§ 3.5.5 - L.R. 21 maggio 1974, n. 33.
Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 turismo e industria alberghiera
Data:21/05/1974
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.  Le domande per l'ottenimento del contributo a fondo perduto debbono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge corredate dei [...]
Art. 6.  I contributi a fondo perduto sono liquidati in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esecuzione delle opere.
Art. 7.  I contributi che non vengono utilizzati per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge vengono revocati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.
Art. 8.  E' rifinanziata la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, limitatamente alla erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4 della stessa legge e secondo le modalità in essa stabilite.
Art. 9.  Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è disposta, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 452, titolo II, sez. [...]
Art. 10.  (Omissis).
Art. 11.  Le somme stanziate in ciascun esercizio di cui ai precedenti artt. 9 e 10, non impegnate nell'esercizio medesimo, nonché quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di [...]
Art. 12.  Ai fini della gestione della delega di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, è disposto per il biennio 1974-1975 un contributo annuo di lire 15 milioni per la provincia di Perugia e [...]
Art. 13.  Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 12, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario - mutui dell'importo netto [...]


§ 3.5.5 - L.R. 21 maggio 1974, n. 33. [1]

Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera.

(B.U. 25 maggio 1974, n. 18).

 

TITOLO I

Realizzazione centri turistici

 

Art. 1.

     La Regione dispone la erogazione di contributi a fondo perduto agli Enti locali territoriali al fine di favorire la realizzazione di centri turistici o il potenziamento ed il completamento di quelli esistenti, nelle zone dei laghi Trasimeno e Piediluco; delle acque termali e minerali di Sangemini-Acquasparta, Nocera Umbra-Gualdo Tadino; nelle zone montane della Valnerina con particolare riguardo a Forca Canapine, dello Spoletino, del Folignate, dei monti Martani, del Peglia, dell'alta valle del Tevere con particolare riguardo per Pietralunga; dei centri storici di Amelia, Assisi, Città di Castello, Gubbio, Narni, Orvieto e Todi.

 

     Art. 2.

     Per Centro turistico si intende un complesso unitario organizzato e razionalmente integrato di servizi turistici, costituito da attrezzature ricettive, pararicettive e complementari all'attività turistica.

     Il Centro turistico deve corrispondere alle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti ed alla logica delle esigenze comprensoriali.

 

     Art. 3.

     I finanziamenti sono attribuiti nella forma del contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e sono riservati agli Enti locali territoriali, singoli o associati.

     Qualora si intenda ottenere anche il contributo del 3 per cento sul capitale concesso a mutuo, di cui al successivo art. 8, la relativa richiesta deve essere contenuta nella stessa domanda, indicando l'Istituto finanziario prescelto per l'operazione.

 

     Art. 4.

     I contributi di cui al primo comma del precedente articolo sono assegnati dalla Giunta regionale, su programma approvato dal Consiglia regionale, sentito il parere de]le Comunità montane interessate, con riferimento alle esigenze e alle finalità della programmazione regionale; quelli di cui al secondo comma, dalle Province con le modalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10.

     La concessione del contributo a fondo perduto costituisce titolo per l'ottenimento del contributo del 3 per cento sul capitale concesso a mutuo.

 

     Art. 5. Le domande per l'ottenimento del contributo a fondo perduto debbono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge corredate dei seguenti documenti:

     a) progetto di massima contenente la descrizione delle caratteristiche e della ubicazione del centro turistico;

     b) preventivo di spesa;

     c) piano finanziario.

     Qualora sia stato anche richiesto il contributo di cui al secondo comma dell'art. 3 della presente legge, la Giunta regionale, dopo aver adottato la decisione sull'assegnazione del contributo a fondo perduto, trasmette la domanda alla Provincia competente per territorio.

 

     Art. 6. I contributi a fondo perduto sono liquidati in un'unica soluzione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inizio dell'esecuzione delle opere.

 

     Art. 7. I contributi che non vengono utilizzati per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge vengono revocati con provvedimento del Presidente della Giunta regionale.

 

TITOLO II

Rifinanziamento legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10

 

     Art. 8. E' rifinanziata la legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, limitatamente alla erogazione dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 4 della stessa legge e secondo le modalità in essa stabilite.

     La localizzazione delle iniziative nelle zone indicate all'art. 1 della presente legge costituisce titolo preferenziale per l'ottenimento dei finanziamenti.

     Agli Enti locali territoriali, singoli o associati, i contributi sono erogati per la creazione o il potenziamento e il completamento di attrezzature ricettive e della ristorazione, pararicettive e complementari dell'attività turistica; agli altri soggetti, di cui alle lett. b), c), d) dell'art. 3 della medesima legge n. 10, soltanto per le attrezzature ricettive e della ristorazione.

     I contributi di cui al comma precedente sono concessi dalle Province cui sono delegate le funzioni amministrative.

 

TITOLO III

Autorizzazione di spesa

 

     Art. 9. Per la concessione dei contributi di cui al titolo I della presente legge è disposta, per ciascuno degli anni 1974 e 1975, la spesa di lire 500.000.000 con imputazione al cap. 452, titolo II, sez. V, rubrica I, di nuova istituzione, denominato «Contributo sulla spesa per la realizzazione, il potenziamento e il completamento di centri turistici».

 

     Art. 10. (Omissis).

 

     Art. 11. Le somme stanziate in ciascun esercizio di cui ai precedenti artt. 9 e 10, non impegnate nell'esercizio medesimo, nonché quelle che si rendano disponibili per effetto di revoca dei contributi o di rinuncia ai medesimi, sono utilizzabili negli esercizi successivi.

 

     Art. 12. Ai fini della gestione della delega di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della presente legge, è disposto per il biennio 1974-1975 un contributo annuo di lire 15 milioni per la provincia di Perugia e di lire 7.500.000 per la provincia di Terni, con imputazione al cap. 453 «Contributi alle Province di Perugia e Terni sulle spese generali per la gestione della delega in materia turistica ed alberghiera».

 

     Art. 13. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti artt. 9 e 12, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre - alle migliori condizioni del mercato finanziario - mutui dell'importo netto complessivo di lire 1.045.000.000, della durata massima di trenta anni [2].

     Le somme ricavate dai mutui saranno iscritte nei bilanci degli esercizi 1974 e 1975, nella parte entrata, al cap. 90 «Mutui».

     La somministrazione delle somme relative alle spese previste nel bilancio dell'esercizio 1975 dovrà avvenire dopo il 31 dicembre 1974.

     Le rate di ammortamento dei mutui, calcolate complessivamente in annue lire 152.050.000, faranno carico ai bilanci degli esercizi dal 1976 al 2005 con imputazione al cap. 4710 e saranno vincolate specificamente a favore dell'istituto mutuante. Tali spese sono dichiarate obbligatorie a tutti gli effetti [3].

     Al relativo onere sarà fatto fronte, per l'anno 1974, e per quelli successivi, con mezzi ordinari di bilancio [4].


[1] Legge abrogata dall'art. 109 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18.

[2] Così modificato con L.R. 25-6-1976, n. 25.

[3] Così modificato con L.R. 25-6-1976, n. 25.

[4] Così modificato con L.R. 23-1-1975, n. 8.