§ 3.5.65 - L.R. 29 ottobre 1997, n. 32.
Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:29/10/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1. Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 18, va interpretato nel senso che [...]


§ 3.5.65 - L.R. 29 ottobre 1997, n. 32. [1]

Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell'art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come aggiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 - Interventi per la qualificazione e l'ampliamento della ricettività nel turismo - Modificazioni del L.R. 14 marzo 1994, n. 8.

(B.U. 5 novembre 1997, n. 54).

 

     Art. 1.

     1. Il disposto del comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 18, va interpretato nel senso che «mutui già contratti, ordinari o in valuta», per i quali è consentita la rinegoziazione, sono esclusivamente quelli in lire o in valuta, stipulati a tasso di mercato, senza alcun intervento agevolativo pubblico.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.