§ 3.5.67 - L.R. 16 aprile 1998, n. 13.
Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 19 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:16/04/1998
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Rinegoziazione mutui).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20).


§ 3.5.67 - L.R. 16 aprile 1998, n. 13. [1]

Rinegoziazione mutui legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 19 ottobre 1997, n. 32 - Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20.

(B.U. n. 27 del 24 aprile 1998).

 

Art. 1. (Rinegoziazione mutui).

     1. I mutui, anche quelli agevolati già contratti ai sensi della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, così come modificata e integrata dalle leggi regionali 7 maggio 1997, n. 18 e 29 ottobre 1997, n. 32, e delle altre leggi regionali incentivanti il settore turistico-alberghiero, possono essere rinegoziati dai beneficiari con l'istituto convenzionato, mantenendo le provvidenze acquisite, ferme restando la destinazione e la misura del contributo in conto interessi di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 della citata legge.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20). [2]

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 19 novembre 2001, n. 29, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 21 della stessa L.R. n. 29/2001. Modifica l'articolo 4, comma unico, lett. b), della L.R. 8 agosto 1996, n. 20.