§ 3.5.9 - L.R. 25 giugno 1976, n. 25.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:25/06/1976
Numero:25


Sommario
Art. 1.      All'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 - come modificata con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - [...]
Art. 2.      Per l'assunzione dei mutui di cui all'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto [...]
Art. 3.      Alla maggiore spesa di lire 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri [...]


§ 3.5.9 - L.R. 25 giugno 1976, n. 25. [1]

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.

(B.U. 7 luglio 1976, n. 28).

 

Art. 1.

     All'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33 - come modificata con l'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 8 e con l'art. 3 della legge regionale 14 gennaio 1976, n. 3 - sono apportate le seguenti ulteriori modifiche ed integrazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Per l'assunzione dei mutui di cui all'art. 13 della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, la Giunta regionale è autorizzata, ove necessario, a chiedere al proprio tesoriere o ad altro istituto di credito, garanzie fidejussorie nei confronti dell'istituto mutuante per il puntuale ed esatto pagamento delle rate di ammortamento.

     L'onere derivante alla Regione - calcolato annualmente in misura pari allo 0,30 per cento sul valore capitale residuo del mutuo - è previsto in lire 3.135.000 per l'anno 1976 e proporzionalmente decrescente per gli anni successivi e graverà sui bilanci dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4720.

 

     Art. 3.

     Alla maggiore spesa di lire 39.185.000 derivante alla Regione dalla presente legge si farà fronte, per l'anno 1976, con la disponibilità esistente al cap. 4680 «Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso del relativo bilancio (elenco n. 5, numero d'ordine 15).


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.