durata non inferiore a dodici ore ed è finalizzata all’approfondimento dei compiti specifici, alla definizione e gestione del piano formativo individuale e al rafforzamento delle funzioni per l’esercizio al ruolo previste dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000.
3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall’articolo 7, comma 1, lettera a).
4. I progetti quadro di cui all’articolo 13, comma 4 devono prevedere percorsi formativi per tutor aziendali, come disciplinato dal presente articolo.
5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dallo stesso datore di lavoro o da un socio o da un familiare coadiuvante.
6. Il percorso formativo di cui al comma 2 deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in aziende che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto dal comma 2 del presente articolo deve essere realizzato entro sei mesi dall’assunzione dell’apprendista.
Art. 11. (Documentazione, valutazione e certificazione della formazione formale)
1. Fino alla definizione del modello regionale di certificazione delle competenze e riconoscimento crediti, il percorso formativo svolto dall’apprendista è documentato secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.
2. La dichiarazione di percorso formativo nell’apprendistato di cui alla delibera della Giunta regionale 14 marzo 2001, n. 242 (Allegato 2) attesta l’effettiva frequenza dell’apprendista al percorso formativo strutturato in unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.
3. L’attestazione di cui al comma 2 riguarda il periodo complessivo considerato dal piano formativo individuale esclusivamente nel caso in cui l’apprendista ha frequentato almeno l’ottanta per cento del monte ore previsto dallo stesso.
4. Nel caso di frequenza inferiore all’ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale, la dichiarazione di percorso formativo attesta l’effettiva frequenza dell’apprendista alle unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.
5. La compilazione della dichiarazione di percorso nei casi previsti ai commi 3 e 4 è affidata congiuntamente al tutor aziendale ed ai tutor degli organismi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a).
6. Nel caso in cui la formazione formale sia realizzata dall’impresa con capacità formativa, la dichiarazione di percorso formativo è compilata dal tutor aziendale.
7. La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in coerenza con quanto stabilito a livello nazionale a seguito della sperimentazione del libretto formativo del cittadino, ai sensi dell’articolo 52 del
Art. 12. (Comunicazioni tra imprese e Servizi per l’impiego)
1. Il datore di lavoro, entro i termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007, trasmette al Centro per l’impiego competente per territorio:
a) la comunicazione di assunzione in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1184 della
b) il piano formativo individuale, secondo il modello previsto dalla contrattazione collettiva o, in assenza, secondo il modello Allegato 1 del presente regolamento;
c) la richiesta di parere di conformità relativa al profilo formativo di riferimento all’ente bilaterale, qualora previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;
d) la richiesta di parere di conformità relativa alla capacità formativa dell’impresa all’ente bilaterale, qualora previsto dalla contrattazione collettiva o ad accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;
e) l’eventuale dichiarazione relativa alla capacità formativa dell’impresa, di cui all’articolo 9.
2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) sono trasmessi con l’indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui al comma 1, lettera a) e vengono inviati dal datore di lavoro mediante un apposito servizio integrato all’interno del Sistema Informativo Lavoro per le Comunicazioni Obbligatorie della Regione Umbria, denominato SARE, gestito dalla Provincia di Perugia e dalla Provincia di Terni nell’ambito delle attività dei servizi per l’impiego [2].
3. Resta in capo alle aziende interessate e agli enti bilaterali l’iter conclusivo legato agli esiti della richiesta di parere.
4. Attraverso la piattaforma informatica il Centro per l’impiego territorialmente competente verifica l’effettivo invio del piano formativo individuale. Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione del piano formativo individuale al Centro per l’impiego competente per territorio, lo stesso Centro ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.
5. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non prevede l’emanazione del parere di conformità da parte degli enti bilaterali, il Centro per l’impiego competente per territorio, entro quindici giorni dalla ricezione del piano formativo individuale, comunica all’azienda il parere di coerenza con i profili formativi regionali. Decorso inutilmente tale termine il piano formativo individuale si considera coerente.
6. Nel caso in cui il Centro per l’impiego competente per territorio rileva la non coerenza del piano formativo individuale con i profili formativi regionali, entro quindici giorni dalla sua ricezione, comunica all’azienda le motivazioni ed invita la stessa ad adeguare il piano formativo individuale entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.
Art. 13. (Modalità di finanziamento)
1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 12 della
2. Il finanziamento della formazione formale avviene secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12 della
a) le modalità di ripartizione tra le Province;
b) le priorità di intervento;
c) le modalità di compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato, secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), sulla base di quanto stabilito nel Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l’apprendistato, adottato dalla Giunta regionale. I parametri medi adottati sono i seguenti:
a) euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;
b) euro 112 ora/formazione per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente;
c) euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;
d) euro 112 ora/formazione per la formazione dei tutor aziendali per attività formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente [4].
4-bis. Il Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l’apprendistato può prevedere parametri diversi rispetto a quelli di cui al comma 4 [5].
5. I gruppi di allievi per unità formative possono essere costituiti da un numero di apprendisti compreso, di norma, tra tre e venticinque.
6. Viene riconosciuto al cento per cento, ai fini del finanziamento, il costo delle attività formative per gli apprendisti che hanno frequentato almeno l’ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale.
7. Nel caso in cui la percentuale di ore frequentate sia inferiore all’ottanta per cento, vengono comunque riconosciute le spese correnti dirette effettivamente sostenute e rendicontate dagli organismi formativi e le spese sostenute e rendicontate per le ore di formazione erogate.
8. L’erogazione del finanziamento avviene secondo le procedure previste dalle note di indirizzo di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
9. La formazione formale finanziata è oggetto dell’ordinaria attività di vigilanza posta in essere dalle Province.
Art. 14. (Norme transitorie)
1. I percorsi formativi rivolti al tutor aziendale di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, conclusi antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.
2. La formazione del tutor aziendale per i ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore del presente regolamento deve avvenire entro la prima annualità di formazione dell’apprendista.
3. Per le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno in corso contratti di apprendistato, il percorso formativo dei tutor aziendali, previsto all’articolo 10, comma 2, deve essere realizzato entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 14 bis. Norma di prima applicazione. [6]
1. In sede di prima applicazione e fino alla definizione della maggiore rappresentatività sul piano regionale delle associazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei prestatori di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), le funzioni del Comitato per l’apprendistato professionalizzante sono svolte dal Tavolo generale di concertazione in materia di apprendistato, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6.
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal 15 aprile 2009.
[1] Abrogato dall'art. 50 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[3] Comma così modificato dall'art. 1 del
[4] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[5] Comma inserito dall'art. 1 del
[6] Articolo inserito dall'art. 2 del
[7] Articolo corretto con Documento istruttorio pubblicato nel B.U. 1 ottobre 2008, n. 44 e così sostituito dall'art. 2 del